F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BAGNARA (Dirigente della Società AC New Team Sarego SSD), CLAUDIO GIAROLO (Dirigente della Società AC MM Sarego ASD), RENATO GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC MM Sarego ASD), Società AC New Team Sarego SSD e AC MM Sarego ASD • (nota n. 7429/98pf11-12/GT/dl del 19.4.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (463) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO BAGNARA (Dirigente della Società AC New Team Sarego SSD), CLAUDIO GIAROLO (Dirigente della Società AC MM Sarego ASD), RENATO GIACOMELLO (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC MM Sarego ASD), Società AC New Team Sarego SSD e AC MM Sarego ASD • (nota n. 7429/98pf11-12/GT/dl del 19.4.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo le seguenti sanzioni: • per Fabio Bagnara, mesi 5 (cinque) di inibizione; • per Claudio Giarolo, mesi 3 (tre) di inibizione; • per Renato Giacomello, mesi 3 (tre) di inibizione; • per AC New Team Sarego SSD, € 200,00 (€ duecento/00) di ammenda; • per AC MM Sarego ASD, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00); il legale dei Sig.ri Claudio Giarolo, Renato Giacomello e della Società AC MM Sarego ASD, il quale si è riportato alle memorie depositate nei termini. osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione i Signori Bagnara Fabio, Giarolo Claudio, Giacomello Renato, le Società New Team Sarego e AC MM Sarego ASD, per rispondere (testualmente il deferimento): • “i primi tre, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS, con riferimento agli artt. 10, co. 2. del CGS e 36, co. 3, e 39 Regolamento LND, per aver richiesto, o acconsentito a che fosse richiesta una somma di denaro al fine di far ottenere lo svincolo ad un giovane calciatore, come meglio esposto in atti;” • “Il Sig. Bagnara, inoltre, della violazione del dovere di lealtà, correttezza e probità di cui all’art.1 del CGS, con riferimento, in particolare, agli artt. 10, co. 1, del CGS e 37 delle NOIF, per aver operato nell’interesse di una Società per la quale non era tesserato, essendo formalmente tesserato per altra Società, come meglio esposto in atti;” • “la Società AC MM Sarego ASD, per responsabilità diretta, nonché per responsabilità oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del CGS, in relazione alle condotte ascritte, rispettivamente, al proprio presidente all’epoca dei fatti ed al proprio tesserato, come esposte in atti;” • “la Società New Team Sarego, per responsabilità oggettiva, ex art.4, comma 2, del CGS, in relazione alle condotte ascritte al proprio tesserato Bagnara Fabio, come esposte in atti”. I motivi della decisione L’eccezione di incompetenza funzionale di questa Commissione, avanzata dalla difesa dei Sig.ri Claudio Giarolo, Renato Giacomello e della Società AC MM Sarego ASD, è fondata, considerato che ai sensi del combinato disposto degli art. 30, n. 1, e 32, n. 7, del CGS è competente a giudicare sulle violazioni oggetto del deferimento la Commissione disciplinare territoriale del C. R. Veneto, atteso che i fatti in discorso si collocano temporalmente quando le Società e le persone fisiche deferite erano impegnati in competizioni di livello territoriale. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale dichiara la sua incompetenza funzionale e, per l’effetto, restituisce gli atti alla Procura federale, per il seguito di sua competenza.
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