F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012 (550) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MARINO (all’epoca dei fatti Direttore responsabile della Società Acireale Calcio 1946 Srl), Società ACIREALE CALCIO 1946 Srl • (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 102 del 20 Giugno 2012
(550) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO MARINO (all’epoca dei fatti Direttore responsabile della Società Acireale Calcio 1946 Srl), Società ACIREALE CALCIO 1946 Srl • (nota n. 7521/680pf11-12/AM/ma del 23.4.2011).
Il deferimento Con provvedimento del 4.5.2012, il Procuratore Federale deferiva avanti questa Commissione:
- il Signor Mario Marino, all’epoca dei fatti Direttore responsabile della Società sportiva
Acireale Calcio 1946 s.r.l., per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, CGS, 94 ter, comma2 e 91 N.O.I.F. per non aver provveduto al deposito presso il Comitato Interregionale della L.N.D. dell’accordo economico sottoscritto con il calciatore Fusseini Abdullah e per aver violato il dovere di assicurare a detto tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva;
- la Società Acireale Calcio 1946 s.r.l., per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio legale rappresentante. Nei termini di rito i deferiti facevano pervenire memorie difensive, contestando l’addebito e concludendo per il proscioglimento. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha concluso per l’accoglimento del deferimento con la conseguente irrogazione delle sanzioni di cui al verbale. Sono altresì comparsi i difensori dei deferiti che hanno ulteriormente illustrato le proprie difese. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti e sentite le parti comparse, osserva. Risulta agli atti del procedimento che tra la Società deferita e il calciatore Fusseini Abdullah sia intervenuto un accordo finalizzato al tesseramento di quest’ultimo per la stagione sportiva 2011/2012. Detto tesseramento, in ragione della carenza di alcuni requisiti e della necessità di informazioni e documentazione suppletive, veniva validato nel mese di settembre 2011, come da comunicazione della Segreteria Federale in data 12.9.2011. Risulta tuttavia che sin dal mese di agosto dello stesso anno, il calciatore si era trasferito ad Acireale e aveva preso parte agli allenamenti, disputando una parte della gara di Coppa Italia del 7.9.2011 e percependo acconti sui compensi. L’accordo economico tra Società e calciatore, con decorrenza dal mese di agosto 2011, non veniva depositato presso il competente Ufficio. Ed anzi, a neppure due mesi dalla sua formalizzazione, la Società decideva la “sospensione” del tesseramento del Fusseini Abdullah per “motivi di natura gestionale”, determinando l’allontanamento del calciatore (cfr. comunicazione in atti). Ritiene la Commissione che i fatti sopra descritti siano sussumibili nelle violazioni contestate. Ed invero, come ammesso dallo stesso deferito Marino nella propria memoria difensiva, l’accordo economico tra l’Acireale e Fusseini Abdullah, pur sottoscritto dalle parti, non è stato dalla Società trasmesso al Comitato Interregionale della L.N.D. e ciò è sufficiente ad integrare la violazione di cui all’art. 94 ter, comma 2 N.O.I.F. Sul punto appaiono irrilevanti le motivazioni addotte dai deferiti poiché, ai sensi della norma appena richiamata, per l’ordinamento sportivo ha rilievo il mero mancato deposito, indipendentemente dalle ragioni che l’hanno determinato. Ricorre nel caso di specie anche la violazione dell’art. 91, N.O.I.F., che prescrive in capo alle Società l’obbligo di assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. Ebbene tale obbligo è risultato frustrato dall’anomalo strumento della “sospensione del tesseramento” adottato dalla Società che ha determinato l’allontanamento e il mancato utilizzo del calciatore secondo modalità del tutto irregolari e non previste dalle N.O.I.F.. Anche in questo caso non possono condividersi le osservazioni dei deferiti circa la natura peculiare del tesseramento del Fusseini e lo scarso rendimento dello stesso atteso che, quale che fossero - al momento dei fatti - lo status e le condizioni del calciatore, la soluzione adottata dalla Società è del tutto estranea all’ordinamento federale. Tutte le condotte contestate rilevano, infine, anche ai sensi dell’art. 1, comma 1, CGS, risolvendosi nella violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità che devono sempre ispirare l’agire dei soggetti dell’ordinamento sportivo. Va in conclusione affermata la responsabilità dei deferiti. Sotto il profilo sanzionatorio vanno tuttavia valutati, ad avviso della Commissione, il particolare e complesso iter del tesseramento del Fusseini Abdullah, nonchè la circostanza che il calciatore, che pure avrebbe potuto, non ha mai richiesto di essere reintegrato né ha provveduto al deposito del proprio accordo economico, rimanendo di fatto inerte di fronte alla irregolare situazione determinatasi. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di irrogare le seguenti sanzioni:
- mesi 5 (cinque) di inibizione nei confronti del Signor Mario Marino;
- ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00) nei confronti della Società Acireale Calcio 1946 s.r.l.
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