F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALOMAO ADRIANO ROBERTO SEGUITO GARA CASTRO FROSINONE FUTSAL/ACIREALE CALCIO A 5 DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 22.2.2012)

F.I.G.C. – CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 190/CGF del 14 Marzo 2012 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 292/CGF del 13 Giugno 2012 1) RICORSO DELL’A.S.D. ACIREALE CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTE AL CALCIATORE SALOMAO ADRIANO ROBERTO SEGUITO GARA CASTRO FROSINONE FUTSAL/ACIREALE CALCIO A 5 DEL 18.2.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 527 del 22.2.2012) Con il provvedimento impugnato è stata comminata la sanzione disciplinare della squalifica per 3 giornate di gara nei confronti del calciatore Adriano Roberto Salomao perché nel corso della partita A.S.D. Castro Frosinone Futsal/A.S.D. Acireale Calcio a 5 del 18.2.2012 colpiva con una gomitata un avversario a gioco fermo. Con il reclamo la società ricorrente contesta il carattere violento della condotta del proprio calciatore che ha determinato il Giudice di primo grado a comminare la sanzione disciplinare di 3 giornate di gara ai sensi dell’art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S., atteso che “lo stesso Arbitro dell’incontro, indicando nel referto i motivi dell’espulsione del Salamao, non fa nessun riferimento ad alcun gesto posto in essere con violenza”, per cui la condotta del giocatore avrebbe dovuto essere qualificata “antisportiva” ed, in applicazione della lett. a) del comma 4 dello stesso art. 19 la squalifica non avrebbe dovuto superare le 2 giornate. Nel reclamo si mette poi in evidenza la sproporzione, e quindi l’iniquità, della sanzione disciplinare applicata nei confronti del calciatore Salamao a confronto della sanzione di 2 giornate di gara inflitte al claciatore De Araujo Gustavo (del Frosinone) espulso dal campo nello stesso incontro “per aver reagito ad un colpo subito, colpendo con entrambe le mani al volto un avversario”. Il reclamo non merita accoglimento. La tesi secondo la quale il Giudice Sportivo avrebbe dovuto applicare l’art. 19, comma 4, lett. a) anziché la lett. b) non trova riscontro probatorio fattuale nel referto arbitrale che riferisce di “gomitata al volto a gioco fermo”. La ricostruzione della dinamica dell’accaduto fatta dalla società ricorrente è suggestiva ma, come detto, in contrasto con i documenti ufficiali. Appare indubbio che una gomitata (tanto più a gioco fermo) costituisca atto di violenza e conseguentemente corretta la misura della sanzione disciplinare inflitta della squalifica per tre giornate di gara. L’iniquità della minore squalifica (2 giornate) comminata al calciatore De Araujo si basa presumibilmente sul carattere reattivo della condotta ad un colpo subito (così come attestato dal referto arbitrale), cioè come reazione ad una provocazione che svolge il ruolo di circostanza attenuante del comportamento stesso e, dunque, della diversa entità della sanzione disciplinare. Pertanto, anche sotto il profilo comparativo la decisione del Giudice Sportivo appare corretta. Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall’A.S.D. Acireale Calcio a 5 di Acireale (Catania) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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