COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 14.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL SIG. PETROLLA GERARDO PRESIDENTE SOCIETA’ A.S.D. BORRELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 500,00 € ALLA SOCIETA’ E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC – ART 19 COMMA 3 C.G.S. AL DIRIGENTE PETROLLA GERARDO) IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ABRUZZO, DISPUTATA IL 20/5/2012 (C.U. N°68 del 24.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO– STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 71 del 14.06.2012 Delibera DEL LA COMMISSIONE DISCIPLINARE APPELLO DEL SIG. PETROLLA GERARDO PRESIDENTE SOCIETA’ A.S.D. BORRELLO AVVERSO LE SANZIONI ADOTTATE DAL G.S. (AMMENDA DI EURO 500,00 € ALLA SOCIETA’ E PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN QUALSIASI RANGO O CATEGORIA DELLA FIGC – ART 19 COMMA 3 C.G.S. AL DIRIGENTE PETROLLA GERARDO) IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ABRUZZO, DISPUTATA IL 20/5/2012 (C.U. N°68 del 24.5.2012 – COMITATO REGIONALE ABRUZZO). Con appello proposto dal Sig. Petrolla Gerardo, Presidente della Società ASD Borrello Calcio, quest’ultima ha impugnato i provvedimenti in epigrafe meglio indicati, comminati dal G.S. a carico della società, perché al 39° del secondo tempo, dopo che l’arbitro era costretto a sospendere per tre minuti la gara in quanto tutti i calciatori si erano avvicinati alla tribuna per placare una rissa verificatasi tra il pubblico, sostenitori della stessa e dirigenti offendevano gli Organi Federali e dell’A.I.A. regionale, nonché i sostenitori e tesserati della squadra avversaria, mettendo in atto gravi violenze; inoltre, a fine gara, l’arbitro veniva circondato da alcuni tesserati che lo insultavano ed uno di essi lo minacciava gravemente colpendolo prima con un calcio e successivamente con un pugno alla nuca, procurandogli forte dolore tanto da dover ricorrere alle cure in ospedale; a carico del Sig. Petrolla Gerardo, Presidente della Società, per aver a fine gara minacciato di morte ed insultato il direttore di gara, quindi per averlo colpito con un calcio al polpaccio sinistro tanto da farlo quasi cadere a terra e poi lo colpiva con un pugno nella parte bassa della nuca, pugno che gli procurava forte dolore e tale da costringerlo a richiedere il trasporto in ospedale, dove veniva refertato. Nel chiedere la revoca o, in subordine, la riduzione delle sanzioni adottate dal G.S., assume l’appellante che queste ultime risultano eccessive in relazione al reale accadimento dei fatti, circostanze, queste, riconfermate in sede di audizione dinanzi alla Commissione. Lo stesso appellante, peraltro, riconosceva spontaneamente le proprie responsabilità in ordine al solo fatto di aver schiaffeggiato il direttore di gara a mano aperta, tenendo nei suoi confronti un comportamento irriguardoso e provocatorio, ma non minaccioso. Porgeva pertanto le proprie scuse agli Organi Federali ed al Direttore di gara per tale comportamento. Preliminarmente, la Commissione rileva l’inammissibilità dell’appello relativamente alla sanzione dell’ammenda, visto che tale gravame è stato sottoscritto dal Petrolla che, in quanto inibito, non poteva conservare i poteri di rappresentanza della Società. Quanto alla sanzione irrogata allo stesso, ritiene la Commissione che, in considerazione del comportamento collaborativo del Petrolla, del riconoscimento delle proprie responsabilità, anche se circoscritte a fatti diversi da quelli contestati, risponda a criteri di equità applicare la sanzione della inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C. sino al 31/12/2016. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione dell’inibizione inflitta al Sig. Petrolla Gerardo fino al 31/12/2016, confermando nel resto il provvedimento dell’ammenda a carico della Società. Dispone, infine, restituirsi la tassa versata.
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