COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. Promozione Gir. E Gara di Play Off del 26-5-2012 tra Casteisangiorgio / Casalromano C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 65 del 14/06/2012 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo società G.S.D. CASALROMANO Camp. Promozione Gir. E Gara di Play Off del 26-5-2012 tra Casteisangiorgio / Casalromano C.U. n. 63 del CRL datato 31-05-2012 La società G.S.D. CASALROMANO ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata comminata la squalifica di 6 giornate ad entrambi i calciatori MEDOLA Valerio e ONYEULO DICKSON CHUKWUD, lamentando che la decisione del GS è eccessiva in relazione al comportamento tenuto dai due calciatori. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE, RILEVATO CHE IL RECLAMO È STATO PROPOSTO NEI TERMINI PREVISTI DAL CGS, OSSERVA : LA DECISIONE DEL GS DEVE RITENERSI CORRETTA ALLA LUCE DEGLI ABITUALI CRITERI DI GIUDIZIO ADOTTATI DA QUESTA COMMISSIONE IN RELAZIONE ALLA GRAVITÀ DEL COMPORTAMENTO OFFENSIVO E GRAVEMENTE IRRIGUARDOSO TENUTO DA ENTRAMBI I CALCIATORI NEI CONFRONTI DELL’ARBITRO, VENENDO A CONTATTO FISICO VOLONTARIO CON IL MEDESIMO. Pertanto, la decisione del GS merita di essere confermata. Tanto premesso e ritenuto RIGETTA il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it