COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012 Delibera del Giudice Sportivo gara del 9/ 6/2012 NORRIS CALCIO – AMATORI MERGOZZESE
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 del 14.06.2012
Delibera del Giudice Sportivo
gara del 9/ 6/2012 NORRIS CALCIO - AMATORI MERGOZZESE
La società USD NORRIS CALCIO non si è presentata in campo per la disputa della gara in epigrafe e con
lettera trasmessa via telefax in data 11/06/2012 ha inteso proporre reclamo imputando la propria assenza ad
un difetto di informazione da parte del Comitato Regionale.
La reclamante si duole di non essere stata portata direttamente a conoscenza dell'esistenza di questo
triangolare ma di esserne stata informata solo alle ore 14,00 del giorno 9 giugno per interposta persona che
aveva letto la notizia apparsa su un giornale locale e successivamente dal gestore dell'impianto sportivo che li
avvertiva della presenza di una squadra per la disputa di detta gara.
La USD NORRIS CALCIO chiede pertanto la ripetizione della gara per colpa da attribuirsi al Comitato
Regionale.
Il reclamo è pretestuoso e privo di qualsiasi logica.
Il Comitato Regionale, come peraltro le Delegazioni Provinciali, per la programmazione dell'attività si rapporta
con le società attraverso i COMUNICATI UFFICIALI che vengono inseriti sul sito internet a disposizione di tutti
e che le società DEVONO consultare.
Nella fattispecie la programmazione dei triangolari relativi alle Finali per l'aggiudicazione del Titolo di Categoria
è stata pubblicata sul C.U. nº71 del 31/05/2012 e il calendario della gara oggetto del reclamo è stato pubblicato
in allegato al C.U. nº73 del 05/06/2012 dopo l'effettuazione della prima giornata del triangolare stesso.
Appare appena superfluo far rilevare che le altre UNDICI società partecipanti alla manifestazione e addirittura
gli organi di stampa sono venuti regolarmente a conoscenza della programmazione !!! Il reclamo inoltre è a
pena di inammissibilità poichè la società NORRIS CALCIO ha omesso di inviare copia dell'atto alla controparte
o quanto meno di allegare l'attestazione dell'avvenuto invio come richiesto allorchè il reclamo investe il risultato
della gara (art.46 comma 1 del C.G.S.)..
Tutto ciò premesso SI DELIBERA: - di rigettare il reclamo proposto dalla società NORRIS CALCIO in quanto
INAMMISSIBILE e altresì privo di qualsiasi logico fondamento.
- di assegnare gara persa alla società NORRIS CALCIO in applicazione dell'art.53/2 delle N.O.I.F. e dell'art.17
comma 1 del C.G.S. con il seguente risultato:
NORRIS CALCIO - AMATORI MERGOZZESE 0-3
- di comminare alla società NORRIS CALCIO l'ammenda di euro 150,00 come prima rinuncia - di disporre a
carico della società stessa l'addebito della tassa reclamo che non risulta versata.