COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor VOLPE Daniele per violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. , 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., del Signor COSSANO Alberto per violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., la società VILLAGGIO LA MARMORA, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. e la società POLLONE ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 79 del 21.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare d) Deferimento alla Commissione Disciplinare Territoriale da parte del Procuratore Federale del Signor VOLPE Daniele per violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S. , 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., del Signor COSSANO Alberto per violazione degli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., la società VILLAGGIO LA MARMORA, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S. e la società POLLONE ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. Con proprio atto del 26/03/12 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare 1. il calciatore VOLPE Daniele, ritenuto responsabile della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., per aver firmato il modulo di richiesta tesseramento per la società VILLAGGIO LA MARMORA mentre era ancora tesserato per la A.S.D. POLLONE; 2. il Sig. COSSANO Alberto, legale rappresentante della società VILLAGGIO LA MARMORA, per rispondere della violazione di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle 58 N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S. per aver sottoscritto la richiesta di tesseramento del calciatore VOLPE Daniele senza aver effettuato con la necessaria diligenza le opportune verifiche volte ad accertare l’esistenza di eventuali ostacoli avverso il tesseramento de quo; 3. la società VILLAGGIO LA MARMORA per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2 del C.G.S.per le condotte ascritte al suo Presidente ed ai suoi tesserati, ovvero dei soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S.; 4. la A.S.D. POLLONE per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4, comma 2 del C.G.S. per l’operato del proprio calciatore all’epoca dei fatti. In data 15/06/12, giorno fissato per la trattazione del procedimento, si presentavano il Signor COSSANO Alberto, legale rappresentante della società VILLAGGIO LA MARMORA ed il Signor MOLINO Lorenzo, delegato dal Presidente della A.S.D. POLLONE, mentre rimaneva assente il Signor VOLPE Daniele. Era presente, altresì, il sostituto Procuratore Federale. Preliminarmente il Presidente avvertiva le parti presenti della possibilità di definire il procedimento con il c.d. patteggiamento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.. Pertanto, in adesione a quanto proposto a tale scopo dal sostituto Procuratore Federale, il Sig. COSSANO Alberto accettava per sè la sanzione della inibizione per 40 giorni e, per la società da lui rappresentata VILLAGGIO LA MARMORA, l’ammenda di € 150,00, mentre il Sig. MOLINO Lorenzo, per la A.S.D. POLLONE, accettava l’ammenda di € 75,00. Per il calciatore VOLPE Daniele, rimasto assente, il sostituto Procuratore, previa relazione dei fatti, proponeva la squalifica per due giornate. La Commissione Disciplinare, •preso atto dell’intervenuto accordo fra le parti in sede di definizione in via breve del procedimento ai sensi dell’art. 23 del C.G.S.; •considerato che, dalla accurata indagine svolta dall’Ufficio Indagini, risulta documentalmente provata la apposizione della firma del calciatore VOLPE Daniele sulle due richieste di tesseramento, la prima in data 20/07/11 per la A.S.D. POLLONE e la seconda il 22/10/11 per la società VILLAGGIO LA MARMORA; DELIBERA •di infliggere al Sig, VOLPE Daniele, riconosciuto responsabile della violazione della norma di cui agli artt. 1, comma 1 del C.G.S., 40, comma 4 delle N.O.I.F. e 10, comma 2 del C.G.S., la sanzione della squalifica per DUE giornate; •di infliggere alla società VILLAGGIO LA MARMORA l’ammenda di € 150,00 ed alla A.S.D. POLLONE l’ammenda di € 75; •di infliggere la sanzione della inibizione per 40 giorni al Sig. COSSANO Alberto, legale rappresentante della società VILLAGGIO LA MARMORA.
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