COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012 Delibera della Commissione Disciplinare 35 / P – stagione Sportiva 2011/2012. Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati: -Guida Davide, dirigente della A.C.D. Babylon United; -Ricci Gabriele, dirigente della A.C.D. Babylon United, per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S.; -della società A.C.D. Babylon United, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai tesserati deferiti.
COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.Figc-crt.org e sul
Comunicato Ufficiale N.74 del 14.06.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
35 / P – stagione Sportiva 2011/2012.
Deferimento della Procura Federale nei confronti dei tesserati:
-Guida Davide, dirigente della A.C.D. Babylon United;
-Ricci Gabriele, dirigente della A.C.D. Babylon United,
per rispondere entrambi della violazione dell’art. 1, comma 1, in relazione all’art. 10, comma 2, del C.G.S.;
-della società A.C.D. Babylon United, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per quanto addebitato ai tesserati deferiti.
In data 8 giugno 2012 viene avviato il procedimento nei confronti di
-A.C.D. Babylon United,
-i Dirigenti Davide Guida e Gabriele Ricci.
Esso è riferito allo stralcio dal procedimento aperto nei confronti dei soggetti sopraindicati, di Banti Samuel, Macelloni Alessandro e della A.C.D. Geotermica, per i quali ultimi il dibattimento ha avuto luogo in data 25 maggio 2012 (C.U. n. 70 del 28.05.2012).
In virtù di rituale convocazione sono presenti i seguenti soggetti tesserati:
-la Società Babylon United è rappresentata dal Presidente signor Giorgio Andreacchio;
-i dirigenti Guida David e Ricci Gabriele, in proprio.
La Procura Federale è rappresentata dall’Avvocato Marco Stefanini, Sostituto
Premessa.
Ricevuto il deferimento n. 722, emesso dalla Procura Federale in data 03.04.2012, questa Commissione, constatata la ritualità delle comunicazioni inviate dalla Procura Federale agli interessati, ha fissato l’udienza dibattimentale per il giorno 25 maggio u.s., dandone comunicazione a mezzo raccomandata.
In detta adunanza il Collegio ha constatato la mancata costituzione del contraddittorio relativamente ai Dirigenti, Guida Davide e Ricci Gabriele, nonché all’A.C.D. Babylon United; per non essere stata ritirata da parte dei medesimi, entro il termine di giacenza, peraltro non ancora compiuto a quella data, la raccomandata contenente la convocazione.
In conseguenza di ciò la C.D., decidendo nei confronti degli altri deferiti, ha stralciato la posizione dei soggetti sopra indicati, rinviando alla data odierna l’udienza nei loro confronti.
Del rinvio gli interessati sono stati edotti sia attraverso pubblicazione sul C.U. n. 70/2012, sia a mezzo fax presso la sede sociale in data 27/28 maggio u.s..
Si precisa ancora che in data 31 maggio u.s. si è compiuto il termine di giacenza delle lettere raccomandate di convocazione ad essi inviate, come da documentazione in atti.
Ciò premesso, questi i fatti che hanno dato luogo al deferimento.
In data 10 ottobre 2011 l’A.C.D. Babylon United chiedeva il tesseramento del calciatore Samuel Banti che risultava tesserato, agli atti del C.R.T., per l’U.S. Donoratico, fino al 30.06.2011.
La Società Babylon United, militante nel campionato Calcio a 5, Serie D, iniziava ad utilizzare il calciatore a decorrere dalla gara del 13 ottobre 2011 e così fino alla gara del 2 dicembre 2011 per complessive otto gare.
Nelle more, l’Ufficio Tesseramento del C.R.T. invitava, senza alcun esito, la Società a regolarizzare la documentazione prodotta per cui il tesseramento non veniva concesso fin che la Società non inviava, in data 16 dicembre 2011, dichiarazione di rinuncia al tesseramento.
Così riassunto l’accaduto, il Presidente della C.D. invita il rappresentante di detto Ufficio ad esporre le proprie conclusioni.
L’Avvocato Stefanini, afferma che l’istruttoria si è concretizzata con l’esame documentale dal quale emerge la prova certa delle avvenute violazioni contestate per cui ogni altra attività di indagine è apparsa superflua.
Dà atto che si trattato di un’irregolarità formale piuttosto che di un vero e proprio tesseramento irregolare e conclude chiedendo la irrogazione delle seguenti sanzioni:
-a Guida Davide, l’inibizione per mesi uno;
-a Ricci Gabriele, l’inibizione per mesi tre;
-all’A.C.D. Babylon United, l’ammenda di € 1.200,00 oltre la penalizzazione di sei punti in classifica.
Per gli incolpati interviene il Presidente della Società, Giorgio Andreacchio,.il quale afferma che nessun atto doloso è stato compiuto dalla Società, quindi dai tesserati, essendo convinta la Società che a legittimare il tesseramento fosse sufficiente la richiesta telematica. Ammette l’errore chiedendo scusa per l’accaduto.
Il Collegio, chiamato a decidere, osserva preliminarmente che le violazioni contestate al calciatore Banti ed ai Dirigenti accompagnatori Ricci e Guida risultano comprovate “per tabulas” dalle liste di gara acquisite dalla Procura Federale.
La Società, facendo giocare il calciatore in pendenza di tesseramento, avrebbe dovuto essere ben conscia che la semplice richiesta di tesseramento non costituisce titolo alcuno, dovendo detta richiesta essere convalidata dal competente Ufficio Tesseramento.
L’utilizzo del calciatore in tali circostanze avviene a solo ed esclusivo rischio della Società che lo schiera.
In tale contesto appare singolare, e dimostrante la non conoscenza della normativa federale, il comportamento della Società che non ha ritenuto di dover aderire alla richiesta, da parte dell’Ufficio Tesseramento, di regolarizzazione della documentazione prodotta, continuando, peraltro ad utilizzare le prestazioni del calciatore fino al momento della formulazione della rinuncia al tesseramento (16.12.2011)
Giova, ai fini della decisione, precisare che la richiesta di regolarizzazione effettuata da quell’Ufficio in data 30 novembre, era limitata al doversi apporre sulla domanda di tesseramento il timbro della Società, mancante.
La medesima richiesta conteneva anche l’avvertenza che la regolarizzazione sarebbe dovuta avvenire “ entro e non oltre il 15/12/2011”.
E’ quindi indubbia la condotta “contra legem” della Società, così come è altrettanto indubbio il fatto oggettivo che il Banti ha partecipato a ben otto gare senza averne alcun titolo
La responsabilità della Società è assolutamente provata e il deferimento deve essere accolto.
A quanto accertato consegue la responsabilità dei Dirigenti per avere Guida in una occasione, e Ricci in sette, sottoscritto le liste delle gare alle quali il Banti ha partecipato in maniera irregolare.
Per completezza di argomentazione si precisa che non si procede, in questa sede, nei confronti del calciatore Samuel Banti, oggi regolarmente tesserato per l’A.C.D. Geotermica a decorrere dalla data del 17.12.2011, in quanto per i fatti ascrittigli è stato oggetto di un provvedimento disciplinare definitivo in data 25 maggio u.s. (C.U. n. 70/2012).
P.Q.M.
la C.D.T.Toscana ritiene congruo infliggere le seguenti sanzioni:
-a Guida Davide, inbizione per mesi 1 (uno);
-a Ricci Gabriele, inibizione per mesi 3 (tre);
-all’A.C.D. Babylon United, la penalizzazione di sei punti in classifica, da scontarsi nel prossimo campionato, oltre l’ammenda determinata nella misura di € 600,00 (seicento).
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