COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. CORTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rimoldi Renato – Play-Out Campionato di 2^ Categoria

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 87 del 13 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE S.C. CORTINA Avverso delibera Giudice Sportivo Territoriale Regionale di cui al Comunicato n. 82 del 30/5/2012 – Squalifica per quattro giornate giocatore Rimoldi Renato – Play-Out Campionato di 2^ Categoria La Società S.C. Cortina ha presentato opposizione avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicata nel Comunicato n. 82 del 30/5/2012 con la quale é stata adottata la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rimoldi Renato : “a fine gara assumeva contegno irriguardoso nei confronti della terna arbitrale, pronunciando altresì ripetute offese nei confronti degli stessi, unitamente a linguaggio blasfemo; sanzione aggravata perché nelle funzioni di capitano della squadra”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Cortina; vista la documentazione ufficiale in atti; considerata la dettagliata descrizione del comportamento contestato, tenuto dal giocatore Rimoldi; valutata la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo di prima istanza che appare congrua in relazione ai fatti acclarati; constatato che non sono emersi fatti nuovi atti a modificare i provvedimenti impugnati; considerato il principio che nel giudizio sportivo il rapporto dell’arbitro ha valore di prova piena e privilegiata, ai sensi dell’art. 35, comma 1.1. del C.G.S. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare l’opposizione presentata dalla Società Cortina; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Rimoldi Renato; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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