COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 20 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Celestino DANESE – Dirigente S.S. Valdalpone della Società S.S. Valdalpone della Società U.S. Real Monteforte

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 89 del 20 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Celestino DANESE – Dirigente S.S. Valdalpone della Società S.S. Valdalpone della Società U.S. Real Monteforte La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 23/5/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : il Sig. Celestino DANESE – Dirigente S.S. Valdalpone per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S., in relazione all’art. 21, comma 3 delle NOIF, perchè nonostante il suo tesseramento per la corrente stagione sportiva in favore della S.S. Valdalpone quale responsabile del Settore Giovanile, nel corso della gara Real Monteforte-Borgo Scaligero Soave dellì11/12/2011, valevole per il Campionato Allievi Provinciale – Girone B – ha svolto la funzione di dirigente accompagnatore-dirigente addetto all’arbitro dell’U.S. Real Monteforte come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C. la Società U.S. Real Monteforte per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4,comma 2 C.G.S. ed in forza del disposto dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. per il comportamento tenuto, nel suo interesse dal Sig. Danese Celestino, nel corso della gara Real Monteforte-Borgo Scaligero Soave dell’11/12/2011, valevole per il Campionato Allievi Provinciale – Girone B – come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C. la Società S.S. Valdalpone per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del C.G.S., per il comportamento tenuto dal suo tesserato, Sig. Danese Celestino, nel corso della gara Real Monteforte – Borgo Scaligero Soave dell’11.12.2011, valevole per il Campionato Allievi Provinciale – Girone B – come meglio spiegato nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura F.I.G.C. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 19/6/2012 sono risultati presenti : il Sig. Celestino DANESE Dirigente S.S. Valdalpone la Società S.S. Valdalpone rappresentata dal Sig. Celestino Danese, giusta delega in atti la Società U.S. Real Monteforte rappresentata dal Sig. Roberto Martinelli, giusta delega in atti il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 19/6/2012, Il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle Società Valdalpone e Real Monteforte, nonché dal Sig. Danese Celestino. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dalle parti interessate : a carico del Sig. Celestino DANESE Dirigente S.S. Valdalpone : inibizione sino al 10/9/2012; a carico della S.S. Valdalpone : ammenda di € 150,00 a carico dell’U.S. Real Monteforte : ammenda di € 250,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Celestino DANESE Dirigente S.S. Valdalpone : inibizione sino al 10/9/2012; a carico della S.S. Valdalpone : ammenda di € 150,00 a carico dell’U.S. Real Monteforte : ammenda di € 250,00.- I suddetti provvedimenti decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
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