F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE MASI (Arbitro Effettivo della Sez. AIA di Pisa), ALESSANDRO BARTOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Castelfranco Stella Rossa), GIOVANNI SELLER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Capanne), GREGORIO FARGIONE (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio), LORENZO ROVINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD CASTELFRANCO STELLA ROSSA, ASD CALCIO GIOVANILE STAFFOLI • (nota N°. 3601/1044 pf 10-11/GT/dl del 1.12.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 103 del 21 Giugno 2012 (220) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE DE MASI (Arbitro Effettivo della Sez. AIA di Pisa), ALESSANDRO BARTOLI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Castelfranco Stella Rossa), GIOVANNI SELLER (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Capanne), GREGORIO FARGIONE (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD San Miniato Tuttocuoio), LORENZO ROVINI (Calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Pelli Santacroce Sport), Società ASD CASTELFRANCO STELLA ROSSA, ASD CALCIO GIOVANILE STAFFOLI • (nota N°. 3601/1044 pf 10-11/GT/dl del 1.12.2011). Con atto dell’1/12/2011, la Procura Federale ha deferito: 1. il Sig. De Masi Giuseppe, Arbitro effettivo della Sezione AIA di Pisa, per la violazione dei doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché dei principi di lealtà, probità e correttezza di cui all’art. 1, co. 1, CGS, con riferimento all’art. 40, co. 1 e 3, lett. a, Regolamento AIA per aver tenuto, durante l’arco di tutta la gara Capanne – Picciolese del 5.1.2010, valevole per il Campionato Juniores Provinciali, Girone B, del CR Toscana, un atteggiamento provocatorio, sprezzante ed offensivo nei confronti dei calciatori e dei tifosi dell’ASD Capanne, apostrofandoli con epiteti quali terroni o con frasi del tipo “io ho arbitrato in serie D e promozione e non mi faccio prendere per il culo da una squadra di terroni come voi”; 2. il Sig. Alessandro Bartoli, attualmente calciatore del Castelfranco Stella Rossa, 3. il Sig. Giovanni Seller, attualmente calciatore dell’ASD Capanne, 4. il Sig. Gregorio Fargione, attualmente calciatore dell’ASD San Miniato Tuttocuoio 5. il Sig. Lorenzo Rovini, attualmente calciatore dell’ASD Pellisantacroce Sport per la violazione dell’obbligo di cui all’art. 1, co. 3, CGS perché sebbene regolarmente convocati, non si sono presentati innanzi al Collaboratore della Procura Federale per essere sentiti quali persone informate sui fatti; 6. la Società Castelfranco Stella Rossa ASD 7. la Società San Miniato Tuttocuoio ASD 8. la Società Calcio Giovanile Staffoli ASD a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 4, co. 2, CGS perché, in virtù degli addebiti contestati ai rispettivi tesserati al momento della consumazione della violazione CGS. Il Sig. De Masi, con memorie tempestivamente pervenute, ha contestato i capi di incolpazione negando i fatti di cui è stato accusato. Alla riunione del 29.3.2012, la Società San MiniatoTuttocuoio ASD ha definito il procedimento ai sensi dell’art. 23 CGS. Proseguito il dibattimento nei confronti degli altri deferiti, la Procura Federale ha chiesto infliggersi al Sig. De Masi la sanzione della sospensione per mesi 6 (sei), ai Sigg.ri Seller, Fargione e Rovini la squalifica per 3 (tre) gare effettive ciascuno ed alle Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD l’ammenda di € 450,00 ciascuna. La CDN ha quindi disposto un supplemento di istruttoria per il chiarimento di alcune circostanze e, alla riunione del 21.6.2012, sulle conclusioni della Procura Federale, si è ritirata per deliberare. Il deferimento trae origine della denuncia con la quale il Sig. Paolo Paradisi, all’epoca allenatore della ASD Capanne, ha chiesto accertarsi la responsabilità del Sig. De Masi sia in ordine a presunte espressioni ingiuriose proferite dallo stesso nei confronti di alcuni giocatori e spettatori nel corso della gara con la Pecciolese sia in ordine alla non veridicità di quanto contenuto nel referto circa uno sputo indirizzato al Direttore di Gara dal predetto Paradisi. Al fine di inquadrare più compiutamente la vicenda, è bene precisare che la partita, vinta dalla Pecciolese, squadra ospite, per 3 – 1, aveva visto l’espulsione (al 14’, al 19’ ed al 44’ del secondo tempo) di tre giocatori della ASD Capanne dopo che la stessa, al 9’ del seconda frazione, aveva raggiunto il pareggio. La natura dell’esposto ed i chiarimenti forniti dallo stesso nel corso di un’audizione sui motivi che lo hanno spinto a presentarlo, da rinvenire nel proprio disappunto nei confronti della Dirigenza della ASD Capanne che aveva rinunciato ad impugnare la delibera del GS, ha imposto una valutazione comparativa di tutte le dichiarazioni rese in fase di indagine incrociata con i dati documentali consistenti, principalmente, nel referto di gara e nelle distinte delle squadre. L’attenzione della Commissione si è quindi appuntata su alcune circostanze che hanno fatto ritenere la assoluta infondatezza del deferimento nei confronti del De Masi, pur essendo evidente che l’attività di indagine, sin dalle prime battute, avesse portato ad esiti poco convincenti della responsabilità del deferito in ordine ai fatti attribuiti. Da un punto di vista meramente analitico, seppur vera l’esistenza di un numero consistente di dichiarazioni “a carico” di provenienza univoca da soggetti legati a vario titolo al Paradisi ed all’ASD Capanne, è altrettanto vera l’esistenza di altre provenienti dai dirigenti accompagnatori delle due squadre, Melai e Fais, che, seppur in numero inferiore, hanno escluso l’esistenza di situazioni irregolari nel corso della partita, dovendo considerare tale certamente l’ingiuria reiterata nei confronti dei calciatori e del pubblico. Tale versione è stata sostanzialmente confermata anche dal Minetti, escusso a seguito del supplemento di istruttoria richiesto, in ragione della distanza dal Direttore di gara. Le stesse non sono state tenute in alcuna considerazione. Anche a voler ammettere una sorta di disinteresse prolungato dei due dirigenti accompagnatori e del Sig. Minetti a ciò che accadeva sul terreno di gioco, pur essendo presenti in panchina in ragione del ruolo rivestito, quanto riferito avrebbe dovuto suggerire, per un verso, di non acquietarsi alle sole testimonianze a carico provenienti peraltro da soggetti interessati, per un altro, di effettuare una valutazione più approfondita di quelle fornite dai calciatori che sono stati escussi, che avrebbe rivelato un quadro probatorio a dir poco controverso. Difatti, la natura ed il contenuto delle dichiarazioni “fotocopia” rese da tutti i soggetti escussi (sostanzialmente identiche anche nella progressione mnemonica degli eventi e nell’utilizzo dei termini) sono incoerenti sia con la singolarità del ricordo che assiste la fase della sua formazione e quella successiva della rielaborazione e della manifestazione, anche linguistica, da parte di ciascuno sia con il tempo trascorso dagli eventi, ancorché in presenza di un’esperienza vissuta in comune. La scelta di effettuare una tale valutazione è stata poi rafforzata dalle motivazioni che hanno portato alla presentazione della denuncia, rinvenibili nel disappunto del Sig. Paradisi perché la Società, pur avendolo precedentemente rassicurato, aveva deciso di non impugnare la decisione con la quale il GS lo aveva squalificato dal gennaio 2010 al settembre 2011, decisione definitiva in ordine a fatti dei quali l’esponente intenderebbe contestare la veridicità. Passando allo specifico, l’attenzione della Commissione è stata colpita, in particolare, dal contenuto di due dichiarazioni, rese dal Sig. Alessio Angeli e dal Sig. Marco Salvadori. Entrambi hanno difatti dichiarato di aver preso parte alla gara Capanne – Pecciolese ed il secondo nel ruolo di capitano della ASD Capanne. Ebbene, il referto e le distinte di gara evidenziano, non solo, che il capitano della ASD Capanne in quella partita fosse il Sig. Shera Florian (che lo ha confermato in sede di audizione) ma addirittura che il Salvadori e l’Angeli siano rimasti in panchina e che non abbiano fatto mai il loro ingresso in campo. Sempre il Sig. Angeli, stavolta unitamente ai Sigg.ri En Haila Omar e Pirozzi Domenico, ha riferito che, nel corso della partita, anche il Sig. Paradisi, oltre a tre calciatori del Capanne, fosse stato destinatario di un provvedimento di espulsione da parte dell’arbitro, circostanza smentita dai documenti richiamati in precedenza. Anche tale incoerenza, se avulsa dal contesto nel quale è maturata, avrebbe potuto essere considerata sintomatica di scarsa nitidezza del ricordo ma così non è e, al contrario, rafforza il convincimento di un quadro probatorio a dir poco controverso, tenuto conto che il Sig. En Haila era stato espulso nel corso della gara ed il Pirozzi, per come è stato accertato, ancorché capitano della Pecciolese, aveva militato in squadre allenate dal Paradisi al quale era ed è legato da rapporti di amicizia. È chiaro, pertanto, che le ulteriori dichiarazioni, seppur semplicemente aderenti al contenuto dell’esposto, per i motivi suddetti non possono essere ritenute attendibili. La complessiva di tali circostanze, lungi dal costituire delle semplici imprecisioni legate al tempo trascorso tra i fatti e le dichiarazioni, determina forti dubbi sulla fondatezza del deferimento quanto alla posizione del Sig. De Masi e la rimessione degli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza per la valutazione di eventuali profili disciplinari. Il deferimento deve ritenersi invece fondato relativamente alle posizioni dei Sigg.ri Alessandro Bartoli, Giovanni Seller, Gregorio Fargione e Lorenzo Rovini, risultando pacifica la loro assenza il giorno della convocazione da parte della Procura Federale e, conseguentemente, la responsabilità oggettiva della Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD di appartenenza per i fatti ascrivibili ai propri tesserati. P.Q.M. Respinge il deferimento nei confronti del Sig. De Masi. Infligge ai Sigg.ri Alessandro Bartoli, Giovanni Seller, Gregorio Fargione e Lorenzo Rovini la sanzione della squalifica per 3 (tre) gare ufficiali ciascuno ed alle Società Castelfranco Stella Rossa ASD e Calcio Giovanile Staffoli ASD l’ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00) ciascuna. Trasmette gli atti alla Procura Federale per l’adozione dei provvedimenti di competenza.
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