F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012 (574) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD SANTOPADRE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO ED AMMENDA DI € 700,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio – CU n. 239 del 29.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012
(574) – APPELLO DELLA SOCIETA’ SSD SANTOPADRE AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI UNO ED AMMENDA DI € 700,00, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio - CU n. 239 del 29.5.2012).
La Soc. SSD Santopadre nella gara disputata il 26 febbraio 2012 contro la Società Vis Aranova Strangolagalli, valida per il Campionato di Prima Categoria Regione Lazio, utilizzava il calciatore Pierluigi Mulattieri, che aveva tesserato il 17 dicembre 2011.
Veniva accertato che il suddetto calciatore alla data di siffatto tesseramento era stato già inserito con la qualifica di dirigente nella tessera impersonale della Società Pro Calcio San Giorgio afferente la stagione sportiva 2011/2012, sicchè la sua partecipazione alla gara di cui sopra risultava irregolare per violazione dell’art. 21 comma 4 NOIF, che sancisce il divieto per i dirigenti di società di essere tesserati quali calciatori o tecnici e di assumere la qualifica di dirigente o di collaboratore in altra società associata nella stessa Lega o che svolga attività esclusivamente nel Settore Giovanile e Scolastico. La Procura Federale, ricevuta la nota della Società Vis Aranova Strangolagalli, che le denunciava il fatto, con atto datato 10 maggio 2012 deferiva alla Commissione Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio il sig. Pierluigi Mulattieri, il sig. Antonio Grimaldi quale Presidente della Società SSD Santopadre, le Società SSD Santopadre e Pro Calcio San Giorgio, contestando al Mulattieri ed al Grimaldi la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 stesso Codice, alla Società SSD Santopadre la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS, alla Società Pro Calcio San Giorgio la responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 CGS. Il Deferimento del Sig. Antonio Grimaldi trovava il suo presupposto nella sottoscrizione da parte del deferito della lista dei calciatori della Società SSD Santopadre partecipanti alla gara in oggetto, recante l’attestazione del sottoscrittore, apposta in calce del documento, che tutti i calciatori ivi indicati, compreso il Mulattieri, erano regolarmente tesserati. Nel Procedimento che ne seguiva, la Società SSD Santopadre ed il Presidente sig. Antonio Grimaldi presentavano memoria difensiva, a mezzo della quale istavano per la riunione del Deferimento con altro successivo del 21 maggio 2012 afferente ulteriori gare della Società SSD Santopadre della stagione 2011/2012 alle quali aveva preso parte il calciatore Pierluigi Mulattieri e, nel merito, eccepivano la propria assoluta buona fede per aver tesserato il Mulattieri nel momento in cui questi si trovava in posizione di calciatore svincolato risultante dal CU n. 9/28 luglio 2011 del Comitato Regionale Lazio e di essere stata nell’impossibilità di rilevare la contemporanea qualifica dirigenziale del Mulattieri per la mancanza di una banca dati dei dirigenti, suscettibile di essere consultata dalle società. Concludevano per il proscioglimento, ovvero, in subordine e nella contraria ipotesi, per l’applicazione della sanzione dell’ammenda. Nel corso del Procedimento, la Procura Federale, il sig. Antonio Grimaldi e la Società SSD Santopadre si accordavano ai sensi dell’art. 23 CGS per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di sanzioni ridotte, che erano quantificate per il sig. Antonio Grimaldi nella inibizione di mesi 2 e giorni 20 (sanzione base inibizione di mesi quattro) e per la Società SSD Santopadre nella ammenda di € 1.000,00 (sanzione base un punto di penalizzazione in classifica ed ammenda di € 1.000,00). La Commissione Territoriale, con Decisione pubblicata sul CU n. 239/LND del 29 maggio 2012, applicava al sig. Antonio Grimaldi la sanzione concordata di mesi due e giorni venti di inibizione; non applicava la sanzione concordata per la Società SSD Santopadre, a cui infliggeva la duplice sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e dell’ammenda di € 700,00; infliggeva la sig. Pierluigi Mulattieri la squalifica di mesi cinque ed alla Società ASD Pro Calcio San Giorgio l’ammenda di € 100,00. Avverso la Decisione insorge la Società SSD Santopadre con ricorso datato 4 giugno 2012, la quale reitera l’istanza di trattazione congiunta del presente Deferimento con l’altro datato 21 maggio 2012; deduce la nullità del Provvedimento impugnato perché reso in violazione dell’art. 23 CGS, nonchè la mancanza di responsabilità di essa ricorrente per i fatti dedotti nel Deferimento, ovvero, in subordine, per la sussistenza della colpa lievissima stante l’impossibilità di verificare la posizione del Mulattieri a causa delle medesime ragioni già eccepite in primo grado; conclude per la totale riforma della Decisione impugnata, anche per assenza di prova sull’asserito doppio tesseramento del sig. Mulattieri. Alla riunione odierna, la Società ricorrente, comparsa a mezzo del proprio nominato difensore, insiste nell’accoglimento delle precisate conclusioni; è comparsa altresì la Procura Federale per il rigetto del ricorso e per la conseguente conferma della Decisione impugnata. La Commissione osserva quanto segue. Non vi è traccia in atti della definizione del Deferimento datato 21 maggio 2012, la cui copia si rinviene allegata alla memoria difensiva resa dalla Società SSD Santopadre e dal sig. Antonio Grimaldi nel Procedimento di primo grado, per cui, in mancanza di prova sulla avvenuta definizione da parte della Commissione Territoriale del secondo Deferimento, non può farsi luogo alla invocata riunione, trattandosi di procedimenti sottoposti a gradi diversi di giudizio. È infondata l’eccezione sollevata dalla ricorrente sulla mancanza di prova del doppio tesseramento del Mulattieri, quale dirigente prima della Società ASD Pro Calcio San Giorgio e calciatore poi della stessa Società SSD Santopadre; infatti, dalla decisione del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio afferente la gara Santopadre – Città di Ciampino del 21 marzo 2012, valida per la Coppa Lazio 1ma Categoria, data persa alla Società SSD Santopadre per la irregolare partecipazione alla stessa del calciatore Pierluigi Mulattieri, si evince l’accertato tesseramento di quest’ultimo per la Società Pro Calcio San Giorgio a far data dal 22 settembre 2011 in qualità di dirigente con funzione di istruttore nel settore giovanile, inserito come tale nella tessera impersonale facente capo alla predetta società, con conseguente piena prova sulla sussistenza del doppio tesseramento in capo alla medesima persona. È altresì infondata l’ulteriore eccezione della Società ricorrente di nullità della Decisione impugnata in punto di violazione dell’art. 23 CGS. Tale norma al comma 2 facultizza l’Organo giudicante ad applicare la sanzione indicata dalle parti solo se ritenuta congrua. Nel caso in esame, la Commissione Territoriale ha ritenuto che la sanzione concordata per la Società non fosse stata calcolata in modo conforme all’art. 23 CGS in quanto, rispetto alla pena richiesta di un punto di penalizzazione in classifica più l’ammenda di € 1.000,00, la riduzione alla sola ammenda di € 1.000,00 risultava sanzione incongrua, atteso che, si legge nella Decisione impugnata, “la norma prevede quale beneficio premiale per il rito prescelto la riduzione di un terzo della sanzione concordata ed il regolamento vigente non prevede la conversione della penalizzazione in classifica in sanzione pecuniaria e conseguentemente non consente di tramutare sanzioni di specie diversa”. La mancata applicazione della sanzione concordata, che deriva dal giudizio di incongruità della sanzione stessa, è rimessa alla valutazione dell’Organo giudicante, che è incensurabile ove compiutamente motivata, come appare essere nel caso di specie. Passando all’esame dell’ulteriore censura della Società ricorrente, se da una parte è esatta la deduzione che l’assenza di una banca dati dei dirigenti consultabile dalle società rende praticamente impossibile l’accertamento dello stato del calciatore tesserando, dall’altra non è contestabile l’irregolare partecipazione del calciatore sig. Pierluigi Mulattieri alla gara Santopadre – Vis Aranova Strangolagalli del 26 febbraio 2012, per cui la sanzione scaturita in primo grado, riconducibile all’art. 18 comma 1 incisi b) e g), adottata in base ad una circostanza non contestata, deve essere confermata. P.Q.M. respinge il ricorso e dispone l’addebito della tassa reclamo sul conto della ricorrente presso il Comitato Regionale di appartenenza.
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