F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012 (558) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 228 del 17.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 104 del 21 Giugno 2012
(558) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER ANNI TRE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 228 del 17.5.2012).
La CD Nazionale: letti gli atti relativi al ricorso presentato dal Sig. Campoli Andrea avverso la decisione della CD Territoriale del C.R. Lazio pubblicato sul C.U. n. 228 L.N.D. del 17.05.2012; rilevato, in via pregiudiziale, che il ricorrente ha eccepito, tra l’altro, la mancata instaurazione di un valido contraddittorio, per omessa notifica dell’avviso di convocazione innanzi alla C.D.T. per il giorno 02.05.2012; rilevato che, in effetti, la richiesta di deferimento avanzata dalla Procura Federale nei confronti del Sig. Andrea Campoli, è stata notificata al medesimo in via Migliora 46/12 04018 Sezze (LT); che allo stesso indirizzo è stato notificato, dal rappresentante della Procura Federale, l’invito a rendere dichiarazioni in ordine alle contestazioni mossegli; che in quella sede il Sig. Campoli, ha eletto il proprio domicilio in Sezze, via Migliora 46/12 precisando di voler ricevere tutte le future comunicazioni relative al procedimento presso quell’indirizzo; che, l’avviso con il quale la CD Territoriale ha comunicato al deferito la data e il luogo di convocazione comprensivo della comunicazione che gli atti relativi al deferimento erano depositati presso gli Uffici della Commissione stessa e avvertimento che, ai sensi dell’art.30 C.G.S. potevano essere avanzate “deduzioni e memorie difensive oltre la richiesta di essere ascoltati,” è stato avviato per la notifica con la indicazione di un indirizzo diverso da quello eletto e comunque non risultante degli atti, in Largo Carlo Maria Viola n.15 - 00158 Roma. Che tale notifica non è mai giunta a segno risultando dalla relata che, all’indirizzo indicato, il destinatario risultava ignoto; che dal verbale redatto in occasione della riunione del 02.05.2012 della C.D.T., data in cui fu adottata la impugnata decisione, è stato dato atto che per il deferito “nessuno è presente né sono state presentate memorie difensive…” che, pertanto, la nullità è evidente ed assorbe qualsiasi altra eccezione. P.Q.M. annulla la decisione della C.D.T. pubblicata con il C.U. n.228/L.N.D. del 17.05.2012 e dispone la trasmissione degli atti alla C.D.T. per nuovo giudizio. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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