F.I.F.A. – Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) – le controversie di lavoro – versione non ufficiale by dirittocalcistico – Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 5 febbraio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Johan van Gaalen (Sud Africa), membro Ivan Gazidis (Inghilterra), membro Zola Majavu (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal giocatore, L, come querelanti nei confronti del club, FC R , come convenuto in vista di un lavoro-correlato controversia tra le parti I. Fatti della controversia
F.I.F.A. - Camera di Risoluzione delle Controversie (2009-2010) - le controversie di lavoro - versione non ufficiale by dirittocalcistico - Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie a Zurigo, in Svizzera, il 5 febbraio 2010, nella seguente composizione: Slim Aloulou (Tunisia), Presidente Michele Colucci (Italia), membro Johan van Gaalen (Sud Africa), membro Ivan Gazidis (Inghilterra), membro Zola Majavu (Sud Africa), membro del reclamo presentato dal giocatore, L, come querelanti nei confronti del club, FC R , come convenuto in vista di un lavoro-correlato controversia tra le parti I. Fatti della controversia 1. Il 22 febbraio 2008, il giocatore, L (di seguito: l'attore), nato il 14 febbraio 1974, e il club, FC R (in prosieguo: il Resistente), ha concluso un contratto di lavoro valido dal 18 gennaio 2008 fino al 18 giugno 2009. 2. In base al presente contratto, l'attore avrebbe ricevuto i seguenti importi da parte del Resistente: dal 18 gennaio 2008 fino al 18 giugno 2008 EUR 10.800 al mese (5 mesi) + 10.000 euro da versare il 21 febbraio 2008 Totale: 64.000 dal 19 Giugno 2008 fino al 18 giugno 2009 EUR 15.000 al mese (12 mesi) + 25.000 euro da versare il 20 giugno 2008 TOTALE: EUR 205.000 3. Inoltre, il convenuto si è impegnata a pagare i seguenti importi e le spese al ricorrente: - bonus "in conformità con [il] Regolamento interno" per "vincere il campionato, partecipando alla fase a gironi della UEFA e vincendo le partite in campionato R", - una macchina a disposizione del giocatore durante l'intero periodo del contratto, - due biglietti aerei per stagione. 4. Infine, l'art. 3.1.8. del contratto di lavoro prevede che "FC S ha il diritto di annullare la presente Convenzione fino al 2008/04/25". 5. Il 17 settembre 2008, l'attore ha presentato un reclamo alla FIFA per violazione del contratto nei confronti del convenuto. Secondo la ricorrente, il 9 maggio 2008, il Resistente ha inviato un avviso a suo agente, al fine di informarlo che il Resistente è stato esercitando così l'opzione di annullare il contratto di lavoro ai sensi dell'art. 3.1.8. del contratto, ha detto. Il presente avviso è stata timbrata e datata a partire dal 21 aprile 2008 dal Resistente, e porta anche il timbro della R Professional Football League, con la data del 23 aprile 2008. Successivamente, l'attore avrebbe cercato di contattare il Resistente al fine di ottenere alcune spiegazioni, ma questi ultimi solo lo ha informato che non dovrebbe più prendere parte agli allenamenti. 6. A questo proposito, l'attore ha sottolineato che egli aveva inizialmente espresso il suo dissenso verso l'inclusione di una tale clausola abusiva (ad esempio art. 3.1.8. Del contratto di lavoro) nel suo contratto, ma che la clausola è stata finalmente mantenuta. La ricorrente deduce, inoltre, che tale clausola di recesso unilaterale non è valido e in violazione dell'art. 16 e 18 par. 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (in prosieguo: il Regolamento). Inoltre, qualora la Camera di Risoluzione delle Controversie in considerazione che la clausola contenuta nell'art. 3.1.8. del contratto di lavoro è valido, l'attore ha affermato che l'opzione Resistente di risolvere unilateralmente il contratto è stato irregolare esercitata da quest'ultimo, in quanto l'attore è stato solo informato del bando da parte del suo agente, il 9 maggio 2008, quindi dopo il termine stabilito in art. 3.1.8. del contratto di lavoro, vale a dire 25 aprile 2008. Inoltre, l'attore afferma che, dopo il 21 aprile 2008 (data cioè della comunicazione della Resistente), ha ancora giocato due partite con il club, il 2 e l'8 maggio 2008, mentre, stante la posizione del Resistente, il contratto era già stato risolto. 7. In considerazione di quanto sopra, l'attore, dopo aver modificato la sua domanda il 5 maggio 2009, ha sostenuto i seguenti importi per violazione del contratto senza giusta causa dal convenuto: EUR 5.000 e mezzo di euro 10.000 da pagare il 21 febbraio 2008 EUR 25.000 presunto bonus per la qualificazione per il campionato UEFA Euro 205.000 importo totale dovuto dal 19 giugno 2008 al 18 giugno 2009 (cfr. punto 2. sopra) EUR 35.000 Perdita match bonus 6.000 euro di smaltimento auto dal 19 giugno 2008 al 18 giugno 2009 (12 x EUR 500) 100.000 EUR danni morali per violazione del contratto di EUR 18.800 Spese legali (ossia il 5% degli importi richiesti) TOTALE: 394.800 + interessi in base al tasso legale decorrere dal 18 settembre 2008 8. Il Resistente, da parte sua, abbia respinto la richiesta del ricorrente del tutto. A questo proposito, il Resistente ha sottolineato che il contratto di lavoro includeva una clausola che prevede che possa recedere dal contratto fino al 25 aprile 2008. Inoltre, il convenuto ha affermato che, con la sottoscrizione del contratto di lavoro, l'attore aveva accettato la clausola di cui sopra. Così, il Resistente è giunta alla conclusione che le disposizioni dei regolamenti relativi alla risoluzione unilaterale del contratto di lavoro non si applica nel caso in questione, dal momento che entrambe le parti avevano concordato la possibilità per il convenuto di risolvere il contratto di lavoro in questione . Infine, il convenuto ha sostenuto che la disdetta era stata debitamente notificata al professionista R Football League il 23 aprile 2008, così come all'attore. 9. Il 16 dicembre 2009, l'attore FIFA informato che, a seguito della risoluzione del suo contratto di lavoro con la controparte, non firmare con qualsiasi altro club. Il giocatore considera la cessazione del rapporto di lavoro da parte del Resistente come leader per il suo ritiro dal calcio professionistico. II. Considerazioni della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. Prima di tutto, la Camera di Risoluzione delle Controversie (di seguito anche denominata "la Camera") ha analizzato se essa era competente ad occuparsi del caso a portata di mano. A questo proposito, ha preso atto che la questione attuale è stata sottoposta alla FIFA il 17 settembre 2008. Di conseguenza, le regole procedurali della Commissione per lo Status del Calciatore e la Camera di Risoluzione delle Controversie (edizione 2008, in prosieguo: "Regole procedurali") sono applicabili alla materia in esame (cfr. articolo 21 comma 2 e 3 delle norme procedurali. ). 2. Successivamente, i membri della sezione di cui all'art. 3 par. 1 delle norme procedurali e ha confermato che ai sensi dell'art. 24 par. 1 in combinazione con l'art. 22 lit. b) del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2009) la Camera di Risoluzione delle Controversie è competente a trattare la questione in gioco, che riguarda un occupazionale controversia con una dimensione internazionale tra un giocatore e un club. 3. Inoltre, la Camera ha analizzato i quali la normativa dovrebbe essere applicabile a conoscere del merito della questione. A questo proposito, ha confermato che ai sensi dell'art. 26 par. 1 e 2 del Regolamento sullo status e sul trasferimento dei calciatori (edizione 2009), e considerando che la presente domanda è stata presentata il 17 settembre 2008, l'edizione 2008 delle suddette regole (di seguito "Regolamento") è applicabile al questione a portata di mano per quanto riguarda la sostanza. 4. La competenza del giudice unico della Commissione per lo Status dei Calciatori e delle norme vigenti che sono stati istituiti, e di entrare nel merito della questione, il giudice unico riconoscere i suddetti fatti, nonché la documentazione contenuta nel file. 5. La competenza della Camera e dei regolamenti vigenti che sono stati istituiti, la Camera è entrato nella sostanza della questione. A questo proposito, la Camera ha riconosciuto che l'attore e il convenuto ha firmato un contratto di lavoro il 22 febbraio 2008 valido dal 18 gennaio 2008 fino al 18 giugno 2009. Il ricorrente, da un lato, afferma che il Resistente ha violato il contratto unilateralmente risoluzione del contratto di lavoro mediante notifica detto e lui, tramite il suo agente, di tale risoluzione unilaterale in modo inappropriato, come pure esclusi da lui gli allenamenti, anche se pare che sia stato chiesto di giocare in due partite, il 2 e l'8 maggio 2008, successivo alla data di rescissione, cioè 21 aprile 2008. A questo proposito, l'attore è del parere che la clausola 3.1.8. contenuta nel contratto di lavoro e che il Resistente fatto valere per rescindere unilateralmente il contratto è abusivo e non può essere considerata valida. Il Resistente, d'altro canto, respinge l'affermazione del ricorrente interamente e sostiene che essa aveva il diritto di recedere dal contratto di lavoro unilateralmente in base ad una clausola contrattuale contenuta nel contratto, che è stato liberamente concordato tra le parti. 6. In questo contesto, e prima di esaminare la questione della risoluzione anticipata del contratto di lavoro, la Camera ha osservato che il convenuto non aveva contestato l'affermazione del ricorrente, secondo la quale non aveva ricevuto l'importo di 5.000 euro con scadenza il 21 febbraio 2008. 7. La Camera di Risoluzione delle Controversie quindi dichiarato che, in base al principio giuridico fondamentale del pacta sunt servanda, il convenuto deve adempiere ai propri obblighi come da contratto stipulato con l'attore e, di conseguenza, pagare la retribuzione arretrata per un importo di 5.000 euro, che è dovuta a quest'ultimo. 8. Sulla base di quanto precede, i membri della Camera di Risoluzione delle Controversie deciso che il richiedente è stato di ricevere l'importo di 5.000 euro come retribuzione arretrata, da incrementare con gli interessi al tasso del 5% all'anno a partire dal 18 settembre 2008 fino alla data di effettivo pagamento. 9. In continuazione, la Camera ha concentrato la sua attenzione sull'arte. 3.1.8. del contratto di lavoro, che recita: "FC S ha il diritto di annullare la presente Convenzione fino al 2008/04/25", e ritenuta indispensabile per analizzare se tale clausola possa essere considerata valida, in particolare tenendo in considerazione la parti 'divergenti posizioni al riguardo. 10. A questo proposito, la Camera ha ritenuto che la possibilità concessa alla Resistente da questa clausola di risolvere anticipatamente il contratto senza dover invocare alcuna ragione per tale risoluzione è chiaramente unilaterale ed a beneficio del Resistente solo, così come abusivo. Per di più, lascia una discrezionalità inaccettabile per il convenuto di decidere se vuole continuare il rapporto contrattuale. Alla luce di tale carattere abusivo ed anche potestativo della clausola contrattuale pertinenti, i membri della Camera d'accordo che l'art. 3.1.8. del contratto di lavoro non è valida e non può quindi essere validamente invocato, né costituiscono una base legale per rescindere unilateralmente il contratto di lavoro. 11. Inoltre, per amore di completezza e in risposta alla tesi del convenuto secondo cui con la sottoscrizione del contratto di lavoro, il giocatore aveva accettato il contenuto della clausola 3.1.8. del contratto detto, la Camera ha voluto sottolineare che la nullità di tale clausola potestativa è una logica conseguenza dell'applicazione del principio fondamentale del mantenimento della stabilità contrattuale tra professionisti e club C ui al capo IV del Regolamento. Con in mente quanto sopra, la Camera ha ritenuto che la difesa del principio della stabilità contrattuale è senza dubbio convincere il consenso di entrambe le parti di un contratto di lavoro che avrebbe concordato una clausola che è in chiara violazione del detto principio. Pertanto, i membri della Camera ha concluso che l'argomento già citato sviluppato dal Resistente non poteva essere accolta. 12. In considerazione di quanto sopra, la Camera di Risoluzione delle Controversie è giunto alla ferma conclusione che l'argomentazione della controparte che aveva il diritto di rescindere unilateralmente il contratto in virtù dell'art. 3.1.8. del contratto di lavoro non poteva essere accolta dalla Camera. In questa fase, la Camera ha ricordato che il convenuto non aveva presentato alcuna altra ragione che possa giustificare il recesso unilaterale del contratto di lavoro nel caso in questione. Di conseguenza, la Camera ha concluso che il Resistente ha rescisso il contratto unilateralmente e senza giusta causa il 21 aprile 2008. 13. In aggiunta e in considerazione delle suddette considerazioni, la Camera ha convenuto che non era rilevante per analizzare la questione se la risoluzione del contratto di lavoro è stata notificata alla ricorrente in un modo tempestivo. 14. Dopo aver stabilito che il convenuto deve essere ritenuta responsabile per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro senza giusta causa, la Camera ha prestato particolare attenzione alle conseguenze di tale violazione del contratto. Prendendo in considerazione l'arte. 17 par. 1 del Regolamento, la Camera ha deciso che il richiedente ha diritto a ricevere dal convenuto una somma di denaro a titolo di risarcimento per violazione del contratto, oltre ad eventuali pagamenti in sospeso sulla base del relativo contratto. 15. In considerazione di quanto sopra, la Camera ha concentrato la sua attenzione sul calcolo dell'importo di risarcimento per rottura del contratto nel caso in questione. In tal modo, i membri della Camera ricapitolato in primo luogo che, ai sensi dell'art. 17 par. 1 del Regolamento, l'importo del risarcimento viene calcolato, in particolare, e salvo quanto diversamente stabilito nel contratto alla base della controversia, con la dovuta considerazione per la legge del paese in questione, la specificità dello sport e di ulteriori criteri oggettivi, tra cui, in particolare, la remunerazione ed altri benefici dovuti al richiedente ai sensi del contratto esistente e / o del nuovo contratto, il tempo rimanente nel contratto esistente fino ad un massimo di cinque anni e, a seconda se la violazione contrattuale rientra nella protetto periodo. 16. In applicazione della disposizione in questione, la Camera ha dichiarato che prima di tutto doveva chiarire se il contratto di lavoro pertinente contiene una disposizione con la quale le parti avevano concordato in precedenza su un importo del risarcimento dovuto da entrambe le parti contrattuali in caso di violazione del contratto. A questo proposito, la Camera ha stabilito che nessuna clausola di tale indennizzo è stata inserita nel contratto di lavoro alla base della questione in gioco. 17. Di conseguenza, i membri della Camera ha stabilito che l'importo del risarcimento dovuto dal convenuto all'attore dovevano essere valutati in applicazione degli altri parametri di cui all'art. 17 par. 1 del Regolamento. La Camera ha ricordato che la citata disposizione prevede un elenco non esaustivo di criteri da prendere in considerazione per calcolare l'importo del risarcimento dovuto. Pertanto, di altri criteri oggettivi possono essere presi in considerazione a discrezione del corpo di decidere. 18. In considerazione di quanto sopra, prima di valutare i criteri pertinenti per determinare l'ammontare del risarcimento dovuto all'attore da parte del Resistente, la Camera ricorda in primo luogo che la ricorrente pretende i seguenti importi a titolo di risarcimento: - EUR 205.000 corrispondenti al totale valore del secondo anno di contratto; - 25.000 euro corrispondente ad un presunto bonus per la qualificazione per il Campionato UEFA; - 35.000 euro corrispondente ad una perdita presunta su future partecipazioni agli utili, - 6.000 euro corrispondente ad un danno lamentato per non essere in grado di fare l'uso di una macchina come previsto dal contratto di lavoro durante il secondo anno di contratto (il valore della vettura che viene stabilito in 500 euro mensili; quindi 6 euro x 500), e - 100.000 euro come compenso aggiuntivo per i danni subiti in vista della violazione del contratto da parte del club, quindi in totale 371 mila euro, maggiorato degli interessi al "tasso legale", come dal 18 settembre 2008 (ossia dal giorno successivo alla data della domanda) fino al pagamento effettivo. 19. Dopo aver ricordato di cui sopra, e al fine di valutare la compensazione da versare da parte del Resistente, i membri della Camera ha tenuto conto del compenso spettante al ricorrente in conformità con il contratto così come il tempo rimanente nel contratto stesso, come così come la situazione professionale del ricorrente, dopo la cessazione anticipata si è verificato fino al momento presente. A questo proposito, la Camera ha tenuto conto che lo stipendio mensile del richiedente è stato di euro 10.800, al momento della risoluzione unilaterale del contratto (cioè il primo anno di contratto), e che i suoi guadagni sarebbero stati per un importo di 15.000 euro durante il secondo anno di contratto, questi importi aumentati rispettivamente di vari bonus e vantaggi. Inoltre, la Camera ha sottolineato che più di un anno di contratto è stato rimanente al momento del suo recesso unilaterale da parte del Resistente. Infine, la Camera ha osservato che l'attore aveva apparentemente rimasto disoccupato fino alla data di scadenza del contratto di lavoro, ossia il 18 giugno 2009, e che la cessazione del rapporto di lavoro con il Resistente aveva significato il suo ritiro dal calcio professionistico. 20. Allo stesso modo, i membri della Camera ha sottolineato che al momento della risoluzione anticipata del contratto di lavoro il 21 aprile 2008, il convenuto aveva adempiuto i suoi obblighi finanziari nei confronti del richiedente, ad eccezione di una remunerazione straordinaria di 5.000 euro. La Camera ha ritenuto che dovrebbe considerare questo fatto come un fattore attenuante per determinare l'importo della compensazione da versare da parte del Resistente. 21. Inoltre, in relazione a domande del ricorrente in materia di bonus per un importo di EUR 25.000 e EUR 35.000, rispettivamente, la Camera ha convenuto che, per il bonus per un importo di 25.000 euro, in conformità della regola dell'onere della prova, l'attore avrebbe doveva fornire almeno la prova che al momento della cessazione del contratto di lavoro, vale a dire 21 aprile 2008, il club si era già qualificata per il Campionato UEFA, che non è riuscito a fare. Per quanto riguarda il secondo bonus per un importo di 35.000 euro della Camera ha osservato che secondo la propria consolidata giurisprudenza, l'attore non poteva ottenere un bonus che dipendeva esclusivamente sulle prestazioni future del club. Pertanto, la Camera ha deciso che le affermazioni del ricorrente per i bonus deve essere respinto. 22. Successivamente, la Camera, per quanto riguarda la domanda della ricorrente per un risarcimento per non essere in grado di fare uso di una macchina durante il secondo anno di contratto, ha voluto sottolineare che non poteva prendere questa affermazione soprattutto in considerazione in quanto il richiedente conformemente alla sua giurisprudenza costante . 23. Infine, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha ritenuto che la domanda della ricorrente per le spese legali viene respinta ai sensi dell'art. 18 par. 4 delle norme procedurali e della giurisprudenza relativa di lunga data della Camera. 24. In considerazione di quanto sopra, la sezione ha concluso che, tenuto conto art. 17 par. 1 del Regolamento così come le circostanze del caso a portata di mano, l'importo del risarcimento di 150.000 euro appare equo ed adeguato. 25. Di conseguenza, la Camera di Risoluzione delle Controversie ha concluso i suoi lavori sulla presente controversia, decidendo che il Resistente deve pagare l'importo complessivo di euro 155.000 al richiedente, costituito da 5.000 euro di retribuzione arretrata e di 150.000 euro a titolo di risarcimento per violazione del contratto e che ulteriori pretese presentate dal Richiedente vengono respinte. III. Decisione della Camera di Risoluzione delle Controversie 1. La pretesa del ricorrente, L, è parzialmente accolta. 2. Il Resistente, FC R, deve pagare alla retribuzione Richiedente eccezionale pari a 5.000 euro, aumentata del 5% di interessi all'anno a partire dal 18 settembre 2008 fino alla data dell'effettivo pagamento, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. 3. Il Resistente, FC R, deve pagare la compensazione richiedente per violazione del contratto per un importo di 150.000 euro entro 30 giorni dalla data di notifica della presente decisione. Nel caso in cui tale importo della compensazione non viene pagata entro il termine previsto, gli interessi al tasso del 5% annuo cadrà a causa di di scadenza del termine fino alla data dell'effettivo pagamento. 4. Nel caso in cui le somme dovute al ricorrente non sono a carico del convenuto entro il termine indicato, la questione attuale deve essere presentata, su richiesta, alla Commissione Disciplinare della FIFA per esame e una decisione formale. 5. Qualsiasi ulteriore richiesta presentata dal Richiedente viene respinto. 6. Il Richiedente, L, è diretta ad informare la Resistente, FC R, immediatamente il numero di conto bancario in cui le rimesse devono essere effettuati e di comunicare alla Camera di Risoluzione delle controversie di ogni pagamento ricevuto. ***** Nota relativa alla decisione motivata (ricorso giurisdizionale): Ai sensi dell'art. 63 par. 1 dello Statuto della FIFA, questa decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di Arbitrato per lo Sport (CAS). La dichiarazione di ricorso deve essere inviato direttamente al CAS entro 21 giorni dal ricevimento della notifica della presente decisione e deve contenere tutti gli elementi in conformità del punto 2 delle direttive impartite dal CAS, di cui una copia si allega alla presente. Entro altri 10 giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione di ricorso, la ricorrente deve presentare una breve indicazione dei fatti e argomenti giuridici che danno luogo al ricorso con il CAS (cfr. punto 4 delle direttive). L'indirizzo completo e numero di contatto del CAS sono i seguenti: Tribunale Arbitrale dello Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Svizzera Tel.: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org Per la Camera di Risoluzione delle Controversie : Markus Kattner Vice Segretario Generale allegato: CAS direttive______________________________ F.I.F.A. - Dispute Resolution Chamber (2009-2010) - labour disputes – official version by www.fifa.com – Decision of the Dispute Resolution Chamber passed in Zurich, Switzerland, on 5 February 2010, in the following composition: Slim Aloulou (Tunisia), Chairman Michele Colucci (Italy), member Johan van Gaalen (South Africa), member Ivan Gazidis (England), member Zola Majavu (South Africa), member on the claim presented by the player, L, as Claimant against the club, FC R, as Respondent regarding an employment-related dispute between the parties I. Facts of the case 1. On 22 February 2008, the player, L (hereinafter: the Claimant), born on 14 February 1974, and the club, FC R (hereinafter: the Respondent), concluded an employment contract valid as from 18 January 2008 until 18 June 2009. 2. According to this contract, the Claimant was to receive the following amounts from the Respondent: From 18 January 2008 until 18 June 2008 EUR 10,800 per month (5 months) + EUR 10,000 to be paid on 21 February 2008 TOTAL: 64,000 From 19 June 2008 until 18 June 2009 EUR 15,000 per month (12 months) + EUR 25,000 to be paid on 20 June 2008 TOTAL: EUR 205,000 3. Furthermore, the Respondent undertook to pay the following amounts and expenses to the Claimant: - bonuses “in conformity with [the] Internal Regulations” for “winning the championship, participating in the UEFA group stage and winning matches in the R championship”, - a car at the player’s disposal during the entire period of contract, - two flight tickets per season. 4. Finally, art. 3.1.8. of the employment contract stipulates that “FC S has the right to cancel this Convention till 25.04.2008”. 5. On 17 September 2008, the Claimant lodged a claim with FIFA for breach of contract against the Respondent. According to the Claimant, on 9 May 2008, the Respondent sent a notice to his agent in order to inform him that the Respondent was thereby exercising its option to cancel the employment contract as per art. 3.1.8. of the said contract. This notice was stamped and dated as of 21 April 2008 by the Respondent, and also bears the stamp of the R Professional Football League, with the date of 23 April 2008. Thereafter, the Claimant allegedly tried to contact the Respondent in order to obtain some explanations, but the latter only informed him that he should no longer take part in the trainings. 6. In this respect, the Claimant underlined that he had initially expressed his disagreement towards the inclusion of such an abusive clause (i.e. art. 3.1.8. of the employment contract) in his contract, but that the clause was finally maintained. The Claimant further alleges that such unilateral termination clause is invalid and in violation of art. 16 and 18 par. 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (hereinafter: the Regulations). Furthermore, should the Dispute Resolution Chamber consider that the clause contained in art. 3.1.8. of the employment contract is valid, the Claimant alleged that the Respondent’s option to terminate the contract unilaterally was irregularly exercised by the latter, as the Claimant was only informed of the notice by his agent on 9 May 2008, thus after the deadline set out in art. 3.1.8. of the employment contract, i.e. 25 April 2008. Additionally, the Claimant asserts that, after 21 April 2008 (i.e. date of the Respondent’s notice), he still played two matches with the club, on 2 and 8 May 2008, whereas, given the Respondent’s position, the contract had already been terminated. 7. In view of the above, the Claimant, after having amended his claim on 5 May 2009, claimed the following amounts for breach of contract without just cause by the Respondent: EUR 5,000 half of the EUR 10,000 to be paid on 21 February 2008 EUR 25,000 alleged bonus for qualifying for the UEFA championship EUR 205,000 total amount due from 19 June 2008 to 18 June 2009 (cf. point 2. above) EUR 35,000 Loss on match bonuses EUR 6,000 Car disposal from 19 June 2008 to 18 June 2009 (12 x EUR 500) EUR 100,000 Moral damages for breach of contract EUR 18,800 Legal fees (i.e. 5% of the amounts claimed) TOTAL: 394,800 + interest as per legal rate as from 18 September 2008 8. The Respondent, for its part, rejected the Claimant’s claim entirely. In this respect, the Respondent underlined that the employment contract included a clause stipulating that it could terminate the contract until 25 April 2008. Moreover, the Respondent asserted that, by signing the employment contract, the Claimant had accepted the aforementioned clause. Thus, the Respondent came to the conclusion that the provisions of the Regulations pertaining to the unilateral termination of an employment contract did not apply in the case at hand, since both parties had agreed on the possibility for the Respondent to terminate the employment contract in question. Finally, the Respondent alleged that the termination notice had been duly notified to the R Professional Football League on 23 April 2008, as well as to the Claimant. 9. On 16 December 2009, the Claimant informed FIFA that, following the termination of his employment contract with the Respondent, he did not sign with any other club. The player considers the termination of the employment relationship by the Respondent as leading to his retirement from professional football. II. Considerations of the Dispute Resolution Chamber 1. First of all, the Dispute Resolution Chamber (hereinafter also referred to as “the Chamber”) analysed whether it was competent to deal with the case at hand. In this respect, it took note that the present matter was submitted to FIFA on 17 September 2008. Consequently, the Rules Governing the Procedures of the Players’ Status Committee and the Dispute Resolution Chamber (edition 2008; hereinafter: “Procedural Rules”) are applicable to the matter at hand (cf. article 21 par. 2 and 3 of the Procedural Rules). 2. Subsequently, the members of the Chamber referred to art. 3 par. 1 of the Procedural Rules and confirmed that in accordance with art. 24 par. 1 in combination with art. 22 lit. b) of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2009) the Dispute Resolution Chamber is competent to deal with the matter at stake, which concerns an employment-related dispute with an international dimension between a player and a club. 3. Furthermore, the Chamber analysed which regulations should be applicable as to the substance of the matter. In this respect, it confirmed that in accordance with art. 26 par. 1 and 2 of the Regulations on the Status and Transfer of Players (edition 2009), and considering that the present claim was lodged on 17 September 2008, the 2008 edition of the said regulations (hereinafter: “the Regulations”) is applicable to the matter at hand as to the substance. 4. The competence of the Single Judge of the Players’ Status Committee and the applicable regulations having been established, and entering into the substance of the matter, the Single Judge acknowledge the above-mentioned facts as well as the documentation contained in the file. 5. The competence of the Chamber and the applicable regulations having been established, the Chamber entered into the substance of the matter. In this respect, the Chamber acknowledged that the Claimant and the Respondent signed an employment contract on 22 February 2008 valid as from 18 January 2008 until 18 June 2009. The Claimant, on the one hand, asserts that the Respondent breached the contract by unilaterally terminating the said employment contract and by notifying him, via his agent, of such unilateral termination in an inappropriate manner, as well as excluding him from the trainings, although he was allegedly asked to play in two matches, on 2 and 8 May 2008, following the date of the termination notice, i.e. 21 April 2008. In this regard, the Claimant is of the opinion that clause 3.1.8. contained in the employment contract and which the Respondent relied on to unilaterally terminate the contract is abusive and cannot be considered as valid. The Respondent, on the other hand, rejects the Claimant’s claim entirely and submits that it had the right to terminate the employment contract one-sidedly in accordance with a contractual clause contained in the contract, which was freely agreed between the parties. 6. In this context, and before examining the question of the early termination of the employment contract, the Chamber noted that the Respondent had not contested the allegation of the Claimant, according to which he had not received the amount of EUR 5,000 which was due on 21 February 2008. 7. The Dispute Resolution Chamber therefore held that, in accordance with the basic legal principle of pacta sunt servanda, the Respondent must fulfill its obligations as per the contract entered into with the Claimant and, consequently, pay the outstanding remuneration in the amount of EUR 5,000 which is due to the latter. 8. Based on the foregoing, the members of the Dispute Resolution Chamber decided that the Claimant was to receive the amount of EUR 5,000 as outstanding remuneration, to be increased with interest at the rate of 5% per year as from 18 September 2008 until the date of effective payment. 9. In continuation, the Chamber focused its attention on art. 3.1.8. of the employment contract, which reads as follows: “FC S has the right to cancel this Convention till 25.04.2008”, and deemed essential to analyse whether such clause could be considered as being valid, in particular taking into consideration the parties’ diverging positions in this respect. 10. In this regard, the Chamber considered that the possibility granted to the Respondent by this clause to prematurely terminate the contract without having to invoke any reason for such termination is clearly unilateral and to the benefit of the Respondent only, as well as abusive. What is more, it leaves an unacceptable discretion to the Respondent to decide whether it wishes to continue the contractual relationship. In the light of such abusive and even potestative character of the pertinent contractual clause, the members of the Chamber agreed that art. 3.1.8. of the employment contract is not valid and cannot thus be validly invoked nor constitute a legal basis to unilaterally terminate the employment contract. 11. Furthermore, for the sake of completeness and in reply to the Respondent’s argument that by signing the employment contract, the player had agreed to the contents of clause 3.1.8. of the said contract, the Chamber wished to emphasise that the nullity of such potestative clause is a logical consequence of the application of the paramount principle of maintenance of contractual stability between professionals and clubs mentioned in Chapter IV of the Regulations. With the foregoing in mind, the Chamber considered that the defence of the principle of contractual stability shall undoubtedly prevail upon the consent of both parties to an employment contract which would have agreed upon a clause which is in clear violation of the said principle. Therefore, the members of the Chamber concluded that the previously mentioned argument developed by the Respondent could not be upheld. 12. In view of the above, the Dispute Resolution Chamber came to the firm conclusion that the argumentation of the Respondent that it was entitled to terminate the contract unilaterally by virtue of art. 3.1.8. of the employment contract could not be upheld by the Chamber. At this stage, the Chamber recalled that the Respondent had not submitted any other reason which might justify the unilateral termination of the employment contract in the case at stake. As a consequence, the Chamber concluded that the Respondent terminated the contract unilaterally and without just cause on 21 April 2008. 13. In addition and in view of the above-mentioned considerations, the Chamber agreed that it was not relevant to analyse the question as to whether the termination of the employment contract was notified to the Claimant in a timely manner. 14. Having established that the Respondent is to be held liable for the early termination of the employment contract without just cause, the Chamber lent particular emphasis to the consequences of such breach of contract. Taking into consideration art. 17 par. 1 of the Regulations, the Chamber decided that the Claimant is entitled to receive from the Respondent an amount of money as compensation for breach of contract in addition to any outstanding payments on the basis of the relevant contract. 15. In view of the aforementioned, the Chamber focused its attention on the calculation of the amount of compensation for breach of contract in the case at stake. In doing so, the members of the Chamber firstly recapitulated that, in accordance with art. 17 par. 1 of the Regulations, the amount of compensation shall be calculated, in particular and unless otherwise provided for in the contract at the basis of the dispute, with due consideration for the law of the country concerned, the specificity of sport and further objective criteria, including, in particular, the remuneration and other benefits due to the Claimant under the existing contract and/or the new contract, the time remaining on the existing contract up to a maximum of five years, and depending on whether the contractual breach falls within the protected period. 16. In application of the relevant provision, the Chamber held that it first of all had to clarify as to whether the pertinent employment contract contains a provision by which the parties had beforehand agreed upon an amount of compensation payable by either contractual party in the event of breach of contract. In this regard, the Chamber established that no such compensation clause was included in the employment contract at the basis of the matter at stake. 17. As a consequence, the members of the Chamber determined that the amount of compensation payable by the Respondent to the Claimant had to be assessed in application of the other parameters set out in art. 17 par. 1 of the Regulations. The Chamber recalled that the said provision provides for a non-exhaustive enumeration of criteria to be taken into consideration when calculating the amount of compensation payable. Therefore, other objective criteria may be taken into account at the discretion of the deciding body. 18. In view of the above, prior to assessing the relevant criteria in determining the amount of compensation due to the Claimant by the Respondent, the Chamber first of all recalled that the Claimant is claiming the following amounts as compensation: - EUR 205,000 corresponding to the total value of the second year of contract; - EUR 25,000 corresponding to an alleged bonus for the qualification for the UEFA Championship; - EUR 35,000 corresponding to an alleged loss on future bonuses; - EUR 6,000 corresponding to an alleged damage for not being able to make use of a car as provided for in the employment contract during the second year of contract (the value of the car being set at EUR 500 monthly; thus 6 x EUR 500); and - EUR 100,000 as additional compensation for the damage suffered in view of the breach of contract by the club; Thus in total EUR 371,000, plus interest at the “legal rate” as from 18 September 2008 (i.e. the day following the date of the claim) until effective payment. 19. Having recalled the aforementioned, and in order to evaluate the compensation to be paid by the Respondent, the members of the Chamber took into account the remuneration due to the Claimant in accordance with the contract as well as the time remaining on the same contract, as well as the professional situation of the Claimant after the early termination occurred until the present moment. In this respect, the Chamber took into account that the monthly salary of the Claimant was of EUR 10,800 at the time of the unilateral termination of the contract (i.e. the first year of contract), and that his earnings would have been in the amount of EUR 15,000 during the second year of contract, these amounts being increased by various bonuses and advantages. Furthermore, the Chamber pointed out that more than one year of contract was remaining at the time of its unilateral termination by the Respondent. Finally, the Chamber remarked that the Claimant had apparently remained unemployed until the expiry date of the employment contract, i.e. 18 June 2009, and that the termination of the employment relationship with the Respondent had meant his retirement from professional football. 20. Equally, the members of the Chamber highlighted that at the moment of the early termination of the employment contract on 21 April 2008, the Respondent had fulfilled its financial obligations towards the Claimant, except for an outstanding remuneration of EUR 5,000. The Chamber deemed that it should consider this fact as a mitigating factor when determining the amount of compensation to be paid by the Respondent. 21. Additionally, in respect of the Claimant’s claims regarding bonuses in the amount of EUR 25,000 and EUR 35,000 respectively, the Chamber agreed that, for the bonus in the amount of EUR 25,000, in accordance with the rule of burden of proof, the Claimant would have had to at least provide evidence that at the time of the termination of the employment contract, i.e. 21 April 2008, the club had already qualified for the UEFA Championship, which he failed to do. Regarding the second bonus in the amount of EUR 35,000 the Chamber remarked that in accordance with its well-established jurisprudence, the Claimant could not obtain a bonus which solely depended on the future performances of the club. Therefore, the Chamber decided that the Claimant’s claims for bonuses must be rejected. 22. Subsequently, the Chamber, regarding the Claimant’s claim for compensation for not being able to make use of a car during the second year of contract, wished to emphasise that it could not take this particular claim into account since the Claimant in accordance with its constant jurisprudence. 23. Finally, the Dispute Resolution Chamber held that the Claimant’s claim for legal costs is rejected in accordance with art. 18 par. 4 of the Procedural Rules and the Chamber’s respective longstanding jurisprudence. 24. In view of all of the above, the Chamber concluded that bearing in mind art. 17 par. 1 of the Regulations as well as the circumstances of the case at hand, the amount of compensation of EUR 150,000 would appear fair and appropriate. 25. As a consequence, the Dispute Resolution Chamber concluded its deliberations on the present dispute by deciding that the Respondent has to pay the total amount of EUR 155,000 to the Claimant, consisting of EUR 5,000 of outstanding remuneration and of EUR 150,000 as compensation for breach of contract and that any further claims lodged by the Claimant are rejected. III. Decision of the Dispute Resolution Chamber 1. The claim of the Claimant, L, is partially accepted. 2. The Respondent, FC R, has to pay to the Claimant outstanding remuneration amounting to EUR 5,000, plus 5% interest per year as from 18 September 2008 until the date of effective payment, within 30 days as from the date of notification of this decision. 3. The Respondent, FC R, has to pay to the Claimant compensation for breach of contract in the amount of EUR 150,000 within 30 days as from the date of notification of this decision. In the event that this amount of compensation is not paid within the stated time limit, interest at the rate of 5% per year will fall due as of expiry of the time limit until the date of effective payment. 4. In the event that the amounts due to the Claimant are not paid by the Respondent within the stated time limit, the present matter shall be submitted, upon request, to the FIFA’s Disciplinary Committee for consideration and a formal decision. 5. Any further request filed by the Claimant is rejected. 6. The Claimant, L, is directed to inform the Respondent, FC R, immediately of the bank account number to which the remittances are to be made and to notify the Dispute Resolution Chamber of every payment received. * Note relating to the motivated decision (legal remedy): According to art. 63 par. 1 of the FIFA Statutes, this decision may be appealed against before the Court of Arbitration for Sport (CAS). The statement of appeal must be sent to the CAS directly within 21 days of receipt of notification of this decision and shall contain all the elements in accordance with point 2 of the directives issued by the CAS, a copy of which we enclose hereto. Within another 10 days following the expiry of the time limit for filing the statement of appeal, the appellant shall file a brief stating the facts and legal arguments giving rise to the appeal with the CAS (cf. point 4 of the directives). The full address and contact numbers of the CAS are the following: Court of Arbitration for Sport Avenue de Beaumont 2 1012 Lausanne Switzerland Tel: +41 21 613 50 00 Fax: +41 21 613 50 01 e-mail: info@tas-cas.org www.tas-cas.org For the Dispute Resolution Chamber: Markus Kattner Deputy Secretary General Enclosed: CAS directives
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