F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (561) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO RASO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Arezzo Srl), Società ASD ATLETICO AREZZO Srl • (nota n. 8487/645pf11-12/AM/ma del 24.5.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (561) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MARIO RASO (Calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Arezzo Srl), Società ASD ATLETICO AREZZO Srl • (nota n. 8487/645pf11-12/AM/ma del 24.5.2012). Il deferimento Con atto del 24/5/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale: A) il Sig. Mario Raso, calciatore tesserato per la Società ASD Atletico Arezzo Srl per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1 comma 1 del CGS nonché dell’art. 12 comma 7 del CGS per aver posto in essere una condotta violenta e come tale idonea a costituire incitamento alla violenza manifestata pubblicamente agli spettatori presenti alla gara dell’8/1/2012 ASD Atletico Arezzo Srl – Group Città di Castello e comunque in violazione di principi di probità a cui devono attenersi tutti i tesserati; B) la Società ASD Atletico Arezzo Srl per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 comma 2 e art. 12 comma 5 del CGS, delle violazioni ascritte al proprio tesserato. Il Sig. Mario Raso e la ASD Atletico Arezzo Srl hanno fatto pervenire due memorie difensive, analoghe per i contenuti, con le quali: ▪ il Sig. Mario Raso, ricostruiti i fatti, ha evidenziato che il proprio comportamento non deve essere considerato un gesto “idoneo a costituire incitamento alla violenza” bensì un gesto “ludico circoscritto in una area limitatissima, tanto da non essere stato visto dall’arbitro e dai suoi collaboratori” né “diretto verso gli spettatori di casa né nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”; ha concluso chiedendo il proprio proscioglimento o, in subordine, la richiesta di contenere la sanzione nella sola ammonizione; ▪ la ASD Atletico Arezzo Srl, ricostruiti i fatti di causa ed enunciati gli aspetti già esposti dal giocatore, ha evidenziato di aver sempre imposto ai propri tesserati la opportuna disciplina, anche attraverso apposito “regolamento interno” a cui tutti i giocatori della squadra devono conformarsi, pena la applicazione di sanzioni economiche; ha concluso chiedendo il proprio proscioglimento. Alla riunione del 27/6/2012 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Mario Raso la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e per la ASD Atletico Arezzo Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il gesto compiuto dal Sig. Mario Raso, anche in considerazione dell’utilizzo di una pistola, seppur giocattolo, integra la fattispecie disciplinata all’art. 12 comma 7 del CGS. Risulta irrilevante il mancato accertamento del comportamento del giocatore da parte dell’arbitro, ovvero dei suoi assistenti, poiché la rappresentazione della scena è stata oggetto di vasta campagna mediatica, così come si rileva dalla documentazione allegata al deferimento dalla Procura. Non può essere addotto quale giustificativo per la squadra di calcio il regolamento imposto dalla ASD Atletico Arezzo Srl e sottoscritto da tutti i tesserati della ASD, seppur apprezzabile per le evidenti finalità, rilevando l’accordo solo inter partes e non nei rapporti esterni. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Mario Raso la sanzione della squalifica di 3 (tre) giornate, da scontarsi in gare ufficiali e per la ASD Atletico Arezzo Srl la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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