F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (569) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHAEL HULLS (Consigliere della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl • (nota n. 8507/854pf11-12/AM/ma del 25.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012
(569) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: MICHAEL HULLS (Consigliere della Società AS Taranto Calcio Srl), Società AS TARANTO CALCIO Srl • (nota n. 8507/854pf11-12/AM/ma del 25.5.2012).
Il deferimento
Con atto del 25/5/2012, la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale:
A) il Sig. Michael Hulls, Consigliere della A.S. Taranto Calcio Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, per avere espresso, nel corso di una segnalazione rivolta al responsabile della CAN Pro, giudizi tesi a negare la regolarità del campionato e idonei a ledere direttamente e/o indirettamente la reputazione, il prestigio e la credibilità delle Istituzioni Federali;
B) la Società AS Taranto Calcio Srl per rispondere della violazione di cui all’art. 4, comma 2, del CGS, a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio consigliere. Il Sig. Michael Hulls ha fatto pervenire, in difesa propria e della AS Taranto Calcio Srl, una memoria difensiva con la quale, ricostruiti i fatti, ha evidenziato: - la assenza di natura offensiva delle frasi trascritte, poiché le stesse sono state rese in forma privata; - non vi sarebbe alcun intento di ledere la reputazione degli organi federali ovvero la intenzione di adombrare dubbi sulla regolarità del campionato bensì è stata evidenziata “l’espressione del rammarico del Sig. Hulls per i risultati della propria squadra, di cui non riusciva a trovare una ragione tecnica”; - parte delle dichiarazione sono espressione del diritto di critica e si ravvede “un riscontro di eccesso di critica nelle espressioni manifestate nei confronti dell’arbitro con l’attenuante che gli “apprezzamenti” sono stati resi a seguito di gara calcistica e quindi con la funzionalità di un mero sfogo”; - la diffusione delle dichiarazioni è avvenuta in forma prettamente privata e non tramite gli organi di stampa ovvero i media televisivi, quindi senza alcuna volontà di diffamazione. Il Sig. Michael Hulls conclude chiedendo: - in via principale, di assolvere il Sig. Michael Hulls dal deferimento ascrittogli perché la fattispecie non costituisce violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS; - in subordine, nella denegata, ma non creduta, ipotesi di non accoglimento della richiesta principale, di irrogare al deferito la sanzione più mite e meno afflittiva tenuto conto della assenza della volontà di ledere la reputazione degli organi federali e di negare la regolarità del campionato; - in subordine, di assolvere la A.S. Taranto Calcio Srl dal deferimento ascrittole poiché la fattispecie non costituisce violazione di cui all’art. 4 comma 2 del CGS; - il differimento di udienza volendo essere personalmente ascoltato ed essendo impossibilitato a presenziare alla udienza fissata per il 27/6/2012 a causa di un impedimento personale. Alla Riunione del 27/6/2012 la Procura Federale ha concluso chiedendo, ai sensi delle vigenti disposizioni, per il Sig. Michael Hulls la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Taranto Calcio Srl l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00). Motivi della decisione Il deferimento è fondato e va accolto. La documentazione posta a base del deferimento conferma il compimento degli illeciti ascritti. Il Sig. Michael Hulls, in data 13/3/2012, ha inviato, dall’indirizzo di posta “Direzione Generale A.S. Taranto Calcio”, al responsabile del della CAN PRO, Sig. S. Farina, e, per conoscenza, alla canpro@aia-figc.it, la mail allegata agli atti della procura ed oggetto del presente deferimento. In tale comunicazione, al settimo ed al nono capoverso, si dichiara (testualmente) “L’AS Taranto Calcio ha subito durante questo campionato numerosi danni a causa della scarsa qualità tecnica e capacità decisionale di alcuni arbitri ed assistenti. Questa non è una polemica, ormai non serve a nessuno, ma una segnalazione specifica sull’opera di Sig. Pairetto, un arbitro che spero di non avere mai più, non solo per la sua capacita tecnica
ma anche per il suo atteggiamento che al massimo si può descrivere irriverente, altezzoso ed arrogante nei confronti di tutti giocatori e tecnici, non solo del Taranto ma anche del Monza” e “Ora non posso accettare ulteriormente questi problemi in silenzio”. Con tali affermazioni il Sig. Michael Hulls ha leso la opinione e la stima di cui l’arbitro, Sig. Pairetto, gode dinanzi agli organi sportivi, screditando altresì la categoria degli arbitri e, in generale, la FIGC. Peraltro, non può essere condiviso l’assunto contenuto nella nota difensiva, comunemente redatta per i deferiti, secondo cui le dichiarazioni sarebbero state rese in forma privata, poiché la mail è stata inviata al responsabile della CAN PRO, Sig. S. Farina e, per conoscenza, alla canpro@aia-figc.it, soggetti differenti dal destinatario degli “apprezzamenti”. Quanto alla istanza di differimento dell’udienza, depositata dal Sig. Hulls, questa Commissione ritiene che la medesima debba essere rigettata in assenza di idonea certificazione dell’impedimento assunto. L’accertato compimento degli illeciti comporta l’accoglimento delle richieste della Procura Federale e l’applicazione delle sanzioni conformemente alle disposizioni vigenti. In merito alla sanzione, questa Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo Il dispositivo
La Commissione disciplinare nazionale infligge al Sig. Michael Hulls la sanzione dell’inibizione di mesi 2 (due) e per la AS Taranto Calcio Srl l’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00).
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