F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012 (562) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8417/825 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012). (563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8425/829 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 105 del 27 Giugno 2012
(562) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8417/825 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012).
(563) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ELISABETTA CORTANI (Presidente della Società SS Lazio Calcio Femminile), Società SS LAZIO CALCIO FEMMINILE • (nota n. 8425/829 pf11-12 MS/vdb del 24.5.2012).
La Procura Federale della F.I.G.C., con lettere n. 8417/825 e n.8425/829, datate 24 maggio 2012, ha deferito a questa Commissione la Signora Elisabetta Cortani, nella sua qualità di Presidente della S.S. Lazio Calcio Femminile, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, comma 9 e 10, del CGS, in relazione all'art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non aver ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici (C.A.E.), di cui al Comunicato Ufficiale (C.U.) n.108 del 4 gennaio 2012, emessa all'esito del contenzioso fra la predetta Società e due proprie calciatrici, rispettivamente Roberta Duò ( lettera n.8417) e Francesca Valetto (lettera n.8425). A titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, del CGS, per gli illeciti disciplinari ascritti al proprio Presidente, è stata deferita anche la Società. In via preliminare, questa Commissione dispone che, su richiesta del rappresentante della Procura, i due procedimenti in epigrafe siano riuniti per connessione soggettiva e oggettiva, in quanto riguardano la stessa Società e la stessa fattispecie. Nel merito, si evidenzia che la C.A.E., nella riunione del 16 dicembre 2011, ha esaminato i ricorsi presentati dalle due calciatrici, Roberta Duò e Francesca Valetto, le quali, sulla base degli accordi economici sottoscritti con la Società che prevedevano per la stagione sportiva 2011/2012 la corresponsione lorda rispettivamente di 2000,00 e 5000,00 euro, hanno lamentato il mancato pagamento di parte del dovuto. La Duò infatti ha precisato di aver percepito rate per 300,00 euro, chiedendo il riconoscimento della rimanente somma di 1.700,00 euro, la Valetto dal canto suo, a fronte di una somma percepita di 500,00 euro, chiede la rimanente somma di 4.500,00 euro. La C.A.E., rilevato l'ampio e decisivo riscontro della pretesa azionata dalle ricorrenti, ha condannato la Società Lazio Calcio Femminile al pagamento degli importi richiesti a saldo di quanto concordato in sede contrattuale. Le decisioni, riportate nel citato C.U., sono state notificate il 9 gennaio successivo e, non risultando impugnate innanzi alla Commissione vertenze economiche entro 7 giorni, sono divenute inappellabili ed immediatamente esecutive entro 30 giorni dalla comunicazione. L'inadempimento della Società pertanto risulta per tabulas dal momento che la stessa non ha dato esecuzione a quanto ingiunto dalla C.A.E. nei termini previsti dalla disciplina vigente e l'infrazione disciplinare relativa alla mancata estinzione dell'obbligazione posta a carico della Società è ascrivibile al Presidente, in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la stessa. In data 22 giugno 2012, lo studio legale Di Marziantonio, quale procuratore sia del Presidente sia della Società, ha fatto pervenire una memoria difensiva, con cui, giustificando il ritardo nei pagamenti, peraltro definito “lieve”, a causa di impegni familiari urgenti dello stesso Presidente e del difficile momento economico che coinvolge lo sport dilettantistico nazionale, ha chiesto il proscioglimento di entrambi o in subordine, attraverso il patteggiamento, l'applicazione della pena minima di una sanzione pecuniaria. Contestualmente, lo stesso studio ha inviato una richiesta di rinvio dell'udienza per un asserito impedimento del legale dovuto a motivi di salute. Questa Commissione non accoglie la richiesta di rinvio e conferma la trattazione del giudizio nella seduta del 27 giugno 2012, come da programma. Nel corso dell'udienza, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto irrogarsi le seguenti sanzioni: - Elisabetta Cortani, all'epoca dei fatti Presidente della Società. La sanzione dell’inibizione di mesi 12 (dodici); - S.S. Lazio Calcio Femminile la sanzione della penalizzazione di punti 4 (quattro) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013, oltre all’ammenda di € 3.000,00 (€ tremila/00); nessuno è comparso per le parti deferite. Questa Commissione rileva che le circostanze sono supportate dalla documentazione in atti, l'addebito mosso dalla Procura nei confronti della Società e del proprio Presidente per il mancato previsto pagamento nei termini normativamente fissati, risulta incontrovertibilmente provato, l'assunto difensivo, riportato nella memoria, incentrato sulla lievità del ritardo, urgenti impegni del Presidente e difficile momento economico dello sport dilettantistico, non esime i deferiti dalle proprie responsabilità, in quanto ininfluente, generico e non sufficientemente motivato. In merito alle sanzioni, la Commissione disciplinare nazionale, alla luce anche dei due diversi inadempimenti riuniti per connessione, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale irroga le seguenti sanzioni:
• per la Sig.ra Elisabetta Cortani, l’inibizione di mesi 7 (sette);
• per la Società SS Lazio Calcio Femminile, la penalizzazione di punti 2 (due) in classifica, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/2013.
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