LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12 DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI 15) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo PERISSINOTTO/A.S.D.SANVITESE
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 217 del 11/06/12
DECISIONI DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI
15) RICORSO DEL CALCIATORE Riccardo PERISSINOTTO/A.S.D.SANVITESE
Con reclamo, trasmesso tramite Racc.A.R.in data 7/03/2012 il sig.Riccardo PERISSINOTTO, si rivolgeva a
questa Commissione esponendo di aver concluso con la Società A.S.D.SANVITESE un accordo economico
prevedente la corresponsione di €.37,5 a titolo di rimborso forfettario relativamente alla Stagione Sportiva
2010/11
Precisando di non aver percepito alcuna rata, richiedeva la condanna della Società al pagamento della somma di
€.1.200,00 maturata.
La Società non presentava alcuna memoria a propria difesa.
Rileva la Commissione che la documentazione prodotta in atti – cfr. accordo allegato – offre ampio e decisivo
riscontro della pretesa azionata dal ricorrente, risultando provata sia la conclusione dell’ accordo, alla stregua del
quale viene richiesto il pagamento, sia l’ ammontare della somma pretesa in forza del compenso ivi indicato
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti,condanna la Società
A.S.D.SANVITESE al pagamento in favore del sig.Riccardo PERISSINOTTO della somma di €.1.200,00.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento
inviando copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo
stesso entro e non oltre 30 giorni (trenta) dalla data della presente comunicazione giusto quanto previsto
dall’art.94 ter comma 11 delle N.O.I.F.