CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 giugno 2012 promosso da: S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
CONI – Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport – Decisione pubblicata sul sito web: www.coni.it Lodo Arbitrale del 22 giugno 2012 promosso da: S.S. Virtus Lanciano 1924 Srl / Federazione Italiana Giuoco Calcio
L’ARBITRO UNICO
Avv. Aurelio Vessichelli
nominato ai sensi dell’art. 6, comma 4 del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, presso la sede dell’arbitrato, in data 22 giugno 2012, ha deliberato il seguente
L O D O A R B I T R A L E
nel procedimento di arbitrato promosso (con istanza prot. n. 0425 del 18 febbraio 2012 – 576 ) da: S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 s.r.l., con sede in Lanciano ( CH ) alla Zona Industriale n.8 C.F./ P.I.: 02245960691, in persona del suo Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, sig. Claude Alain di Menno di Bucchianico , rappresentata e difesa sia congiuntamente che disgiuntamente dagli avv.ti Eduardo Chiacchio e Michele Cozzone, ed elettivamente domiciliata nello studio dell’avv. Eduardo Chiacchio in Napoli, Centro Direzionale, Isola A/7, come da delega
in calce alla istanza di arbitrato
istante
contro
Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), con sede in Roma, via Allegri 14, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, dott. Giancarlo Abete, rappresentata e difesa dagli avv.ti Luigi Medugno e Letizia Mazzarelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in
Roma, via Panama 58, giusta delega in calce alla memoria di costituzione intimata
FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE
A. Le parti
1. La società S.S. VIRTUS LANCIANO 1924 S.r.l. ( Virtus Lanciano ) è una società di calcio professionistico attualmente militante nel campionato di Lega Pro 1a Divisione.
2. La Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.) , associazione riconosciuta con personalità giuridica di diritto privato, è l’ente di governo dello sport del calcio in Italia, avente lo scopo di promuovere, regolare e sviluppare l’attività calcistica italiana. Essa è l’associazione delle società e delle associazioni sportive che praticano, promuovono o organizzano lo sport del calcio, agonistico e amatoriale, in Italia.
B. La controversia tra le parti
3. La Procura federale della FIGC, sulla base della nota COVISOC del 15 giugno 2011 deferiva, la società odierna istante per rispondere della violazione dell’art.85, lett. C , par. IV, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS e all’art.90 comma 2 delle NOIF “per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati… relativi alle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nel termine del 16.05.2011 stabilito dalla normativa federale, e per non avere ancora provveduto, alla terza scadenza, al pagamento degli emolumenti relativi alla menislità dicembre 2010 ( II Trimestre ). Specificamente , la contestazione riguardava il mancato pagamento nel termine degli emolumenti dovuti al tesserato Daniele Morante. La Virtus Lanciano veniva pertanto chiamata a rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art. 4 comma 1 CGS.
4. La Commissione Disciplinare Nazionale con C.U. n.19/CDN del 26 settembre 2011 infliggeva all’odierna istante la sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica e dell’ammenda di euro 10.000,00 a titolo di recidiva.
5. Contro tale decisione proponeva appello alla Corte di Giustizia Federale l’odierna istante ( deducendo l’insussistenza della violazione contestatale) .
6. Con decisione pubblicata il 19 gennaio 2012 (C.U. n. 135/CGF) , la CGF in parziale accoglimento dell’appello della società annullava la sanzione dell’ammenda inflitta in prime cure a
titolo di recidiva , confermando per il resto la decisione della Commissione e la penalizzazione di 1
punto in classifica all’odierna istante .
C. Il procedimento arbitrale
C.1 Lo svolgimento dell’arbitrato
7. Con istanza in data 18 febbraio 2012, rivolta al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport ai sensi degli art. 9 ss. del Codice dei giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport , la Virtus Lanciano dava avvio al presente arbitrato, invocando la clausola compromissoria recata dall’art. 30, comma 3 dello Statuto della FIGC e chiedendo, in riforma della decisione della Corte di Giustizia Federale , l’annullamento della sanzione da questa irrogata.
8. Nella stessa istanza di arbitrato, la parte istante designava quale arbitro l’avv. Aurelio Vessichelli.
9. Con memoria datata 1 marzo 2012, la FIGC si costituiva nel procedimento arbitrale così avviato, chiedendo il rigetto dell’istanza proposta in quanto infondata.
10. Nella memoria di costituzione, la FIGC indicava quale arbitro unico, dopo aver acquisito l’adesione dell’istante, l’avv. Aurelio Vessichelli che in data 28 marzo 2012 accettava l’incarico.
11. Il 13 aprile 2012 si teneva in Roma la prima udienza di discussione della controversia. Rivelatosi infruttuoso l’esperito tentativo di conciliazione, l’ Arbitro unico disponeva potersi procedere ad anticipare la discussione su concorde richiesta delle parti; le parti illustravano le rispettive posizioni, riportandosi agli atti ed autorizzavano congiuntamente il Collegio a rendere anticipatamente noto il solo dispositivo.
12. All’esito dell’udienza, l’Arbitro unico si riservava.
C.2 Le domande e la posizione delle parti
a. Le domande e la posizione della S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l.
13. La parte istante sostiene di non essere venuta meno, per i fatti di cui è causa, al disposto dell’art.85, lett. C , par. IV, delle NOIF , con particolare riferimento all’obbligo di pagamento, entro il termine del 16 maggio 2011, degli emolumenti dovuti per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 al calciatore sig. Daniele Morante, in quanto alla data di scadenza fissata risultavano pendenti varie controversie dinanzi al Collegio Arbitrale presso la Lega Italiana Calcio Professionistico riguardanti appunto sia il diritto del medesimo tesserato a percepire dette spettanze
, sia, , comunque, l’esatta quantificazione delle stesse. In proposito la difesa dell’istante richiama quanto previsto dal C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, disciplinante il Sistema delle Licenze Nazionali per l’annata 2011/2012, secondo cui l’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento degli
emolumenti ai tesserati viene meno se sono in corso contenziosi, per i quali si richiede alla Società
interessata di allegare idonea documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria ( incombente che risulta nella fattispecie adempiuto dalla Virtus Lanciano ) . La Virtus Lanciano sottolinea come nella fattispecie la lite pendente con il tesserato Daniele Morante non avesse i connotati della temerarietà e che il provvedimento definitorio della controversia pendente con il tesserato è stato notificato alla Società il 3 giugno, vale a dire in data successiva a quella di scadenza fissata per l’adempimento in contestazione, al 16 maggio 2011. La Virtus Lanciano chiede pertanto al TNAS l’ annullamento del punto di penalizzazione inflitto all’odierna istante dalla Commissione Disciplinare Nazionale e confermato dalla Corte di Giustizia Federale.
b. Le domande e la posizione della FIGC
Nella propria memoria di costituzione, la FIGC ha chiesto che “l’istanza venga respinta, perché infondata nel merito ”. La FIGC ritiene che il richiamo da parte dell’odierna istante al C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, disciplinante il Sistema delle Licenze Nazionali per l’annata 2011/2012 sia non conferente in quanto la norma applicabile alla fattispecie è quella richiamata nell’atto di deferimento della Procura federale, vale a dire quella dell’art.85, lett. C , par. IV, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS nella quale non è contenuta la previsione della circostanza che la pendenza di una lite non temeraria fa venir meno la sussistenza dell’obbligo del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati. La difesa della Federazione intimata rileva inoltre che la lite pendente invocata dalla Virtus Lanciano per giustificare il mancato pagamento degli importi dovuti
al Daniele Morante non aveva ad oggetto il diritto del calciatore a percepire gli emolumenti ma una
richiesta di applicazione di sanzioni disciplinari e che pertanto la fattispecie era inidonea a legittimare l’odierna istante a non provvedere al pagamento degli importi, solo allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ritiene l’Arbitro unico di accogliere la domanda dell’odierna istante di annullamento dell’inflitto punto di penalizzazione laddove reputa che in virtù degli artt. 10 comma 3 del CGS e 85, lett. C), par. IV delle NOIF , non possa irrogarsi sanzione alcuna in relazione al mancato pagamento degli emolumenti al tesserato Daniele Morante da parte della società di appartenenza Virtus Lanciano odierna istante, che aveva provveduto nella circostanza a produrre alla COVISOC documentazione comprovante la pendenza di lite temeraria fra la società ed il tesserato. La società si richiama a quanto previsto dal C.U. n.158/A del 29 aprile 2011, disciplinante il Sistema delle Licenze Nazionali per l’annata 2011/2012, secondo cui l’obbligo di dimostrare l’avvenuto pagamento degli emolumenti ai tesserati viene meno se sono in corso contenziosi, per i quali si richiede alla Società interessata di allegare idonea documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria. Risulta in proposito non contestato che la Virtus Lanciano ha correttamente adempiuto a quanto previsto dal suddetto Sistema entro il termine del 24 giugno 2011 tanto da conseguire regolare iscrizione al campionato 2011/2012. In ordine tuttavia alla contestazione della Procura Federale la difesa di parte intimata rileva che l’art.85, lett. C) , par. IV, delle NOIF in relazione all’art.10 comma 3 del CGS non contiene la previsione della circostanza che la pendenza di una lite non temeraria fa venir meno la sussistenza dell’obbligo del pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati. Osserva l’Arbitro unico, sul punto, che la previsione che non compare nel succitato paragrafo IV , è riprodotta invece nel paragrafo V della medesima lett. C) dell’art.85 delle NOIF ( che riguarda il versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals ) come pure appunto nella previsione invocata dalla parte istante ( C.U. n.158/A del 29 aprile 2011 paragrafo III lett. B per gli
emolumenti ai tesserati ) nonché in altra previsione dello stesso C.U. ( C.U. n.158/A del 29 aprile
2011 paragrafo III lett. C per i versamenti Ires ,Irap e Iva ) . Il suddetto quadro normativo, che potrà essere migliorato e reso più coerente al fine di una più corretta applicazione delle sanzioni, consente, ad avviso del giudicante, di ritenere che la Virtus Lanciano ha dimostrato di aver agito in
buona fede nel ritenere sussistente la possibilità di dimostrare , anche per l’adempimento in questione con scadenza 16 maggio 2011, la pendenza di lite non temeraria tra società e tesserato quale ragione giustificatrice dell’omesso pagamento degli emolumenti al tesserato per il periodo in
contestazione. Ritiene altresì l’Arbitro Unico che la lite pendente documentata alla COVISOC fosse idonea a giustificare l’omesso pagamento in quanto avente ad oggetto anche la possibile riduzione dello stipendio del giocatore e che effettivamente alla Virtus Lanciano la decisione della lite pendente è stata notificata solo in data successiva a quella di scadenza dell’adempimento previsto dal più volte citato art.85, lett. C , par. IV, delle NOIF. L’istanza della Virtus Lanciano merita pertanto di essere accolta.
D. Sulle spese
19. Per le spese legali e gli onorari per l’Arbitro Unico, considerata la natura e la complessità della
controversia , si dispone di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio le spese legali da liquidare in € 1500,00 ( euro millecinquecento/00 ) e di porre a carico della Federazione Italiana Giuoco Calcio , con il vincolo di solidarietà , il pagamento degli onorari dell’Arbtiro Unico che è congruo liquidare in complessivi € 2.800,00 (duemilaottocento/00) .
P.Q.M.
l’Arbitro Unico
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza deduzione ed eccezione così provvede:
1. in accoglimento dell’istanza proposta in data 18 febbraio 2012 dalla S.S. Virtus Lanciano 1924 S.r.l., annulla la sanzione irrogata dalla Corte di Giustizia Federale di punti 1 di penalizzazione per le ragioni esposte nella parte motiva;
2. dichiara assorbita ogni ulteriore domanda;
3. pone a carico della FIGC il pagamento delle spese di giudizio, liquidate come in parte motiva;
4. pone a carico della FIGC con il vincolo di solidarietà, il pagamento degli onorari dell’Arbitro Unico, liquidati come in parte motiva ;
5. pone a carico della FIGC il pagamento dei diritti amministrativi;
6. dichiara incamerati dal Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport i diritti amministrativi
versati dalle parti.
Così deciso in Roma, in data 22 giugno 2012, e sottoscritto in numero di tre originali nel luogo e
nella data di seguito indicata.
F.to Aurelio Vessichelli