COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare OPPOSIZIONE U.S.D. PAPOZZE 2009 Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 86 dell’11/6/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatori Bellan Federico, Ferrarese Alberto; Squalifica per quattro giornate giocatore Siviero Andrea; Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Marco – Play-Off Camp. di 2^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012
Delibere della Commissione Disciplinare
OPPOSIZIONE U.S.D. PAPOZZE 2009
Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 86 dell’11/6/2012 – Squalifica per cinque giornate giocatori Bellan Federico, Ferrarese Alberto; Squalifica per quattro giornate giocatore Siviero Andrea; Squalifica per tre giornate giocatore Pezzolato Marco – Play-Off Camp. di 2^ Categoria
La Società USD Papozze 2009 ha presentato opposizione avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale pubblicate nel Comunicato n. 86 dell’11/6/2012 con cui sono state adottate le sanzioni indicate a margine per i seguenti motivi :
“emerge dal referto arbitrale che, a fine gara, alcuni giocatori della Società Papozze 2009 hanno assalito verbalmente l'arbitro e gli assistenti, dapprima con espressioni e gesti di dileggio, quindi con insulti. Il direttore di gara riusciva ad identificare, fra i tanti soltanto Pezzolato Marco, Ferrarese Alberto, Bellan Federico e Siviero Andrea (questi in precedenza già espulso per doppia ammonizione). Ferrarese e Bellan assumevano anche un atteggiamento provocatorio, quasi a voler sollecitare lo scontro fisico, pronunciando espressioni offensive avvicinando il viso a pochi centimetri a quello dell'arbitro e degli assistenti. Riferisce ancora l'arbitro di non aver adottato provvedimenti di espulsione nei confronti dei giocatori identificati, temendo per l'incolumità propria e degli assistenti, considerata la concitazione del momento”.
La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dalla Società Papozze;
vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente insieme ai giocatori Pezzolato e Ferrarese; sentito inoltre personalmente l’arbitro;
rilevato che a breve termine dai fatti contestati le stesse parti erano ritornate a comportamenti conformi ai doveri ed agli obblighi dei tesserati; rilevato altresì che l’atteggiamento dei giocatori Bellan e Ferrarese é stato ridimensionato dal direttore di gara; ritenute congrue le sanzioni inflitte dal Giudice di primo grado nei confronti dei calciatori Siviero e Pezzolato P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di accogliere parzialmente l’opposizione presentata dalla Società Papozze; - di ridurre a quattro giornate il provvedimento della squalifica a carico dei giocatori Bellan Federico e Ferrarese Alberto; - di confermare la sanzione della squalifica per quattro giornate a carico del giocatore Siviero Andrea; - di confermare la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Pezzolato Marco. La tassa reclamo non é stata versata.
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