COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Emanuele MAJOR – Calciatore non tesserato della Sig.a Luigina TRENTIN – Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio del Sig. Oscar PICCOLO – Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio del Sig. Paolo MONTIN – Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio della Società G.S.D. Riese Vallà Calcio

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2011/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 90 del 27 Giugno 2012 Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE PROCURA FEDERALE F.I.G.C. Nei confronti : del Sig. Emanuele MAJOR – Calciatore non tesserato della Sig.a Luigina TRENTIN – Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio del Sig. Oscar PICCOLO - Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio del Sig. Paolo MONTIN - Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio della Società G.S.D. Riese Vallà Calcio La Procura Federale della F.I.G.C. con atto datato 12/6/2012 ha deferito dinanzi a questa Commissione Disciplinare : Il Sig. Emanuel MAJOR – Giocatore non tesserato per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art- 61, comma 6 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per avere disputato nella corrente stagione sportiva n. 4 gare valevoli per il Campionato Provinciale Allievi nelle file della Società Riese Vallà Calcio senza averne titolo perché al momento non tesserato come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; 90/2055 la Sig.a Luigina TRENTIN – Dirigente GSD Riese Vallà Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva le distinte di n. 2 gare valevoli per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Oscar PICCOLO – Dirigente GSD Riese Vallà Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara valevole per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; il Sig. Paolo MONTIN - Dirigente GSD Riese Vallà Calcio per rispondere della violazione di cui all’art. 1,comma 1 del C.G.S.,in relazione all’art. 10, comma 2 del C.G.S. e art, 61, comma 5 delle N.O.I.F., per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità e delle norme in materia di tesseramento, per aver sottoscritto nella corrente stagione sportiva la distinta di una gara valevoli per il Campionato Provinciale Allievi come descritto nella parte motiva dell’atto di deferimento della Procura Federale; la Società GSD Riese Vallà Calcio per rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2 del C.G.S., nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti che comunque abbiano svolto attività nel suo interesse ai sensi dell’art. 1, comma 5 del C.G.S. La Commissione Disciplinare Territoriale ha rilevato la ritualità del deferimento e della fissazione dell’udienza. Nell’udienza del 26/6/2012 sono risultati presenti : il Sig. Emanuele MAJOR Calciatore non tesserato, rappresentato dal Sig. Andreazza Flavio, giusta delega in atti; la Sig.a Luigina TRENTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio, rappresentata dal Sig. Andreazza Flavio, giusta delega in atti; il Sig. Oscar PICCOLO Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio, rappresentato dal Sig. Andreazza Flavio, giusta delega in atti; il Sig. Paolo MONTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio, rappresentato dal Sig. Andreazza Flavio, giusta delega in atti; la Società G.S.D. Riese Vallà Calcio rappresentata dal Sig. Andreazza Flavio, giusta delega in atti; il Dott. Salvatore SCIUTO Rappresentante della Procura della F.I.G.C. Il Rappresentante della Procura ha illustrato dettagliatamente le ragioni del deferimento evidenziandone gli elementi e le circostanze di maggior rilievo. Sentite le parti deferite presenti alla riunione del 26/6/2012, il Rappresentante della Procura vista la disponibilità manifestata dalle stesse. ha ritenuto di poter aderire all’applicazione dell’art. 23 del C.G.S. Qui di seguito si riportano i provvedimenti disciplinari così concordati dalle parti interessate : a carico del Sig. Emanuele MAJOR Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 20 (a decorrere dal primo tesseramento utile); a carico della Sig.a Luigina TRENTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 45 a carico del Sig. Oscar PICCOLO Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 30 a carico del Sig. Paolo MONTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 30; a carico del G.S.D. Riese Vallà Calcio : a) n. 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale 2012/2013 b) ammenda di € 200,00.- La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto dell’accordo delle parti, visti gli artt. 23 del C.G.S., ritenuti sussistenti i presupposti di cui al comma 2 del predetto articolo 23 del C.G.S. dispone l’adozione delle seguenti sanzioni disciplinari : a carico del Sig. Emanuele MAJOR Calciatore non tesserato : squalifica per giorni 20 (a decorrere dal primo tesseramento utile); a carico della Sig.a Luigina TRENTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 45 a carico del Sig. Oscar PICCOLO Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 30 a carico del Sig. Paolo MONTIN Dirigente G.S.D. Riese Vallà Calcio : inibizione per giorni 30; a carico del G.S.D. Riese Vallà Calcio : a) n. 3 punti di penalizzazione da scontarsi nel Campionato Allievi Provinciale 2012/2013 b) ammenda di € 200,00.- I suddetti provvedimenti disciplinari decorrono dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente Comunicato.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it