F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MARIA ALESSANDRO GIAMMORCARO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa Football Club ASD), Società NISSA FOOTBALL • (nota n. 1147/1637 pf 10-11/SS/fc del 31.8.2011). la Commissione disciplinare;

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (94) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE MARIA ALESSANDRO GIAMMORCARO (all’epoca dei fatti Presidente e Legale rappresentante della Società Nissa Football Club ASD), Società NISSA FOOTBALL • (nota n. 1147/1637 pf 10-11/SS/fc del 31.8.2011). la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti, tra cui la memoria trasmessa dal difensore, udite le conclusioni del rappresentante della Procura federale che ha chiesto la declaratoria della responsabilità disciplinare di entrambi i deferiti e l’applicazione al Sig. Giammorcaro Giuseppe Maria Alessandro della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione ed alla Nissa Football Club ASD quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00), osserva quanto segue. L’assunto accusatorio ha trovato pieno riscontro dalle risultanze delle indagini svolte dal competente ufficio della Procura federale, essendo emerso che nel corso della stagione 2009/2010 la predetta Società ha affidato all’allenatore dilettante Sig. Fama Fabrizio l’incarico di occuparsi della preparazione della propria compagine partecipante al Campionato Juniores Nazionale, pattuendo con lui un compenso annuo pari ad € 6.500,00, di gran lunga superiore a quello massimo stabilito in materia dalla vigente normativa federale, e cioè € 3.000,00. La circostanza è emersa quando il Fama, lamentando il mancato pagamento da parte della Società di una porzione del corrispettivo concordato, ha adito il Collegio Arbitrale, allegando alla propria istanza l’accordo economico da lui stipulato con la Società Nissa. A questo punto la prova dell’illecito è stata pacificamente raggiunta, e non viene in alcun modo smentita dal contenuto della memoria difensiva nella quale i deferiti si limitano ad invocare un presunto doppio incarico che sarebbe stato affidato al Sig. Fama di cui però in atti non vi è traccia; anzi al contrario egli risulta allenatore della sola squadra juniores sia nel foglio censimento, sia nell’accordo economico oggetto del presente procedimento, in cui gli viene affidato unicamente l’incarico di allenare la compagine juniores e non quello di allenatore in seconda della prima squadra. Dedotta la competenza funzionale dell’apposita Commissione disciplinare presso il Settore Tecnico, per quanto attiene la posizione dell’allenatore, recentemente da Essa squalificato, in questa sede va successivamente dichiarata la responsabilità del presidente del sodalizio, che ha concorso a stipulare l’illecito accordo economico, e quella, diretta e oggettiva, della Società Nissa per i fatti commessi dal suo Legale rappresentante e dall’altro suo tesserato. P.Q.M. Accoglie il deferimento ed applica al Sig. Giammorcaro Giuseppe Maria Alessandro la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione e alla Nissa Football Club ASD quella dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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