F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (398) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NANDO FERRETTI (Collaboratore del Dipartimento Interregionale FIGC nonché socio della Società ASD Camerino Calcio), DOMENICO QUADRAROLI (Presidente della Società ASD Camerino Calcio), Società ASD CAMERINO CALCIO • (nota n. 5953/497 pf 11-12 AM/ma del 5.3.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012
(398) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: NANDO FERRETTI (Collaboratore del Dipartimento Interregionale FIGC nonché socio della Società ASD Camerino Calcio), DOMENICO QUADRAROLI (Presidente della Società ASD Camerino Calcio), Società ASD CAMERINO CALCIO • (nota n. 5953/497 pf 11-12 AM/ma del 5.3.2012).
Il deferimento
Il Procuratore Federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione
1. Ferretti Nando,
2. Quadraroli Domenico,
3. la Società ASD Camerino Calcio,
per rispondere, rispettivamente (testualmente nel deferimento): il primo, “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1., del CGS in relazione all’art. 5, comma 1, dello stesso CGS per aver tenuto un comportamento scorretto e minaccioso nei confronti del Commissario di Campo, Errico Giovanni Provenzano, prima dell’inizio della gara, del 05.11.2011, Camerino-Santa Maria Apparente, e, durante la gara stessa, per avere inveito e pronunciato frasi scurrili ed offensive nonché giudizi lesivi della reputazione del Presidente e dei Dirigenti del C. R. Marche, e per aver inviato in data 18.11.2011 al presidente del C.R. Marche una lettera dal chiaro tenore offensivo e minaccioso; il tutto come meglio descritto nella parte motiva;
il secondo, “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1 del CGS per aver incolpato, nella lettera del 17.11.2011, inviata al Presidente della C.D.T. presso il C.R. Marche ed al Presidente dello stesso Comitato, l’Arbitro della gara del 29.10.2011, Camerino-Settembrina di aver dichiarato il falso nel suo rapporto e per avere gravemente offeso i destinatari della stessa definendoli incompetenti ed irresponsabili, come meglio descritto nella parte motiva;
il terzo, “a titolo responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art.4, commi 1 e 2, del CGS, per la violazione ascritta al proprio Presidente Domenico Quadraroli e al socio Nando Ferretti”. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Nando Ferretti, Domenico Quadraroli e la Società ASD Camerino Calcio, tramite il loro legale, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signori Nando Ferretti, Domenico Quadraroli e la Società ASD Camerino Calcio, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Nando Ferretti, sanzione della inibizione di giorni 150 (centocinquanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 100 (cento); ▪ pena base per il Sig. Domenico Quadraroli, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); ▪ pena base per la Società ASD Camerino Calcio, sanzione della ammenda € 300,00 (€ trecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 200,00 (€ duecento/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 100 (cento) per il Sig. Nando Ferretti; • inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Domenico Quadraroli; • ammenda di € 200,00 (€ duecento/00) per la Società ASD Camerino Calcio; Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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