F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (già Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl), SALVATORE DI SOMMA (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL’ANESE (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota n. 5695/879 pf 09-10 SP/blp del 23.2.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (371) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ETTORE SETTEN (già Legale rappresentante della Società Treviso FC 1993 Srl), SALVATORE DI SOMMA (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl), BRUNO DALL’ANESE (già dirigente della Società Treviso FC 1993 Srl) • (nota n. 5695/879 pf 09-10 SP/blp del 23.2.2011). Con nota del 23 febbraio 2012 la Procura federale ha deferito alla Commissione disciplinare nazionale il Sig. Ettore Setten già Legale rappresentante del Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, commi 1 e 3 del CGS in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS, per il comportamento antiregolamentare concretatosi nel mancato adempimento agli obblighi contrattualmente assunti in favore di Salvatore Di Somma; il Sig. Salvatore Di Somma già dirigente del Treviso Football Club 1993 Srl, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 22, comma 6, NOIF, per la mancata sottoscrizione della autocertificazione c.d. di onorabilità e il mancato relativo invio; Il Sig. Bruno Dall’Anese già dirigente del Treviso Football Club 1993 Srl per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'art. 1, comma 1 del CGS in relazione all'art. 22 bis, comma 6, NOIF, per la mancata sottoscrizione della autocertificazione c.d. di onorabilità e il mancato relativo invio. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Bruno Dall’Anese, Salvatore Di Somma, tramite i loro legali, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signori Bruno Dall’Anese, Salvatore Di Somma, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Bruno Dall’Anese, sanzione della inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 55 (cinquantacinque); ▪ pena base per il Sig. Salvatore Di Somma, sanzione della inibizione di giorni 60 (sessanta), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 28 (ventotto); visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per il Sig. Ettore Setten. Alla riunione odierna il rappresentante della Procura federale ha chiesto l’accoglimento del deferimento e l’irrogazione della sanzione di mesi 12 (dodici) di inibizione nei confronti del Setten; nessuno è comparso per la parte deferita. Osserva la Commissione Disciplinare Nazionale che il procedimento trae origine dalla richiesta di autorizzazione ad adire le vie legali ai sensi dell'art. 30, comma 4, del vigente Statuto FIGC avanzata dai Signor Salvatore Di Somma in relazione al mancato percepimento degli emolumenti pattuiti con il Treviso Football Club 1993 Srl nel "contratto di lavoro a programma" stipulato in data 19 novembre 2008 e regolarmente depositato presso la Lega Nazionale Professionisti. Dalla documentazione in atti risulta che in data 19 novembre 2008 tra il Di Somma, allenatore professionista di I categoria, e il Treviso Football Club, nella persona del legale rappresentante e amministratore unico pro tempore Geom. Ettore Setten, fu stipulato un "contratto di lavoro a programma" con la qualifica di collaboratore con mansioni di responsabile dell'area tecnica, con validità sino al 30 giugno 2009, con il quale fu pattuito per il Di Somma un compenso di € 50.000,00 (cinquantamila/00) da pagarsi in rate mensili, oltre a benefits: ovvero l'uso di un appartamento, di un'auto e di un cellulare ed altresì un premio supplementare, in caso di mancata retrocessione al termine del campionato, pari ad € 30.000,00 (trentamila/00). L’allora segretario generale del Treviso Signor Bruno Dall’Anese ha confermato quanto sopra evidenziando l'invio del predetto contratto alla LNP in data 19 dicembre 2008. L'esecuzione del predetto contratto è stata interrotta dalla Società agli inizi di marzo del 2009, così come attestato dal Sig. Dall’Anese. Dall’istruttoria svolta dalla Procura federale è emerso altresì che il Di Somma, che avrebbe avuto l'incarico di sovrintendere l'area tecnica e avrebbe concordato di essere tesserato come dirigente accompagnatore della prima squadra, fungendo da interfaccia tra la squadra stessa e la Società, con comunicazione del 17 novembre 2008 aveva chiesto al Settore Tecnico di essere sospeso dal proprio ruolo di allenatore. Tale circostanza risulta comprovata da comunicazione del Settore Tecnico Federale datata 16 novembre 2009 inviata a seguito di richiesta del Segretario Federale. Il Di Somma ha attestato di aver ricevuto unicamente un acconto di € 3.000,00 e l'uso della vettura aziendale per pochi giorni, oltre ad esser stato allontanato da due alberghi nei quali era alloggiato non avendo ricevuto l'appartamento promesso in uso a causa del mancato pagamento da parte della Società di quanto dovuto alle citate strutture alberghiere, ed altresì di non essere mai stato inserito nelle liste ufficiali di gara consegnate all'arbitro prima delle partite. Dall'istruttoria emerge che la Società non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali. Tale circostanza è stata confermata invero dallo stesso segretario generale del Treviso Sig. Dall’Anese, che in sede di audizione ha comunque precisato di non essere a conoscenza di eventuali acconti in denaro pagati al Di Somma, e non è stata oggetto di smentita da parte dell'amministratore unico Sig. Setten che, benché ritualmente convocato, ha omesso di presentarsi per essere ascoltato dal collaboratore della Procura Federale. Il citato segretario generale del Treviso ha inoltre confermato che il direttore amministrativo della predetta Società Sig. Gerardo Schettino agli inizi di marzo del 2009 aveva invitato il collaboratore Sig. Di Somma a non presentarsi più presso la Società Treviso nonostante il contratto con la medesimo scadesse in data 30 giugno 2009. Va considerato che il comportamento tenuto dal Sig. Ettore Setten, quale Presidente e Amministratore Delegato della Società Treviso Football Club 1993 Srl, concretatesi nel mancato adempimento agli obblighi contrattualmente assunti in favore del Di Somma, ha comportato la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sanciti dall'ari. 1, commi 1 e 3 del CGS in relazione all'art. 10 comma 3 del CGS, violazioni contestabili ai sensi dell'ari 19 comma 1 del CGS anche nell'attuale stato di non tesserato nei quale si trova il Setten. In ordine al trattamento sanzionatorio, in considerazione della entità del fatto ascritto al deferito si stima equa quella indicata in dispositivo. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 55 (cinquantacinque) per il Sig. Bruno Dall’Anese; • inibizione di giorni 28 (ventotto) per il Sig. Salvatore Di Somma. Accoglie il deferimento ed infligge a Setten Ettore la sanzione di 8 (otto) mesi di inibizione.
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