F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO SPADONI (Direttore Generale della Società US Sambenedettese 2009), MAURIZIO VECCHIOLA (Presidente della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), FABIO MASSIMO CONTI (Direttore Sportivo della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), MARCO MONGARDINI (Presidente della Società ASD Arquata FC), Società US SAMBENEDETTESE 2009, ASD MONTEGRANARO CALCIO 1965 e ASD ARQUATA FC • (nota n. 1729/1557 pf 10-11 SS/fc del 26.9.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (116) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIULIO SPADONI (Direttore Generale della Società US Sambenedettese 2009), MAURIZIO VECCHIOLA (Presidente della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), FABIO MASSIMO CONTI (Direttore Sportivo della Società ASD Montegranaro Calcio 1965), MARCO MONGARDINI (Presidente della Società ASD Arquata FC), Società US SAMBENEDETTESE 2009, ASD MONTEGRANARO CALCIO 1965 e ASD ARQUATA FC • (nota n. 1729/1557 pf 10-11 SS/fc del 26.9.2011). Con atto del 3 ottobre 2011 la Procura federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale a) il Sig. Spadoni Giulio, Direttore Generale della US Sambenedettese 2009, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF, per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito o, comunque, non impedito al Sig. Spurio Riccardo, a partire dal gennaio 2011, di svolgere attività di naturatecnica per la Società, nonostante lo stesso avesse inizialmente indicato “di avere fatto una consulenza, oramai terminata, con la Società Montegranaro”, il tutto omettendo ogni dovuta cautela, prima del tesseramento, per verificare se l’allenatore avesse svolto, nella medesima stagione sportiva, attività tecnica per altra consorella; b) la Società U.S. Sambenedettese 2009, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, delle le violazioni ascritte al Direttore Generale, Sig. Spadoni Giulio, inserito in foglio di censimento quale titolare di delega di rappresentanza ed al tecnico, Sig. Spurio Riccardo; c) il Sig. Vecchiola Maurizio, Presidente della ASD Montegranaro Calcio 1965, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa; d) il Sig. Conti Fabio Massimo, Direttore Sportivo della ASD Montegranaro Calcio 1965, per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la ASD Montegranaro Calcio 1965, seppur non in costanza di tesseramento con la stessa e per avere comunque permesso e non impedito che il medesimo proseguisse l’attività a favore della Società nonostante gli avesse personalmente e scientemente manifestato l’intenzione di non addivenire ad alcuna regolarizzazione della sua posizione contrattuale; e) il Sig. Mongardini Marco, Presidente della ASD Arquata F.C., per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del CGS, in relazione a quanto previsto dall’art. 38, comma 1, delle NOIF per avere contravvenuto ai principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, avendo consentito al Sig. Spurio Riccardo di svolgere attività di natura tecnica per la ASD Arquata , seppur non in costanza di tesseramento per la stessa; f) le Società ASD Arquata F.C. e ASD Montegranaro Calcio 1965 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS, per le violazioni ascritte ai rispettivi Presidenti (ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata), al Direttore Sportivo (ASD Montegranaro Calcio 1965) ed al tecnico Spurio Riccardo. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Maurizio Vecchiola, Fabio Massimo Conti, Marco Mongardini e le Società ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata FC, tramite i loro legali, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signori Maurizio Vecchiola, Fabio Massimo Conti, Marco Mongardini e le Società ASD Montegranaro Calcio 1965 e ASD Arquata FC, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Maurizio Vecchiola, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta); ▪ pena base per il Sig. Fabio Massimo Conti, sanzione della inibizione di giorni 120 (centoventi), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 54 (cinquantaquattro); ▪ pena base per il Sig. Marco Mongardini, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a giorni 40 (quaranta); ▪ pena base per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965, sanzione della ammenda di € 1.500,00 (€ millecinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 667,00 (€ seicentosessantasette/00); ▪ pena base per la Società ASD Arquata FC, sanzione della ammenda di € 500,00 (€ cinquecento/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24, CGS a € 223,00 (€ duecentoventitre/00); visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Alla odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti con l’applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Spadoni Giulio, Direttore Generale della US Sambenedettese 2009, la sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); b) alla Società US Sambenedettese 2009, in persona del Legale rappresentante pro tempore, la sanzione della ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00). Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, valutate con attenzione anche le memorie difensive fatte pervenire da alcuni dei deferiti, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in questione che, pertanto, dovrà essere accolto. La documentazione versata in atti e la istruttoria svolta dalla Procura federale hanno difatti consentito di accertare senza dubbio alcuno la circostanza per cui nel corso della stagione sportiva 2010 – 2011 il Sig. Spurio Riccardo ha esercitato l’attività di tecnico contemporaneamente per diverse Società; difatti il deferito, oltre ad essere tesserato nella qualità di preparatore atletico per la US Sambenedettese 2009 ha svolto analoga attività per la ASD Arquata FC e per la Montegranaro Calcio 1965. Più precisamente il Sig. Spurio Riccardo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della FIGC quale allenatore dilettante di base, codice 36.866, con ultimo tesseramento risalente alla stagione 2010 – 2011 del 31 gennaio 2011 a favore della US Sambenedettese 2009, a) ha curato la preparazione atletica estiva della ASD Montegranaro Calcio 1965 dall’ultima settimana di luglio fino alla metà di agosto, allenando poi in modo saltuario la squadra a partire dal mese di settembre; b) ha svolto dalla seconda settimana di agosto e così sino a metà gennaio l’attività di consulenza per il recupero degli infortunati a beneficio della ASD Arquata FC. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale, visti gli artt. 23 e 24 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Maurizio Vecchiola; • inibizione di giorni 54 (cinquantaquattro) per il Sig. Fabio Massimo Conti; • inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Marco Mongardini; • ammenda di € 667,00 (€ seicentosessantasette/00) per la Società ASD Montegranaro Calcio 1965; • ammenda di € 223,00 (€ duecentoventitre/00) per la Società ASD Arquata FC. In accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: • al Sig. Spadoni, la sanzione dell’inibizione di mesi 3 (tre); • alla Società US Sambenedettese 2009, l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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