F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex), DEREK SCHIAVONE e VITO MORRA (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, attualmente tesserati per la Società ASD Apricena), ANTONIO BUONAVITA (all’epoca dei fatti collaboratore senza essere tesserato della Società Cerignola Ofantina Lex), Società AS TORREMAGGIORE CALCIO e CERIGNOLA OFANTINA LEX • (nota n. 3010/57 pf 11-12/GR/mg del 15.11.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 001 del 02 Luglio 2012 (179) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: VINCENZO MARINELLI (all’epoca dei fatti Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex), DEREK SCHIAVONE e VITO MORRA (all’epoca dei fatti calciatori tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, attualmente tesserati per la Società ASD Apricena), ANTONIO BUONAVITA (all’epoca dei fatti collaboratore senza essere tesserato della Società Cerignola Ofantina Lex), Società AS TORREMAGGIORE CALCIO e CERIGNOLA OFANTINA LEX • (nota n. 3010/57 pf 11-12/GR/mg del 15.11.2011). La Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione disciplinare nazionale: 1) Marinelli Vincenzo, Presidente della Società Cerignola Ofantina Lex, per rispondere delle violazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 1 e 3, del CGS per avere invitato e fatto partecipare nelle fila della propria squadra alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, ai due calciatori non tesserati per la propria Società, Schiavone Derek e Morra Vito e per non avere aderito all’invito di essere ascoltato dal Collaboratore della Procura federale, come meglio descritto nella parte motiva; 2) Schiavone Derek e Morra Vito, tesserati per la Società AS Torremaggiore Calcio, per rispondere delle violazioni ai sensi e per gli effetti degli art. 1, comma 1, e 46, comma 6, del CGS in relazione agli art. 7, comma 1, e 16 dello Statuto Federale, per avere partecipato, senza averne titoli, alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, come meglio descritto nella parte motiva; 3) Buonavita Antonio, Collaboratore, senza essere tesserato, della Società Cerignola Ofantina Lex, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 5, del CGS per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra Società Cerignola Ofantina Lex, in occasione della gara del 40* Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, redigendo e consegnato all’Arbitro la distinta di gara da lui sottoscritta, attestando che i calciatori in essa elencati erano tutti in regola con il tesseramento, mentre i due calciatori Schiavone Derek e Morra Vito non lo erano, come meglio descritto nella parte motiva; 4) la Società AS Torremaggiore Calcio, per rispondere a titolo oggettivo, ai sensi dell’art. 4, comma 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri calciatori Schiavone Derek e Morra Vito, come meglio descritto nella parte motiva; 5) la Società Cerignola Ofantina Lex per rispondere a titolo diretto ed oggettivo, ai sensi dell’art. 4, commi 1 e 2, del CGS per le violazioni ascritte ai propri Presidente Marinelli Vincenzo e Collaboratore, non tesserato, Buonavita Antonio, nonché per la violazione ai sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 6, del CGS per avere consentito ai due calciatori, non aventi titolo, di prendere parte nella propria squadra alla gara del 40° Torneo Nazionale Forense, Calcio Forense Reggio Calabria - Cerignola Ofantina Lex, come meglio descritto nella parte motiva Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Signori Vincenzo Marinelli, Derek Schiavone, Vito Morra, Antonio Buonavita e la Società Cerignola Ofantina Lex, tramite i loro legali, hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento i deferiti Signori Vincenzo Marinelli, Derek Schiavone, Vito Morra, Antonio Buonavita e la Società Cerignola Ofantina Lex, tramite i loro legali, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Vincenzo Marinelli, sanzione della inibizione di mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro); ▪ pena base per il Sig. Derek Schiavone, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ pena base per il Sig. Vito Morra, sanzione della squalifica di 2 (due) giornate, diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ pena base per il Sig. Antonio Buonavita, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 3 (tre); ▪ pena base per la Società Cerignola Ofantina Lex, sanzione della ammenda di € 450,00 (€ quattrocentocinquanta/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 300,00 (€ trecento/00); visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle sanzioni di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti. Il procedimento è proseguito per la Società AS Torremaggiore Calcio. la Commissione disciplinare; letto il deferimento; esaminati gli atti; udite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale che ha chiesto applicarsi alla AS Torremaggiore Calcio l’ammenda di € 100,00 (€ cento/00); nessuno è comparso per la Società Deferita; osserva quanto segue. Il fatto materiale è stato compiutamente provato alla luce delle indagini svolte dalla Procura Federale e ciò sia attraverso la documentazione acquisita al fascicolo, sia attraverso quanto dichiarato dei vari soggetti in sede di audizione. All’incontro in questione, disputato nell’ambito del 40° Torneo Nazionale Forense, riservato a ben determinati soggetti (Avvocati, Magistrati, Notai, Praticanti) hanno preso parte, senza avere alcun titolo per farlo, i calciatori Schiavone e Morra, entrambi non rientranti nelle categorie innanzi indicate. La Società deferita dovrà essere pertanto sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva per l’illecito posto in essere dai suoi calciatori. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per il Sig. Vincenzo Marinelli, sanzione della inibizione di mesi 4 (quattro); ▪ per il Sig. Derek Schiavone, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ per il Sig. Vito Morra, sanzione della squalifica di 1 (una) giornata, da scontarsi in gare ufficiali; ▪ per il Sig. Antonio Buonavita, sanzione della inibizione di mesi 3 (tre); ▪ per la Società Cerignola Ofantina Lex, sanzione della ammenda di € 300,00 (€ trecento/00). Accoglie il deferimento e irroga alla AS Torremaggiore Calcio l’ammenda di € 100,00 (€ cento/00).
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