F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Gennaro MONACO / A.S.D. CASTEL DI SANGRO (178/01) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul silo web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Gennaro MONACO / A.S.D. CASTEL DI SANGRO
(178/01)
ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI
Con ricorso del 10 giugno 2011, presentato a mezzo del proprio difensore di fiducia Avv. Eduardo Chiacchio, l'allenatore dilettante Gennaro Monaco adiva a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società A.S.D. Castel di Sangro della somma di €.10.000,00 a saldo di quanto pattuito nell'accordo economico stipulato e sottoscritto dalle parti in data 31 agosto 2010. Dichiara che al suo assistito sono state rimborsate solamente le spese dei viaggi sostenuti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore fra la sua residenza di Pozzuoli e quella della società in Castel di Sangro.Richiede anche gli interessi di mora sin qui maturati, il danno derivante dalla svalutazione monetaria e le spese legali relative alla presente procedura. Chiede inoltre di essere ascoltati in sede di discussione con riserva di produrre ulteriori documentazioni.
Al ricorso viene allegata,oltre a copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo, copia dell'accordo economico con il quale la società A.S.D. Castel di Sangro, nell'assumere il tecnico Gennaro Monaco quale allenatore della prima squadra, partecipante al campionato regionale di Eccellenza abruzzese, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 10.000,00 da pagarsi in 4 rate da €.2.500,00 cadauna alle scadenze dei mesi di ottobre,dicembre 2010 e febbraio,marzo 2011.
Il contratto prevede anche,al punto 2b, un rimborso spese limitato all'importo dell'indennita
chilometrica pari ad 1/5 del costo della benzina moltiplicato per i chilometri percorsi dall'allenatore tra la sua residenza ed il campo da gioco delta società, nonche eventuali spese autostradali debitamente documentate.
Con raccomandata del 28 settembre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrate invita la società
A.S.D. Castel di Sangro a presentare le proprie controdeduzioni al ricorso e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
La A.S.D. Castel di Sangro affida all'Avv. Piero Faletti la discussione della vertenza in atto il quale,con raccomandata dell' 11 ottobre 2011, invia le proprie osservazioni.
Pur riconoscendo la validità ed i contenuti del contratto stipulato fra le parti si dichiara sbigottito di fronte alle richieste economiche avanzate dal tecnico.
Dichiara che il reclamante aveva ricevuto in diverse riprese un importo complessivo di E. 9.800,00, dimostrabile con la documentazione che viene allegata, e precisamente:
- un primo acconto di €.2.000,00 alla sottoscrizione del contratto in data 31 agosto 2010
- un secondo e terzo acconto rispettivamente di €.800,00 e di €.200,00 consegnati in data 12 e 14 ottobre 2010
- un quarto acconto in data 4 novembre 2010 di €.1.000,00
- un quinto e sesto acconto di €.1.000,00 cadauno rispettivamente il 7 e 15 dicembre 2010
- un settimo acconto di €.1.000,00 in data 11 gennaio 2011
- un ottavo e nono acconto rispettivamente di E. 500,00 cadauno in data 18 e 30 marzo 2011
- un ultimo acconto di €.1.000,00 in data 4 inaggio 2011
II totale degli acconti, tutti riconosciuti dal signor Gennaro Monaco, ammontano alla cifra di €.9.000,00 alla quale vanno aggiunti €.800,00 versati al tecnico con assegno bancario dall'allora
presidente signor Salvatore Polito in data 30 dicembre 2010 e del quale ci si riserva di chiedere copia all'istituto di credito emittente.
Cio premesso viene da supporre che il tecnico,non confermato per la stagione 2011/2012,abbia voluto lucrare ulteriori emolumenti alla società, cercando di fare considerare i pagamenti avuti come rimborsi spese, ancorandosi alla circostanza che la medesima effettuava i versamenti usando vecchi modelli di quietanza prestampati indicanti come causale generica il rimborso delle spese. Tentativo censurabile sotto ogni profilo morale e disciplinare, questo del reclamante, di voler far credere al Collegio Arbitrale di aver sostenuto €.10.000,00 di spese.
A tale proposito si precisa che il Monaco nella stagione 2010/2011 dal 17 agosto 2010 al 10 di maggio 2011 ha pernottato presso !'hotel "Don Luis" di Castel di Sangro per un totale di 290 notti consumando 380 pasti presso i ristoranti "Sorriso","Le Vele" ed il "Boscaiolo" sempre a Castel di Sangro. Inoltre in tema di rimborso spese facendo riferimento al paragrafo 2b dell'accordo
economico !'allenatore avrebbe dovuto documentare tutte le sue spese limitandosi pero esclusivamente solo a quelle di viaggio. Avendo lo stesso Monaco fissato il suo domicilio nel comune di Castel di Sangro presso !'hotel "Don Luis" appare evidente come non potesse vantare alcuna pretesa di rimborso spese.Pertanto i 9.800,00 euro versati dalla societa, pur utilizzando in buona fede stampati di vecchi modelli da far sottoscrivere all'allenatore riportanti la dicitura "rimborsi spese", non possono che essere imputati al premio di tesseramento spettante al reclamante. Va infine precisato che la societa Castel di Sangro ha anticipato per conto del signor Monaco il costo dei suoi pernottamenti e dei suoi pasti per un importo complessivo di €.14.070,00 che non sono ancora stati restituiti.Tanto premesso si chiede a codesto Collegio Arbitrale di voler respingere la domanda proposta dall'allenatore Gennaro Monaco condannandolo alla rifusione delle spese sostenute a causa della sua azione ed al risarcimento alla societa della somma di €.14.070,00 anticipate per i suoi pasti e pernottamenti in quel di Castel di Sangro.
Al ricorso vengono allegate:
- copia dell'accordo economico
- uno scritto senza intestazione datato 31 agosto 2010, vergato a mano e recante in calce la firma del tecnico dove il medesimo dichiara di ricevere dalla societa Castel di Sangro la somma di €.2.000.00 in acconto al premio di tesseramento di €.10.000,00 stabilito nel contratto
- sette ricevute intestate alla societa Castel di Sangro scritte su modelli prestampati con la dicitura della causale "rimborso spese", firmate dal tecnico Gennaro Monaco, datate rispettivamente 12 ottobre,4 novembre,7 dicembre2010 e 11 gennaio,18 marzo,30 marzo,4 maggio 2011 per un totale complessivo di C. 6.000,00
- una ricevuta datata 15 dicembre 2010 vergata a mano intestata a Monaco Gennaro e da lui firmata
dove si attesta il ricevimento della somma di C. 1.000,00 per "spese rimborso " e fra parentesi
stipendio mese di dicembre".
Il 18 ottobre 2011 il Segretario del Collegio Arbitrate richiede al competente Comitato Regionale Abruzzo !'avvenuto o meno deposito del contratto ricevendo risposta affermativa e copia del medesimo.
L'Avv. Eduardo Chiacchio a nome del suo assistito in data 25 ottobre 2011 replica alle
controdeduzioni della societa inviando al Collegio le proprie osservazioni e contestando le avverse formulazioni ed istanze presentate dalla controparte in quanto ritenute infondate e pretestuose.
Innanzitutto evidenzia coine,per stessa ammissione della societa,gli importi ricevuti dal ricorrente si riferiscono esclusivamente al rimborso delle spese previste nell'accordo economico.
Prova inequivocabile ii fatto che tutte recano la dicitura " dichiaro di aver ricevuto la somma di come rimborso spese".
Nessuna documentazione viene prodotta dalla societa in merito ai presunti pernottamenti dell'allenatore presso !'hotel "Don Luis" di Castel di Sangro cos! come per i pasti consumati nei riptoranti della zona. Risibile e non certo ammissibile in questa sede di giudizio, e tra !'altro non confortata da alcun riscontro documentale, la richiesta di pagamento di pasti e pernottamenti avanzata al signor Monaco. In merito agli importi ricevuti il signor Monaco disconosce la propria firma sull'atto della ricevuta del 31 agosto 2010 dove la controparte produce dichiarazione, con
presunta sottoscrizione dell'allenatore, di un versamento a suo nome di €.2.000,00.
Appare improbabile,fra !'altro, che tale cifra sia stata pagata lo stesso giorno della sottoscrizione dell'accordo, 31 agosto 2010, quando net contratto la scadenza del primo pagamento era stata
fissata per la fine del mese di ottobre. Per tutto quanto sopra riportato si chiede al Collegio Arbitrale di accogliere il ricorso del signor Monaco e di voler obbligare la società Castel di Sangro a corrispondere al medesimo la somma di €.10.000,00 a saldo del premio di tesseramento,gli interessi legali sin qui maturati,il danno della svalutazione monetaria ed il rimborso delle spese legali relative alle presente procedura ed il soddisfo di ogni altra eventuale occorrenda.
11 Collegio,esaminata la documentazione pervenuta,decide di trasmettere gli atti alla Procura
Federale.Nelle dichiarazioni delle parti risulta infatti possibility di contraffazione di firma su una
ricevuta, datata 30 agosto 2010 ed esibita dalla società in causa, attestante un pagamento di
€.2.000,00 quale acconto per le prestazioni del tecnico e che quest'ultimo nega di aver mai
compilato ne sottoscritto.
Inoltre per fare chiarezza sulla questione rimborsi spese si chiede alla Procura Federale di appurare se effettivamente il tecnico ha soggiornato nel periodo della sua attività in quel di Castel di Sangro.
11 collaboratore della Procura Federale,incaricato di svolgere le indagini, alle luce di quanto emerso espone che:
L'allenatore Monaco Gennaro attesta 1'esistenza dell'accordo economico stipulato con la società dove era previsto un premio di tesseramento di €.10.000,00 e di un rimborso spese per i viaggi. Conferma di aver ricevuto tutti gli acconti riferiti dall'Avv.Piero Falsetti,legale della società Castel di Sangro con esclusione della prima ricevuta di €.2.000,00 che sostiene di non aver mai scritto ne firmato. A differenza di quanto esposto dal suo Avv. Edoardo Chiacchio nella documentazione del ricorso inviato al Collegio Arbitrale dichiara che gli acconti per €.7.800,00 da lui percepiti sono riferibili al premio di tesseramento e non ai rimborsi spese come erroneamente richiesto dal suo legale e di rimanere pertanto creditore dalla società di C. 2.200,00 a saldo del contratto. Assicura categoricamente che la.ricevuta di C. 2.000,00 datata 31 agosto 2010 presentata dalla società come
pagamento di parte dell'accordo economico non 6 stata scritta ne firmata di suo pugno.Ammette di aver pernottato gratuitamente, durante il periodo del suo incarico di tecnico, per tre notti a settimana presso 1'albergo Don Louis di Castel di Sangro,come sostenuto dall'Avv.Faletti legale della società, e di aver viaggiato a sue spese, dalla sua residenza di Pozzuoli a Castel di Sangro, solo due volte a settimana. Dichiara infine di aver consumato durante il suo soggiorno nei ristoranti della zona circa 160 pasti pagati dalla società.
Il D.G. della società signor Petrosino Giampaolo, interrogato, conferma nelle sue esposizioni l’ospitalità non onerosa offerta al tecnico dal proprietario dell'albergo Don Louis annotando tuttavia il consumo da parte dell'allenatore di un certo numero di pasti, nei già menzionati ristoranti, per un totale di circa C. 1.200,00. Dichiara che il Monaco, per quanto di sua conoscenza,non ha percepito
acconti in merito a rimborsi spese.
In riferimento alla ricevuta di €.2.000,00 datata 31 agosto 2010 ammette di averla compilata di suo pugno per poi farla firmare al tecnico al momento della stipula del contratto. Tale fatto non si 6 verificato ne alcun versamento a stato effettuato all'allenatore poiche il Presidente Santostefano Giuseppe aveva stabilito modalità diverse di pagamento.Conclude dicendo che tutta la documentazione relativa agli accordi stabiliti, compresa la ricevuta menzionata, gli 6 stata
consegnata in busta chiusa dallo stesso Presidente affinche la portasse all'Avv.Faletti di Roma. Per tale motivo non a in grado di sapere se la ricevuta recasse la firma del tecnico.
Il Presidente della società signor Santostefano Giuseppe, nella dichiarazione testimoniale resa, smentisce quanto sostenuto dal D.G. signor Petrosino attestando che le modalità di pagamento erano già state fissate in precedenza e che prevedevano il pagamento di quattro rate come riportato sull'accordo economico. Puntualizza inoltre di non essere a conoscenza di quella ricevuta da €.2.000,00 datata 31 agosto 2010 e di non aver mai dato ordine allo stesso Petrosino di prepararla
poiche il contratto prevedeva altre date per pagare l'allenatore. Esclude tra 1'altro in maniera
categorica di aver consegnato in busta chiusa le ricevute attestanti i pagament effettuati al signor Monaco Gennaro affinche le portasse all'Avv. Faletti.Verbalizza inoltre di non essere al corrente della cifra ancora spettante al tecnico in quanto tutta la contabilità con allenatori e calciatori era tenuta dal D.G. signor Petrosino. Termina infine dichiarando di non sapere quante volte 1'allenatore ha pernottato o consumato i pasti in Castel di Sangro e che comunque il soggiorno era stato offerto gratuitamente dall'albergatore smentendo in tal modo quanto sostenuto dall'Avv.Faletti nella memoria inoltrata al Collegio Arbitrale.
Al termine di quanto emerso la Procura trae le seguenti conclusioni:
- i pernottamenti presso l'albergo Don Louis di Castel di Sangro come confermato dal Presidente della società e dall'allenatore, erano offerti a titolo gratuito dal proprietario del locale;
- il tecnico Monaco Gennaro,smentendo tra l'altro quanto sostenuto dal suo legale Avv.Chiacchio, nella nota inviata al Collegio arbitrale il 6 giugno 2010, afferma che gli acconti ricevuti per
€.7.800,00 erano riconducibili al premio di tesseramento e non al rimborso spese (come sostenuto dal suo avvocato);
- in merito alla ricevuta di €.2.000,00 la tesi sostenuta dal D.G. signor Petrosino appare poco
attendibile in quanto smentita nelle sue dichiarazioni anche dalla stesso Presidente signor Santostefano dove appare chiaro che l'allenatore non ha mai compilato ne firmato tale documento e tanto meno percepito la somma di €.2.000,00. Si puo pertanto affermare, con ragionevole certezza, che la firma apposta in calce alla menzionata ricevuta 6 apocrifa anche se non a stato possibile individuarne 1'esecutore materiale pur restando concreti dubbi sulle dichiarazioni rese dal signor Petrosino Giampaolo e smentite dal Presidente della società.
- risulta inoltre ragionevole affermare che al tecnico Gennaro Monaco non sono state rimborsate le spese dei viaggi da lui sostenuti (otto al mese da Pozzuoli a Castel di Sangro) cosa che viene anche menzionata dal D.G. signor Petrosino.
- in ultimo l'ammissione da parte del tecnico Monaco Gennaro di aver consumato, a spese della società durante il suo soggiorno a Castel di Sangro, un numero di circa 190-200 pasti.
Il Collegio Arbitrale a seguito dei risultati delle indagini e delle osservazioni riportate nella relazione della Procura Federale assume le seguenti decisioni.
Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso presentato dal tecnico Gennaro Monaco. Ritiene infatti che la cifra di €.7.800,00 versata dalla società e riconosciuta dal tecnico sia riconducibile al
pagamento di parte del premio di tesseramento. Decide che la ricevuta per E. 2.000,00 presentata nelle controdeduzioni alla vertenza dall'Avv. Faletti, a nome della società, ma disconosciuta sia dall'allenatore che dallo stesso Presidente della medesima e, come accertato dalla Procura Federale, con probabile firma apocrifa non deve essere presa in considerazione. Vengono infine riconosciuti al tecnico €.6.032,00 a titolo di rimborso spese per i viaggi sostenuti. Per quanto
riguarda la richiesta della società di un rimborso delle spese per i pasti consumati dall'allenatore, oltre a non essere documentati,non fanno parte di materia di giudizio di questo Collegio.
P.Q.M.
II Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e obbliga la società A.S.D. Castel di Sangro al pagamento a favore dell'allenatore Gennaro Monaco della somma di €.2.200,00 a saldo del premio di tesseramento,di €.55,00 per interessi equitativamente determinati e di €.6.032,00 a titolo di
rimborso spese per un totale complessivo di E. 8.287,00 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo.
Nulla 6 dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno,come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale.
II Collegio decide inoltre di rimettere gli atti alla Procura Federale per I'accertamento di eventuali violazioni dei principi di lealtà e probità da parte della società A.S.D. Castel di Sangro e dello allenatore Gennaro Monaco.
La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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