F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all, Sergio Angelo DOSSENA /. POL. MALASPINA (86/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all, Sergio Angelo DOSSENA /. POL. MALASPINA (86/12) ARBITRI: sigg. Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore di Base Sergio Angelo Dossena in data 17 gennaio 2012 presenta ricorso a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento da parte della società Pol. Malaspina della somma di €.3.500,00 a saldo del premio di tesserarnento pattuito nell'accordo economico, stipulato e sottoscritto dalle parti in data 18 agosto 2010, e di C. 918,00 a titolo di rimborso delle spese dei viaggi da lui sostenuti nell'espletamento delle sue funzioni di allenatore. Chiede inoltre gli vengano riconosciuti gli interessi legali maturati. Dichiara di essere stato esonerato in data 10gennaio 201 .1e di aver inviato lettera di riscontro del suo esonero alla società comunicando di restare, come da regolamento, a disposizione della medesima sino al termine della corrente stagione sportiva. Al ricorso viene allegata,oltre copia della ricevuta della raccomandata attestante l'invio alla controparte del presente reclamo e lettera di riscontro al suo esonero, una copia dell'accordo economico con il quale la Pol. Malaspina nell'assumere il Dossena in qualità di tecnico responsabile della sua prima squadra, partecipante al campionato di Promozione Regionale Sardegna, si impegna a corrispondergli un premio di tesseramento di € 7.500,00 da pagarsi in 6 rate di €.1.000,00 cadauna, piu una di €.1.500,00 alle scadenze del giorno 30 di ogni mese a partire da ottobre 2010 fino all'aprile 2011, oltre al rimborso delle spese di viaggio, come riportato al punto 2b) del contratto. A tale proposito viene allegato un dettagliato prospetto con il numero dei chilometri percorsi e delle gare ed allenamenti sostenuti. 11 Collegio Arbitrale con raccomandata del 14 febbraio 201.2 invita la società Pol. Malaspina a fornire la proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. 11 Comitato Regionale Sardegna, su richiesta del Segretario del Collegio Arbitrale datata 20 febbraio 2012, conferma il regolare deposito del contratto trasmettendone copia del medesimo. 11 Collegio Arbitrale esaminate le documentazioni pervenute ed in considerazione del fatto che la società Pol. Malaspina nulla ha ritenuto di controdedurre, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. P.Q.M. 11 Collegio accoglie il ricorso a dichiara l'obbligo della società Pol. Malaspina di corrispondere al tecnico Sergio Angelo Dossena la somma di €.3.500,00 relativa al saldo del premio di tesseramento, di €.36,00 per interessi equitativarnente calcolati e di €.918,00 a titolo di rimborso spese per un totale di E. 4.454,00. L'importo complessivo verrà maggiorato al tasso legale fino alla data dell'effettivo soddisfo. La presente delibera e' inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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