F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Salvatore BARONE / A.S.D. LUZZESE 1999 (87/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Salvatore BARONE / A.S.D. LUZZESE 1999 (87/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 30 novembre 20111'allenatore dilettante signor Salvatore Barone ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società A.S.D. Luzzese 1999, attualmente A.S.D. Luzzese Calcio partecipante al campionato di promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 1° luglio 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Salvatore Barone un premio di tesseramento, di € 6.400,00 (seimilaquattrocento/00) da erogare in cinque rate mensili di € 1.000,00 (mille/00) ciascuna e scadenti il giorno 30 dei mesi di dicembre 2010, gennaio, febbraio,aprile e giugno 2011 ad eccezione della prima che era di € 1.400,00 (millequattrocento/00) e scadeva il 30 ottobre 2010. Con il reclamo in esame, il signor Salvatore Barone chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Luzzese Calcio di corrispondergli limporto di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare tutte le rate previste nell'accordo. L'allenatore inoltre chiede il rimborso delle spese di viaggio fornendo tutti gli elementi per poterle quantificare. Nel ricorso richiede anche gli interessi di mora ed ii risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. 11 Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 20 febbraio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 21 successivo, anticipata via fax, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato. Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 14 febbraio 2012, ricevuta dalla società A.S.D. Luzzese Calcio il 20 febbraio e dall'allenatore il 21 febbraio successivi, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. La società A.S.D. Luzzese Calcio con sua del 2 marzo 2012 ha inviato una serie di copie di documenti corrispondenti a n. 3 ricevute per complessivi € 3.700,00 (tremilasettecento/00) regolarmente sottoscritte per ricevuta dall'allenatore ed altri tre documenti che riproducono rispettivamente due matrici di assegni postali ciascuna di € 1.000,00 (mille/00) peraltro prive di data e firma e la copia illeggibile di un assegno anche questo privo di qualsiasi riferimento con 1'allenatore o quantomeno con l'attività espletata da quest'ultimo in ambito societario. 11 Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la A.S.D. Luzzese Calcio non ha fornito la prova di aver saldato il signor Salvatore Barone, anzi con la produzione dei documenti ha confermato, come asserito nel ricorso, di aver fatto fronte solo in parte ai propri impegni, ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Luzzese Calcio, di corrispondere all'allenatore signor Salvatore Barone la somma di € 4.644,00 (quattromilaseicentoquarantaquattro/00) comprensiva del saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 3.900,00 (tremilanovecento/00), alle spese di viaggio pari ad € 684,00 (seicentoottantaquattro/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 60,00 (sessanta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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