F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Marcello MANCA / A.S.D. CAMPOBELLO (91/12) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Marcello MANCA / A.S.D. CAMPOBELLO
(91/12)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 28.01.12 1'allenatore dilettante Manca Marcello, regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.G.C.I., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della A.S.D. Campobello, il pagamento della somma residua complessiva di €
6.600,00 oltre interessi come per legge e rivalutazione, quale saldo sul maggior importo di € 12.600,00 come pattuito nell'accordo sottoscritto tra le parti il 27.08.10 per la
stagione calcistica 2010/11 del Campionato di Promozione, quanto ad € 7.000,00 per
premio di tesseramento e quanto ad € 5.600,00 per rimborsi delle spese di viaggio per dirigere gli allenamenti.
II ricorrente produceva idonea documentazione a sostegno della propria domanda, incluse le ricevute di quanto precedentemente percepito. Quanto alla Società convenuta questa, seppur formalmente invitata a replicare dalla Segreteria del Collegio nulla controdeduceva, mentre veniva data puntuale conferma da parte del competente Comitato Interregionale dell'avvenuto deposito dell'accordo economico.
La domanda appare meritevole di accoglimento.
Non vi sono i dubbi circa la giusta pretesa relativa al residuo importo di € 6.600,00 da corrispondere al ricorrente e da ritenersi imputabile tanto al premio di tesseramento che al rimborso delle spese, non essendovi nelle quietanze specifiche indicazioni al riguardo, e valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che, seppur ritualmente invitata , nulla ha controdedotto alla domanda dell'istante. Nulla e dovuto pero per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio, mentre sono dovuti gli interessi come per legge.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Manca Marcello e la A.S.D. Campobello, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per la causale di cui in narrativa della somma di €
6.600,00 oltre interessi equitativamente determinati nella misura del 2,50 % annuo a far data dalla domanda.
La presente decisione a inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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