F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Maurizio RAGGI / U.S.D. ZAGAROLO (104/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Maurizio RAGGI / U.S.D. ZAGAROLO (104/12) ARBITRI: sigg.Vittorio RUSSIANO e Cesare DOBICI L'allenatore professionista di seconda categoria Maurizio Raggi in data 29 febbraio 2012 si rivolge a questo Collegio Arbitrale lamentando il mancato pagamento dalla società U.S.D. Zagarolo di una parte di quanto a lui dovuto come stabilito sul contratto stipulato con la medesima in data 30 settembre 2011. In tale accordo, e come accertato da questo Collegio Arbitrale regolarmente depositato presso il competente Dipartimento Interregionale della L.N.D., la U.S.D. Zagarolo nell'assumere il tecnico Maurizio Raggi quale allenatore responsabile della prima squadra si impegna a riconoscergli un compenso annuo pari ad €.11.500,00 da pagarsi in nove rate mensili. Di tale importo il tecnico dichiara di aver ricevuto un unico assegno di €.2.000,00 in data 2 novembre 2011 e di essersi dimesso dal suo incarico il 28 gennaio 2012. Con il suo ricorso chiede gli venga riconosciuto quanto ancora a Iui spettante per il periodo di attività svolto prima delle sue dimissioni. Alla vertenza vengono allegati, oltre alla copia del contratto economico, fotocopia dell'assegno ricevuto,copia della raccomandata inviata alla società con la quale annunciava le sue dimissioni, ricevuta della raccomandata attestante l'invio del presente ricorso alla controparte. La società U.S.D. Zagarolo regolarmente invitata dal Segretario del Collegio Arbitrale,con raccomandata del 28 marzo 2012, a presentare le proprie eventuali osservazioni al ricorso del tecnico Maurizio Raggi,nulla ha ritenuto di controdedurre. Il Collegio in base agli atti pervenuti ritiene il ricorso meritevole di accoglimento. Giudica infatti che per il periodo antecedente le sue dimissioni durante il quale il tecnico ha svolto regolarmente le sue funzioni di allenatore gli deve essere riconosciuta una cifra di €.5.451,82, somma dalla quale vanno detratti i 2.000,00 euro ricevuti in acconto e dal medesimo dichiarati. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e obbliga la società U.S.D. Zagarolo a corrispondere all'allenatore Maurizio Raggi la somma di E. 3.451,82 oltre agli interessi legali che andranno a maturare fino all'effettivo soddisfo. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art.8 comma 15 del CGS.
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