F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Maria MACRI’ / F.C.D. TRADATE ABBIATE (107/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Maria MACRI' / F.C.D. TRADATE ABBIATE
(107/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 5 marzo 2012 1'allenatrice dilettante signora Maria Macri ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore responsabile della prima squadra della società FCD Tradate Abbiate partecipante al campionato nazionale calcio femminile A/2 nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso l'allenatrice precisa che, con regolare scrittura privata del 20 agosto 2011, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere alla signora Macri un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) da corrispondersi, a suo dire in dieci rate da € 700,00 (settecento/00) il 20 di ogni mese.
Con il reclamo in esame,la signora Macri chiede a questo Collegio di far obbligo alla FCD Tradate Abbiate di corrispondergli limporto di € 1.400,00 (millequattrocento/00) non avendo la società provveduto ad onorare le rate di gennaio e febbraio 2012 a seguito dell'esonero
dell'allenatrice avvenuto in data 20 dicembre 2011. Si precisa che la signora Macri, in data 22 dicembre 2011, si era regolarmente messa a disposizione della società cos! come previsto. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
La Divisione Calcio Femminile della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 30 settembre 2011.
Il Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società FCD Tradate Abbiate il 4 aprile e dall'allenatrice il 7 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatrice a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la FCD Tradate Abbiate nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della FCD Tradate Abbiate, di corrispondere all'allenatrice signora Maria Macri la somma di € 1.412,00 (millequattrocentododici/00)
comprensiva di quanto dovutogli per le due rate scadute e non onorate nei mesi di gennaio e febbraio 2012 pari ad € 1.400,00 (millequattrocento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 12,00 (dodici/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo.
Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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