F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Giuseppe CARROTTA / SS SANT’ANTONIO ABATE (111/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Giuseppe CARROTTA / SS SANT'ANTONIO ABATE
(111/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 7 marzo 2012 il legale dell'allenatore dilettante signor Giuseppe Carrotta, che ha regolarmente sottoscritto il documento ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo che il proprio assistito ha prestato la propria attività di collaboratore della prima squadra della società SS Sant'Antonio Abate partecipante al campionato nazionale di serie D nella stagione sportiva 2010/2011.
Nel ricorso 1'avvocato precisa che, con regolare scrittura privata del 19 novembre 2010, la
suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Carrotta un premio di tesseramento, di € 7.490,00 (settemilaquattrocentonovanta/00) da corrispondersi in Bette rate da € 1.070,00 (millesettanta/00) il primo di ogni mese a partire da dicembre 2010 sino a giugno 2011. Con il reclamo in esame, il signor Carrotta, assistito come sopra, chiede a questo Collegio di far obbligo
alla SS Sant'Antonio Abate di corrispondergli l'importo di € 4.450,00
(quattromilaquattrocentocinquanta/00) avendo la società provveduto ad erogargli esclusivamente € 3.040,00 (tremilaquaranta/00) relativamente all'accordo economico sopra richiamato. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria.
Il Dipartimento Interregionale della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 2 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 26 novembre 2011.
II Segretario del Collegio, con raccomandate del 30 marzo 2012, ricevuta dalla società SS
Sant'Antonio Abate il 5 aprile successivo, ha invitato la società a fornire le proprie
controdeduzioni e l'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la SS Sant'Antonio Abate nulla ha ritenuto di contro dedurre ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e dichiara 1'obbligo della SS Sant'Antonio Abate, di corrispondere
all'allenatore signor Giuseppe Carrotta la somma di € 4.490,00
(quattromilaquattrocentonovanta/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non
onorate relative alla stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 4.450,00
(quattromilaquattrocentocinquanta/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 40,00 (quaranta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e
collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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