F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Gaetano MIRTO / A.S.D. GIARRE F.C. (113/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Gaetano MIRTO / A.S.D. GIARRE F.C. (113/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso dell'8 marzo 2012 l'allenatore dilettante signor Gaetano Mirto ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della società A.S.D. Giarre F.C. partecipante al campionato di Eccellenza della Regione Sicilia nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata del 31 agosto 2010, la suindicata Società si era impegnata a corrispondere a] signor Mirto un premio di tesseramento, di IF 7.500,00 (settemilacinquecento/00) da corrispondersi in dieci rate da € 750,00 (settecentocinquanta/00) il 30 di ogni mese a partire da agosto 2010 sino a maggio 2011. Con il reclamo in esame,il signor Mirto chiede a questo Collegio di far obbligo alla A.S.D. Giarre F.C. di corrispondergli Limporto di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare alcuna rata prevista dall'accordo economico sopra richiamato. Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Sicilia della Lega Nazionale Dilettanti, su richiesta del 30 marzo 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con fax del medesimo giorno, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 2 agosto 2010. La società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 30 marzo 2012 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire, anche perche detta comunicazione scritta non a stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "avvisato il 04/04/2012". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che l'indirizzo della società A.S.D. Giarre F.C., a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni, a esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione a stata comunicata. Il Collegio esaminata la documentazione e considerato che la mancata consegna della raccomandata alla A.S.D. Giarre F.C. dipende esclusivamente o dall'inerzia della stessa all'invito di andare a ritirare la missiva o eventualmente dall'onere che aveva la società di segnalare tempestivamente un eventuale cambiamento di indirizzo e pertanto non puo essere un valido motivo di non accoglimento del ricorso proposto dall'allenatore signor Gaetano Mirto ritiene il ricorso meritevole di accoglimento e P.Q.M. il Collegio accoglie il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S.D. Giarre F.C., di corrispondere all'allenatore signor Gaetano Mirto la somma di € 7.565,00 (settemilacinquecentosessantacinque/00) comprensiva di quanto dovutogli per le rate scadute e non onorate per 1'intera stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 7.500,00 (settemilacinquecento/00), ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 65,00 (sessantacinque/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera a inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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