F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012 VERTENZA: all. Massimo CIRILLO / A.S. CITTANOVA INTERPIANA (115/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2011/2012 – COMUNICATO UFFICIALE N.6 del 23/06/2012 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.il e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 12 del 06.07.2012
VERTENZA: all. Massimo CIRILLO / A.S. CITTANOVA INTERPIANA
(115/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso dell'8/03/2012, l'allenatore di 3^ Categoria, Massimo Cirillo, iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale perche venisse riconosciuto da parte della A.S. Cittanova Interpiana, partecipante al campionato Interregionale del Dipartimento Interregionale della L.N.D. - F.I.G.C., per la stagione sportiva 2011/2012, il pagamento di E.
5.300,00, a saldo delle sue spettanze, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla rivalutazione monetaria.
Il ricorrente ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico, sottoscritto con la A.S. Cittanova Interpiana, con il quale quest'ultima si era impegnata a corrispondergli E. 7.500,00, da pagarsi in dieci rate di € 750,00 cadauna, senza indicazione del giorno di pagamento, per l'attività di allenatore della 1^ squadra.
Il ricorrente, inoltre, ha inviato copia di raccomandata con la quale comunicava alla Società sopra citata le dimissioni da allenatore della squadra a far data del 25/02/2012 per "le gravi e perpetrate situazioni, anche di inadempienza contrattuale da parte della società" e che ha percepito solo € 700,00 a fronte della somma pattuita di E 7.500,00.
Il contratto sottoscritto dalle parti sopra citate e stato depositato presso il Dipartimento Interregionale della L.N.D. in data 15/12/2011.
La società convenuta, invitata da questo Collegio a fornire eventuali controdeduzioni scritte circa il ricorso proposto contro ed all'allenatore a replicare alle stesse, nulla ha fatto pervenire.
Il Collegio esaminata la documentazione in atti, considerato, altresi, che la A.S. Cittanova Interpiana nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso prodotto dall'allenatore Massimo Cirillo meritevole di parziale accoglimento.
Il ricorrente avendo iniziato 1'attività di allenatore il 1° luglio 2011, data della sottoscrizione del
contratto, fino al 25/02/2012, data delle sue dimissioni, ha svolto l'attività di allenatore con la
società Cittanova Interpiana per sette mesi e ventiquattro giorni e considerato che dall'importo di €
7.500,00 devono essere sottratti € 700,00, già incassati dal ricorrente per sua ammissione, allo stesso spettano € 4.945,26 e non € 5.300,00 come richiesti.
Alla somma di € 4.945,26 vanno aggiunti € 19,00 per interessi equitativamente calcolati per un
totale di € 4.964,26.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della A.S. Cittanova
Interpiana di corrispondere all'allenatore Cirillo Massimo la somma di € 4.945,26, a saldo delle sue
spettanze per la stagione sportiva 2011/2012, oltre ad € 19.00 per interessi equitativamente
calcolati, per un totale di € 4.964,26.
Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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