F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (479) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Petrarca Padova C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD PETRARCA PADOVA C/5 (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012
(479) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: PAOLO MORLINO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Petrarca Padova C/5) E DELLA SOCIETA’ ASD PETRARCA PADOVA C/5 (nota n. 7518/390pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).
La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Morlino Paolo nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5 (ora Petrarca Calcio a Cinque srl sportiva dilettantistica) e la Società ASD Petrarca Padova Calcio a 5 (ora Petrarca Calcio a Cinque srl sportiva dilettantistica) quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 1 punto B del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della attestazione di cui al predetto punto afferente l’elenco dei soci della Società da attuarsi mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante, avente ora la carica di Amministratore Unico. Entrambi i deferiti hanno presentato nei termini memorie difensive, deducendo di aver provveduto in data 9 giugno 2011 e quindi ben prima della scadenza del termine ultimo del 12 luglio 2011 a trasmettere alla competente Divisione tutta la documentazione normativamente richiesta dal Comunicato Ufficiale di cui sopra, ivi compreso l’elenco dei soci mediante dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e chiedendo il proscioglimento per assoluta inesistenza della contestata inottemperanza; hanno allegato alle memorie copia di siffatto elenco contrassegnato come allegato 7, con unito cedolino di lettera raccomandata n. 05213986713-3 con prova di consegna n. 05313986713-4, indirizzata a FIGC LND Divisione Calcio a 5 spedita il 9 giugno 2011. Alla riunione odierna sono comparsi a mezzo del loro difensore i deferiti, i quali, illustrate le memorie, hanno insistito per il proscioglimento; è comparsa altresì la Procura Federale la quale ha eccepito l’infondatezza delle difese dei deferiti ed ha chiesto per il sig. Paolo Morlino l’inibizione di mesi 2 (due) e per la Società l’ammenda di € 500,00 (Euro cinquecento//zerozero). La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 483 del presente Comunicato, osserva quanto segue. I deferiti non hanno offerto la prova certa di aver adempiuto nei termini al deposito dell’elenco dei soci mediante estratto del libro soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal proprio legale rappresentante, previsto al punto C n. 1 del C.U. n. 681 del 1° giugno 2011 per l’ammissione al Campionato Serie B Calcio a 5 stagione 2011/2012, in quanto, anche a voler ammettere la circostanza che il plico raccomandato di cui sopra abbia in effetti contenuto il documento contestato, risulta comunque non rispettata la norma, atteso che il punto C1) di siffatta normativa prevede che l’elenco dei soci della società deve essere depositato anche via fax alla Divisione Calcio a 5, escludendosi pertanto l’inoltro della documentazione a mezzo del servizio postale. La ratio della normativa di che trattasi, nell’imporre le suddette richiamate formalità operative, mira ad acquisire la prova certa della consegna della documentazione di riferimento, finalità non perseguibile con l’inoltro del plico raccomandato. P.Q.M. accoglie il deferimento e per l’effetto infligge al sig. Paolo Morlino l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Petrarca Padova C/5 Srl l’ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).
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