F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (481) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO BELLU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD ZIR Prato Sardo) E DELLA SOCIETA’ ASD ZIR PRATO SARDO (nota n. 7519/389pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (481) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIANFRANCO BELLU (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD ZIR Prato Sardo) E DELLA SOCIETA’ ASD ZIR PRATO SARDO (nota n. 7519/389pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). La Procura Federale con atto datato 23 aprile 2013, dando seguito alla nota 28 ottobre/4 novembre 2011 della CO.VI.SO.D., ha deferito a questa Commissione Disciplinare il sig. Bellu Gianfranco nella qualità di Presidente e legale rappresentante della Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU Calcio a 5 e la Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU Calcio a 5 quanto al primo per violazione dell’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al n. 10 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 Stagione Sportiva 2011/2012 della LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 al deposito della attestazione di cui al predetto punto afferente la dichiarazione di disponibilità del campo di gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, quanto alla seconda per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Entrambi i deferiti hanno presentato nei termini memoria difensiva, deducendo di aver provveduto a trasmettere alla competente Divisione tutta la documentazione normativamente richiesta dal Comunicato Ufficiale di cui sopra per l’iscrizione al Campionato di Serie B, ivi compresa la dichiarazione di che trattasi, resa dal Comune di Nuoro su carta intestata dell’Ente datata 1° luglio 2011 prot. n. 31339 e chiedendo il proscioglimento per assoluta inesistenza della contestata inottemperanza. Alla riunione odierna sono comparsi i deferiti, i quali, illustrate la memoria, hanno insistito per il proscioglimento; è comparsa altresì la Procura Federale la quale ha eccepito l’infondatezza della difesa dei deferiti ed ha chiesto per il sig. Bellu Gianfranco l’inibizione di gg. 60 (sessanta) e per la Società l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero). La Commissione, richiamata in punto di normativa sugli adempimenti la Decisione n. 483 del presente Comunicato, osserva quanto segue. I deferiti non hanno offerto la prova di aver adempiuto nei termini (ore 18.00 del 12 luglio 2011) al deposito della documentazione attestante la disponibilità del campo di giuoco, peraltro redatta in modo conforme alla previsione dell’adempimento A/10, di guisa che, in mancanza di siffatta prova, il Deferimento deve essere accolto, unitamente alle richieste sanzionatorie formulate dalla Procura Federale. Aggiungasi, per completezza di esposizione, che la lettera della CO.VI.SO.D. datata 20 luglio 2011, prodotta dai deferiti, con la quale si dava atto che l’istruttoria relativa alla domanda di ripescaggio al Campionato Nazionale di Calcio a 5 presentata dalla Società ASD Zir Prato Sardo Futsal NU aveva dato esito positivo, è inconferente, atteso che siffatta lettera si riferisce alla sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato di competenza da parte della predetta Società, ritenuta evidentemente corretta e non implica che tutti gli adempimenti previsti dalla normativa siano stati eseguiti alla data del 12 luglio 2011. P.Q.M. accoglie il Deferimento e per l’effetto infligge al sig. Bellu Gianfranco la inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Zir Prato Sardo l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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