F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (483) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO BORSIERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isolotto F. Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ISOLOTTO F. CALCIO A 5 (nota n. 7528/382pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 002 del 05 Luglio 2012 (483) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIULIANO BORSIERI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Isolotto F. Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD ISOLOTTO F. CALCIO A 5 (nota n. 7528/382pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). Il Comunicato Ufficiale n. 681 / 1° giugno 2011 della FIGC LND Divisione Calcio a 5 aveva pubblicato l’elenco degli adempimenti a carico delle Società per la loro ammissione ai Campionati Nazionali della suddetta Divisione, Stagione sportiva 2011 / 2012. Tale elenco prevedeva che le Società entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 dovevano presentare alla Segreteria della Divisione a pena di decadenza la domanda di iscrizione al Campionato di competenza (nel caso in esame di Serie B), unita ad una serie di documenti, elencati ai punti da 2 a 12 di siffatto elenco. Per questi ultimi documenti era tuttavia prevista una deroga sino alle ore 18.00 del 25 luglio 2011, di guisa che il primo termine del 12 luglio 2011 era da una parte perentorio per la sola presentazione della domanda di iscrizione al Campionato ed ordinatorio dall’altra per la presentazione della documentazione di cui ai punti da 2 a 12, nel senso che esso poteva essere prorogato sino al 25 luglio successivo e non oltre, che diveniva termine perentorio per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione. La normativa prevedeva altresì che, nella ipotesi di inosservanza del primo dei due termini per la presentazione della documentazione ulteriore rispetto alla domanda di iscrizione al campionato, alla Società che aveva inteso usufruire del secondo termine per effettuare il deposito della documentazione ulteriore fosse comunque inflitta l’ammenda ivi prevista di € 1.000,00 per ogni inadempimento che risultava consumato, qualificandosi detta inosservanza come illecito disciplinare. Il controllo della corretta esecuzione degli adempimenti era demandata alla CO.VI.SO.D., la quale, nella ipotesi di una o più inadempienze afferenti la documentazione a corredo della domanda, ne doveva informare con nota scritta la Procura Federale per il conseguente deferimento a questa Commissione Disciplinare della Società inadempiente e del suo legale rappresentante. Nel caso che qui interessa, la CO.VI.SO.D. a mezzo di nota del 28 ottobre 2011 portava a conoscenza della Procura Federale che la Società ASD Isolotto Calcio a 5, partecipante al Campionato Nazionale Calcio a 5 Serie B, non aveva depositato entro il termine del 12 luglio 2011 la documentazione elencata al Punto A n. 10 del C.U. n. 681 / 2011, consistente nella “dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco rilasciata dall’Ente proprietario o dal soggetto che con l’Ente proprietario ha stipulato convenzione, unitamente a copia della convenzione stessa”, sicchè la Procura Federale, con atto datato 23 aprile 2012, deferiva a questa Commissione Disciplinare il sig. Giuliano Borsieri, Presidente e legale rappresentante della Società ASD Isolotto Calcio a 5 e la stessa Società ASD Isolotto Calcio a 5, per rispondere il primo della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis CGS in relazione al Punto A n. 10 del CU n. 681 / 1° giugno 2011 FIGC LND Divisione Calcio a 5 per non aver provveduto al deposito della attestazione sopra richiamata entro il termine delle ore 18.00 del 12 luglio 2011 e la seconda per la responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparsa innanzi questa Commissione la Procura Federale, la quale, illustrato il Deferimento e ribadita la responsabilità dei deferiti, ha chiesto che fossero irrogate al sig. Giuliano Borsieri l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille//zerozero). Nessuno è comparso per i deferiti, che non hanno fatto pervenire memorie a difesa. La Commissione osserva quanto segue. Pacifica la circostanza, in quanto espressamente prevista dalla normativa di che trattasi, che l’inosservanza del termine del 12 luglio 2011 anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti comporta a carico della società che se ne è resa responsabile l’ammenda di € 1.000,00 per ciascun inadempimento, occorre esaminare la sussistenza della responsabilità di colui che ha la rappresentanza legale della società inadempiente, che, pur nel silenzio della norma, viene affermata dalla Procura Federale. L’art. 10 comma terzo bis CGS, al quale il Deferimento si è riferito, nel prevedere a carico delle Società dilettantistiche che non adempiono agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla LND le sanzioni previste nelle predette disposizioni, implica inequivocabilmente la responsabilità dei legali rappresentanti delle società medesime, a cui deve essere di conseguenza ascritto il mancato adempimento. Sussiste dunque in pieno l’assorbente richiamo al principio della immedesimazione organica tra la società ed i propri dirigenti, nel senso che non può sussistere la responsabilità della prima che non sia riconducibile alla violazione disciplinare dei secondi. Quanto poi alle sanzioni, è indubbio che la statuizione contenuta nella normativa sugli adempimenti richiama di per sé il precetto contenuto nell’art. 1 comma 1 CGS, la cui violazione comporta le pene a carico di dirigenti, soci e tesserati della Società di cui all’art. 19 CGS, tra le quali rientra la inibizione temporanea (comma primo, lettera H). Affermati questi principi ed applicati al caso in esame, non può che accogliersi il Deferimento e le istanze punitive richieste, risultando accertato, in difetto di prova contraria, che la Società ASD Isolotto Calcio a 5 non ha rispettato il termine del 12 luglio 2011 per il deposito della documentazione di cui al Punto A n. 10 del C.U. n. 681 / 1° giugno 2011. P.Q.M. infligge al sig. Borsieri Giuliano nella qualità l’inibizione di gg. 30 (trenta) ed alla Società ASD Isolotto Calcio a 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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