F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BISCEGLIA (già assistente arbitrale della Sezione AIA di Crotone), MARIO SPINELLI (ancorché non tesserato ha svolto e svolge attività rilevante ai fini dell’Ordinamento federale ai sensi dell’art. 1, comma 1 CGS), PIETRO LIBERTI (Agente di calciatori), ROBERTO BAGALINI (Arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Fermo) • (nota n. 7481/314 pf 10-11 SP/AM/ma del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 003 del 10 Luglio 2012 (464) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA BISCEGLIA (già assistente arbitrale della Sezione AIA di Crotone), MARIO SPINELLI (ancorché non tesserato ha svolto e svolge attività rilevante ai fini dell’Ordinamento federale ai sensi dell’art. 1, comma 1 CGS), PIETRO LIBERTI (Agente di calciatori), ROBERTO BAGALINI (Arbitro fuori quadro della Sezione AIA di Fermo) • (nota n. 7481/314 pf 10-11 SP/AM/ma del 23.4.2012). Con provvedimento del 23 aprile 2012 (protocollo n. 7481/314pf10-11/SP/AM/ma), il Procuratore federale e il Procuratore federale Vicario hanno deferito (si precisa che l'odierno procedimento disciplinare, come meglio descritto in atti, discende dalla riunione, disposta con atto del 24 giugno 2011, per ragioni di connessione soggettiva e oggettiva, di due distinti procedimenti di cui al n. 314pf 10/11 e al n. 379pf 10/11), in ordine alle violazioni rispettivamente ascritte, il Sig. Luca Bisceglia, già Assistente arbitrale della Sezione AIA Crotone, il Sig. Mario Spinelli, soggetto non tesserato FIGC, il Sig. Pietro Liberti, Agente di calciatori FIGC, nonché il Sig. Roberto Bagalini, arbitro fuori quadro della Sezione AIA Fermo. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, il deferito Signor Pietro Liberti ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: > F.I.G.C. Commissione disciplinare nazionale rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il deferito Signor Pietro Liberti ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Pietro Liberti, sanzione della sospensione della licenza per mesi 6 (sei), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a mesi 4 (quattro)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. Nei termini assegnati, solo il Sig. Bagalini ha fatto pervenire propria memoria difensiva. Alla riunione nessuno è comparso per i deferiti, mentre i rappresentanti della Procura federale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità individuata nei riguardi dei soggetti sottoposti a procedimento disciplinare, hanno formulato le seguenti richieste sanzionatorie: anni 4 (quattro) di inibizione a carico del Sig. Luca Bisceglia; anni 1 (uno) di inibizione a carico del Sig. Roberto Bagalini. Alcuna richiesta sanzionatoria, invece, é stata formulata nei riguardi del Sig. Spinelli atteso che, in ragione del mancato perfezionamento della notifica dell'atto di deferimento, la relativa posizione é stata stralciata con contestuale remissione degli atti alla Procura federale per quanto di competenza. Motivi della decisione La Commissione disciplinare nazionale, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Le Integrali risultanze istruttorie relative al procedimento disciplinare di cui trattasi delineano un quadro generale di riferimento al cui interno le singole posizioni dei soggetti deferiti, pur asseritamente riconducibili, ad avviso della Procura federale (cfr. le “Conclusioni” a pag. 17 e ss. dell'atto di deferimento), a comportamenti sostanzialmente orientati a favorire l'alterazione di risultati di gare ufficiali, e quindi la relativa predeterminazione allo scopo di agevolare l'effettuazione di scommesse sui medesimi, sotto tale specifico profilo devono essere tuttavia distintamente e singolarmente esaminate. Quanto sopra, tenuto conto del fatto che, in realtà, soltanto nei riguardi del Sig. Bisceglia (e del Sig. Spinelli, ma l'esame della relativa posizione sarà condotto all'esito del perfezionamento della rinnovata notifica dell'atto di deferimento), l'Organo federale inquirente ha puntualmente individuato gli estremi della violazione disciplinare ex art. 1, comma 1, CGS con riferimento all'art. 7 CGS (illecito sportivo), mentre avuto riguardo al Sig. Bagalini la predetta violazione ex art. 1, comma 1, CGS é stata al medesimo ascritta relativamente ad altre e residuali ipotesi di responsabilità, di fatto avulse dalla fattispecie dell'illecito sportivo e più che altro connesse alla mancata osservanza di precetti regolamentari espressamente previsti e disciplinati dal Regolamento AIA (art. 40, comma 1 e comma 3, lett. g, all'epoca dei fatti vigente), come si dirà meglio nel prosieguo. ► RESPONSABILITA' EX ART. 1, COMMA 1, CGS IN RELAZIONE ALL'ART. 7 CGS All'esito dell'attività inquirente e alla luce della integrale documentazione acquisita agli atti, nel contesto della fattispecie che ci occupa assume ampia e decisiva rilevanza la posizione del Sig. Bisceglia. Ora, costituisce dato di fatto incontrovertibile che fu il Sig. Cinquemani (Assistente arbitrale CAN PRO Sezione AIA Palermo) a denunciare, mediante una e-mail inviata in data 30 settembre 2010 al Commissario CAN PRO, Sig. Stefano Farina, le singolari modalità mediante cui, in quello stesso giorno, il Sig. Bisceglia in un primo momento lo aveva contattato per asserite ragioni di lavoro. Non v'é chi non veda come, da un lato in base ai contenuti degli sms inviati da quest'ultimo, dall'altro in base a quelli ulteriori e più pregnanti sottesi alle telefonate effettuate dal predetto al Sig. Cinquemani, emergano, per la terminologia utilizzata, criptica ma nello stesso tempo significativamente insinuante, nonché per la ferma richiesta di massima cautela che avrebbe dovuto presidiare il colloquio tra gli interlocutori, i contorni di una chiara e inequivocabile iniziativa volta a indurre l'Assistente arbitrale CAN PRO Sezione di Palermo a rendersi parte attiva e collaborativa in un contesto in seno al quale, presumibilmente, gravitavano e operavano personaggi dediti a determinare le condizioni che potessero favorire l'alterazione di risultati di gare ufficiali, sui quali effettuare, evidentemente, scommesse dal sicuro esito vincente. Invero, da parte ogni considerazione in ordine all'atteggiamento manifestato dal Sig. Bisceglia in sede di audizione personale, si ritiene, ad ogni buon conto, che il comportamento da questi tenuto, la cui portata di certo non é irrilevante, abbia più che altro integrato gli estremi della violazione di quei doveri di lealtà, correttezza e probità da cui ogni rapporto comunque riferibile all'attività sportiva deve essere permeato, ma, ragionevolmente, non gli estremi di una violazione disciplinare tale da attingere lo schema giuridico-regolamentare che presidia l'art. 7 CGS, ovvero una fattispecie in relazione al cui perfezionamento, come é noto, occorre la messa in opera di atti (“Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica ...” di cui al comma 1). Ebbene, avuto riguardo al caso che ci occupa, non emergono affatto elementi attendibili in base ai quali potersi assumere che all'intento, pur ammettendone la sussistenza, abbia fatto seguito una concreta condotta del deferito de quo riferibile alla commissione di un illecito sportivo, e dunque, come tale, punibile. In breve, é del tutto carente la prova della sussistenza del requisito del “compimento di atti” di cui alla lettera dell'art. 7, comma 1, CGS, e dunque, in applicazione dei principi generali ripetutamente enunciati, anche di recente, dalla giurisprudenza domestica di settore in tema di illecito sportivo, si deve necessariamente concludere per la mancanza di qualsivoglia elemento probatorio in ordine al fatto che gli atti e i comportamenti tenuti dal Sig. Bisceglia abbiano superato sia la fase dell'ideazione che quella c.d. preparatoria e che, quindi, si siano tradotti in qualcosa di apprezzabile ed efficiente per il raggiungimento delle finalità perseguite. In definitiva, se in relazione alla condotta tenuta dal Sig. Bisceglia può ritenersi raggiunta la prova della violazione disciplinare a questi ascritta ex art. 1, comma 1, CGS (norma sanzionatoria a contenuto libero, non vincolato, con la conseguenza che può realizzarsi una violazione del precetto in essa contenuto con una molteplicità di comportamenti non altrimenti tipizzabili - cfr. CU CGF n. 211 del 5 giugno 2008 -), detto riscontro probatorio difetta del tutto rispetto e in funzione di quella ex art. 7, comma 1, CGS. ► RESPONSABILITA' EX ART. 1, COMMA 1, CGS CON RIFERIMENTO ALL'ART. 40, COMMA 1 E COMMA 3, REGOLAMENTO A.I.A. Al pari di quanto osservato con riferimento al Sig. Bisceglia, sia pur sotto altri e distinti profili disciplinari, possono ritenersi concretizzate anche le violazioni ascritte al Sig. Bagalini, il quale, nel contesto di un'audizione personale orientata ad ottenere chiarimenti di varia natura (su un episodio relativo al furto della carta di credito commesso in suo danno dal Sig. Bisceglia e su alcune circostanze riconducibili o comunque eventualmente connesse alle contestazioni specificamente mosse nei riguardi di quest'ultimo), tra i tanti, ha inoltre ammesso di non aver segnalato all'AIA (con riferimento alla s.s. 2010/2011), in violazione di quanto prescritto dalla disciplina regolamentare di categoria (sotto il profilo della incompatibilità), di essere fratello di un calciatore professionista (Sig. Stefano Bagalini), e di non aver nemmeno segnalato di essere stato designato per la direzione di gare di campionato tra squadre appartenenti al medesimo girone di quella per la quale era tesserato il fratello. Ne discende che sotto i predetti profili, come osservato, le responsabilità ascritte al Sig. Bagalini possono ritenersi indubbiamente acclarate, senza che, peraltro, le note difensive prodotte dal deferito si rivelino idonee ad eliderne o a limitarne la rilevanza disciplinare. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l'art. 23 CGS, dispone nei riguardi del Sig. Pietro Liberti (Agente di calciatori FIGC) la sanzione della sospensione della Licenza per mesi 4 (quattro). Accoglie il deferimento e irroga, nei riguardi del Sig. Luigi Bisceglia, la sanzione dell'inibizione per anni 1 (uno) e mesi 6 (sei), mentre nei riguardi del Sig. Roberto Bagalini, quella della inibizione per anni 1 (uno).
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