F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (478) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO DI MARCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD CUS Chieti) E DELLA SOCIETA’ ASD CUS CHIETI (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (478) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARIO DI MARCO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD CUS Chieti) E DELLA SOCIETA’ ASD CUS CHIETI (nota n. 7531/379pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Di Marco Mario, Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Cus Chieti, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 10, punto A del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario, come prescritto dal punto A, n. 10 del C.U. n. 681 2011/2012. 2) la Società ASD Cus Chieti, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, la ASD Cus Chieti inviava una memoria difensiva mediante la quale contestava l’addebito indicato nel deferimento. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Di Marco Mario inibizione di giorni 30; nei confronti della ASD Cus Chieti ammenda di € 1.000,00. E’ altresì comparso un rappresentante dei deferiti il quale si è riportato alla memoria difensiva della ASD Cus Chieti ed ha insistito per il proscioglimento dei deferiti. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Di Marco Mario e la ASD Cus Chieti per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 10 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011, anche via fax, presso la Segreteria della Divisione Calcio a Cinque, della dichiarazione di disponibilità del campo da gioco, anche secondo il modello predisposto dalla Divisione Calcio a 5, rilasciata dall’Ente proprietario, attestante la disponibilità di un impianto di gioco omologato dotato dei requisiti previsti dal Regolamento Impianti sportivi della divisione Calcio a Cinque, dal Regolamento LND, dalla Regola n. 1 del regolamento di Giuoco, e fatta salva la eventuale deroga della Divisione Calcio a Cinque ai sensi della vigente normativa; ovvero per le Società che hanno stipulato convenzione con gli Enti proprietari dell’impianto per la gestione dello stesso, la dichiarazione di disponibilità del campo da gioco sottoscritta dalla stessa, unitamente alla copia della convenzione con l’Ente Proprietario. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Non può essere meritevole di accoglimento la tesi avanzata dai deferiti nella propria memoria difensiva, e ribadita nel corso del dibattimento, secondo la quale la ASD Cus Chieti avrebbe depositato nei termini la dichiarazione di disponibilità dell’impianto. I deferiti hanno infatti prodotto una dichiarazione non idonea, in quanto la stessa proveniva dalla ASD Cus Chieti, e non dall’Ente proprietario dell’impianto di giuoco. La ASD Cus Chieti ometteva inoltre di depositare nei termini, la convenzione stipulata con l’Ente proprietario del campo di gioco, venendo meno anche a quanto indicato dal secondo comma del punto 10) del C.U. sopra menzionato. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Di Marco Mario con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della ASD Cus Chieti, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Di Marco Mario l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della ASD Cus Chieti l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it