F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MANDOVA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Civis Colleferro) E DELLA SOCIETA’ SSD CIVIS COLLEFERRO (nota n. 7523/387pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (480) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DANIELE MANDOVA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. SSD Civis Colleferro) E DELLA SOCIETA’ SSD CIVIS COLLEFERRO (nota n. 7523/387pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Mandova Daniele, Presidente e Legale rappresentante della Società SSD Civis Colleferro, per rispondere della violazione dell’art. 10, comma 3 bis del CGS in relazione al n. 1, punto B del Comunicato Ufficiale n. 681, stagione sportiva 2011/2012 della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque per non aver provveduto al deposito (anche via fax) entro il 12 luglio 2011 h. 18, dell’elenco dei soci della Società mediante estratto del libro dei soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società (All. 7), come prescritto dal punto B, n. 1 del C.U. n. 681 2011/2012. 2) la Società SSD Civis Colleferro, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e Legale rappresentante. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Mandova Daniele 30 giorni di inibizione; nei confronti della Società SSD Civis Colleferro € 500,00 di ammenda. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore federale deferiva a questa Commissione il Sig. Mandova Daniele e la Società SSD Civis Colleferro per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto B, n. 1 del C.U. medesimo, per il deposito entro il 12 luglio 2011 h. 18, anche via fax, dell’elenco dei soci della Società mediante estratto del libro dei soci e/o in alternativa tramite dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della Società (All. 7). L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio l’illecito disciplinare posto in essere dal Signor Mandova Daniele con evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società SSD Civis Colleferro, ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS, per i fatti ascritti al proprio Legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, irroga le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Mandova Daniele giorni 30 (trenta) di inibizione; nei confronti della Società SSD Civis Colleferro € 500,00 (€ cinquecento/00) di ammenda.
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