F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (485) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Jordan Aufugum) E DELLA SOCIETA’ ASCD JORDAN AUGUFUM (nota n. 7555/421pf11-12/AM/pp del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (485) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE COVELLO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASCD Jordan Aufugum) E DELLA SOCIETA’ ASCD JORDAN AUGUFUM (nota n. 7555/421pf11-12/AM/pp del 23.4.2012). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Giuseppe Covello, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASCD Jordan, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva - dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto a n. 11 del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, del verbale di assemblea con il conferimento delle cariche sociali; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Giuseppe Covello, della sanzione del’inibizione per giorni trenta ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; ritenute congrue le richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, cp. 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Giuseppe Covello l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società l’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00).
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