F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (487) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 7524/386pf11-12/AM/dl del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 004 del 13 Luglio 2012 (487) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FABIO DE PASQUALE (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Licogest Vibo Calcio a 5) E DELLA SOCIETA’ ASD LICOGEST VIBO CALCIO A 5 (nota n. 7524/386pf11-12/AM/dl del 23.4.2012). La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura federale ha deferito il Signor Fabio De Pasquale, nella sua qualità di Presidente e Legale rappresentante della Società ASD Licogest Vibo Calcio A 5, per la violazione – indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al n. 10 punto A del Comunicato Ufficiale n. 681 del 1° giugno 2011 della Divisione Calcio a Cinque, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 18,00, della documentazione attestante la dichiarazione di disponibilità del campo di giuoco, come prescritto dal richiamato punto A n. 10 del C.U. 681 2011/2012; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luca Pullerà, della sanzione del’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 (€ mille/00); ritenute congrue le richieste della Procura federale; ritenuto che alla responsabilità del Legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. infligge al Signor Fabio De Pasquale l’inibizione per giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Licogest Vibo Calcio A 5 l’ammenda di € 1.000,00 (mille).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it