F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (578) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIERO FELLINE (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato quale giovane di serie per la Società Piacenza FC Spa, attualmente svincolato), GIUSEPPE MARIA SAPORITO (Agente di calciatori), Società PIACENZA FC Spa • (nota n. 8791/1647 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (578) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: LUCA PIERO FELLINE (Calciatore all’epoca dei fatti tesserato quale giovane di serie per la Società Piacenza FC Spa, attualmente svincolato), GIUSEPPE MARIA SAPORITO (Agente di calciatori), Società PIACENZA FC Spa • (nota n. 8791/1647 pf11-12 GT/dl del 5.6.2012). Con provvedimento del 5 giugno 2012 il Procuratore federale ha deferito dinanzi alla Commissione disciplinare nazionale: a) il Sig. Luca Piero Felline, calciatore tesserato quale giovane di serie per la Società FC Piacenza Spa, per comportamento non regolamentare in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto previsto dagli artt. 29, comma 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. ed in riferimento all’art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’agente Giuseppe Mattia Saporito non aveva lo status di calciatore professionista, essendo “giovane di serie”; b) il Sig. Giuseppe Mattia Saporito, titolare di licenza per agente di calciatori, per comportamento non regolamentare, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., anche in riferimento agli artt. 3, comma 1, e 19, comma 3 e 7, del Regolamento F.I.G.C. sugli Agenti di Calciatori, per avere omesso di effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore in merito al conferimento del mandato in questione; c) la Società Piacenza Football Club Spa, Società di appartenenza del calciatore al momento dei fatti contestati, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. in relazione alla condotta ascritta al proprio tesserato al momento dei fatti. Preliminarmente si deve osservare che la posizione della Società FC Piacenza Spa deve essere stralciata dal presente procedimento in quanto al sodalizio in questione, con C.U. n. 165/A, pubblicato in data 21 giugno 2012, preso atto della dichiarazione di fallimento dello stesso pronunciata dal Tribunale di Piacenza e del provvedimento con cui ne è stata disposta la cessazione dell’esercizio provvisorio, è stata revocata l’affiliazione alla F.I.G.C. Nei termini processualmente consentiti nessuno dei altri due soggetti deferiti ha fatto pervenire memorie difensive. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano il quale ha insistito per l’accoglimento dell’atto di deferimento e la conseguente dichiarazione di responsabilità dei deferiti con la applicazione delle seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Piero Felline, la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato; b) al Sig. Giuseppe Mattia Saporito, la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due). Motivi della decisione Esaminati gli atti del procedimento disciplinare, tenuto anche in debito conto il comportamento processuale dei deferiti i quali non hanno fatto pervenire memorie difensive, la Commissione rileva la fondatezza del deferimento in oggetto che, pertanto, dovrà essere accolto. Le indagini svolte dalla Procura federale a seguito della nota trasmessa in data 27 maggio 2011 dalla Segreteria della Commissione Agenti di Calciatori con la quale si segnalava la nullità del mandato n. 2781 sottoscritto in data 14 aprile 2011 dal calciatore Luca Piero Felline e dall’agente Giuseppe Mattia Saporito hanno consentito di accertare la responsabilità dei deferiti in ordine a quanto loro ascritto. Difatti al momento della sottoscrizione del predetto mandato il Sig. Luca Piero Felline rivestiva lo status di calciatore “giovane di serie” ex art. 33 delle N.O.I.F., tesserato con vincolo pluriennale, a partire dal 1 agosto 2006, con la Società FC Piacenza Spa, all’epoca dei fatti partecipante al campionato nazionale Serie B. Conseguentemente il Sig.Luca Piero Felline non avrebbe potuto conferire, in quanto non professionista, alcun mandato all’agente di calciatori Sig. Giuseppe Mattia Saporito il quale, a sua volta, avrebbe dovuto accertare se il calciatore fosse o meno in possesso dei requisiti necessari per il rilascio del mandato in questione. In considerazione di quanto sopra, avuto riguardo delle norme di cui all’art. 28 delle N.O.I.F. (contenente la definizione di calciatore professionista) ed all’art. 3, comma 1, del Regolamento F.I.G.C. sugli agenti calciatori, appare palese la responsabilità del Sig.Giuseppe Mattia Saporito il quale con la propria condotta ha violato sia la norma generale di cui all’art. 1 del C.G.S., alla cui osservanza era tenuto anche in virtù del disposto di cui agli artt. 19, comma 3, e 25, comma 1, del regolamento degli agenti calciatori, sia la normativa specifica di cui agli artt. 3, comma 1, e 19, commi 5 e 7, dello stesso regolamento. Alla stessa maniera, per le medesime ragioni, si evidenzia la responsabilità disciplinare del calciatore Luca Piero Felline in relazione agli artt. 29, commi 1 e 2, e 33 delle N.O.I.F. oltre che per il concorso con l’agente Giuseppe Mattia Saporito nelle violazioni degli artt. 3, comma 1, 19, commi 5 e 7, del Regolamento agenti calciatori. In merito alle sanzioni da applicarsi, anche alla luce degli orientamenti giurisprudenziali assunti dagli Organi della giustizia sportiva, la Commissione ritiene congrue quelle di cui al dispositivo che segue. Il dispositivo Alla luce di tutto quanto sopra esposto, la Commissione disciplinare nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, commina le seguenti sanzioni: a) al Sig. Luca Piero Felline la sanzione della squalifica per 2 (due) giornate di campionato; b) al Sig. Giuseppe Mattia Saporito la sanzione della sospensione della licenza per mesi 2 (due).
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