F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (577) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PERINA (Calciatore attualmente svincolato), GIORGIO ABONDIO (Agente di calciatori), Società AS BARI Spa • (nota n. 8781/164 pf11-12 SP/ac del

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (577) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO PERINA (Calciatore attualmente svincolato), GIORGIO ABONDIO (Agente di calciatori), Società AS BARI Spa • (nota n. 8781/164 pf11-12 SP/ac del 5.6.2012). Letti gli atti; Visto il deferimento disposto dalla Procura Federale in data 5 giugno 2012 nei confronti di: - Pietro Perina, calciatore tesserato con la società A.S. Bari S.p.a. per violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con l’art. 3, comma 1, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, in quanto al momento del conferimento del mandato con l’Agente Giorgio Abondio si qualificava come calciatore professionista benché rivestisse lo status di calciatore “giovane di serie”, così come esposto nella parte motiva; - Giorgio Abondio, Agente di calciatori per rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S. in relazione con gli artt. 3, comma 1, e 19 commi 3 e 5, del Regolamento degli Agenti dei Calciatori, per aver accettato l’incarico conferito dal calciatore Pietro Perina , senza effettuare i necessari controlli volti ad accertare l’effettivo status del calciatore, così come esposto nella parte motiva; la AS Bari, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, comma 2, del C.G.S., per la condotta ascrivibile ad un proprio tesserato; Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, il deferito Signor Giorgio Abondio ha richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento il Signor Giorgio Abondio ha depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per il Sig. Giorgio Abondio, sanzione della sospensione della licenza di giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 4.000,00 (€ quattromila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 60 (sessanta) di sospensione della licenza con ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione della sanzione di cui al dispositivo. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti del predetto. Il procedimento è proseguito per le altre parti deferite. All’odierna riunione, ascoltato il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti, chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni: per il Sig. Pietro Perina, squalifica di 2 (due) giornate di campionato; per la AS Bari Spa ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00). Nessuno è comparso per le parti deferite Perina e AS Bari. Considerato che da un attento esame della documentazione in atti è risultato accertato che al momento del conferimento del mandato all’Abondio il giocatore Perina non possedeva i requisiti per poter essere considerato calciatore professionista. Ritenuto che alla luce di tale inconfutabile dato di fatto il comportamento del Perina può essere definito non regolamentare in violazione dei principi di lealtà e correttezza e pertanto va sanzionato. Rilevato che la AS Bari va altresì sanzionata a titolo di responsabilità oggettiva in riferimento alla condotta ascritta al proprio tesserato Perina. Valutata la congruità delle sanzioni richieste dalla Procura federale P.Q.M. La Commissione disciplinare nazionale, visto l’art. 23 CGS, dispone l’applicazione della sanzione della sospensione della licenza per giorni 60 (sessanta), con ammenda di € 750,00 (€ settecentocinquanta/00) per il Sig. Giorgio Abondio. Infligge al Sig. Pietro Perina la sanzione della squalifica di 2 (due) giornate di campionato e alla Società AS Bari Spa quella dell’ammenda di € 5.000,00 (€ cinquemila/00).
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