F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO CHIAVAROLI (Arbitro effettivo CAN-D) • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell’11.5.2011).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 005 del 19 Luglio 2012 (553) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ALESSIO CHIAVAROLI (Arbitro effettivo CAN-D) • (nota n. 8102/541pf11-12/AM/ma dell’11.5.2011). La Commissione disciplinare nazionale, visto l’atto di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: - il rappresentante della Procura federale Avv. Alessandro Avagliano, che ha concluso chiedendo la sanzione della ammonizione per il Chiavaroli, considerate le prove prodotte da costui; - il Chiavaroli personalmente, assistito dal suo legale di fiducia, il quale ha concluso chiedendo il proscioglimento; osserva quanto segue. Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione Chiavaroli Alessio, per rispondere della violazione dell’art. 1, comma 1, del C.G.S., in relazione all’art. 40 lettera h) del Regolamento AIA, per non aver provveduto ad assolvere con tempestività al potere referendario. I motivi della decisione Il deferito ha depositato agli atti del procedimento: 1. la comunicazione del 15.06.2012 della Telecom, a mezzo della quale ha reso noto a Laura Feliziani-titolare della cartoleria “L’arcobaleno”, dalla quale si sostiene che venne inoltrato via fax il referto di gara in argomento- di non poter evadere la richiesta di dati in chiaro della trasmissione di cui trattasi, perché la documentazione trasmessa risulterebbe incompleta; 2. la dichiarazione scritta della prefata Laura Feliziani, concernente la trasmissione del referto della gara Teramo Calcio - L’Aquila Calcio e (testualmente) …tutti i documenti inerenti alla partita nella settimana successiva alla gara (dal 22/08/2011 al 27/08/2011), 3. la dichiarazione scritta degli assistenti arbitrali Mauro Biase e Luca Colatriano, a mezzo della quale riferiscono che il referto in discorso sarebbe stato trasmesso via fax il giorno successivo alla gara. Occorre tener da conto che la Telecom, con la citata sua, ha richiamato all’attenzione il provvedimento del Garante del 17 gennaio 2008 in tema di “Sicurezza dei dati di traffico telefonico e telematico”, secondo cui i dati di traffico in chiaro, per il periodo eccedente i 6 mesi e fino a 24 mesi dalla data di presentazione della richiesta, possono essere forniti da Telecom Italia per finalità di accertamento e repressione di reati: considerato che non ricorre nel caso in esame l’esistenza di un ipotetico reato, consegue che la richiesta non può essere evasa. Avuto riguardo alle dichiarazioni rilasciate dai due A.A. Biase e Colatriano, nonché alla dichiarazione di Laura Feliziani, è da ritenere che il deferito provvide a trasmettere via fax, come prescritto dalle norme di riferimento il referto di che trattasi e pertanto il deferimento va rigettato. Il dispositivo La Commissione disciplinare nazionale proscioglie il Sig. Chiavaroli Alessio perché il fatto non sussiste.
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