F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012 (556) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 8330/589 pf11-12 AM/ma del 21.5.2012). (567) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 8572/657 pf11-12 GT/dl del 28.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012
(556) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 8330/589 pf11-12 AM/ma del 21.5.2012).
(567) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: DARIO D’AGOSTINO (Presidente e Legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl), Società GIULIANOVA CALCIO Srl • (nota n. 8572/657 pf11-12 GT/dl del 28.5.2012).
Preliminarmente, questa Commissione, rilevata la connessione soggettiva, dispone la riunione dei procedimenti in epigrafe. La Commissione disciplinare nazionale, visti gli atti di deferimento, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura federale Avv. Lorenzo Giua, che, preso atto dell’avvenuto pagamento di quanto disposto dal lodo concernente Tambone Giuseppe, ha concluso chiedendo la sanzione della inibizione per anni 1 (uno) nei confronti del Sig. D’Agostino Dario e quella della penalizzazione di punti 3 (tre) a carico del Giulianova Calcio Srl, da scontarsi nella stagione sportiva 2012/13. Nessuno è comparso per le parti deferite. Osserva quanto segue.
Il deferimento
Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, Il Signor D’Agostino Dario, Presidente e legale rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl e la Società Giulianova Calcio Srl per rispondere, rispettivamente (così testualmente) con atto protocollato dalla Procura federale n. 8330/589 pf11-12 AM/ma del 21.5.2012:
- Il primo “della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’art.8, comma 15, Codice Sportiva, cui consegue la sanzione ex art.19, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver partecipato, in detta qualità, al relativo illecito, come meglio descritto nella parte motiva, omettendo di eseguire nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del 14.02.2012 le decisione del Collegio Arbitrale c/o la Lega Pro circa il pagamento in favore del dott. Giuseppe Tambone della somma complessivamente dovuta di Euro 37.034,87, oltre interessi, per i titoli dedotti nella parte motiva di ciascuna delle decisioni stesse;
- la Società “a titolo di responsabilità diretta, ex art.4, comma 1, C.G.S. della violazione ex art.8, comma 15, Codice Giustizia Sportiva, ascritta al proprio Presidente legale rapp.te Sig. D’Agostino Dario, come meglio descritto nella parte motiva”. Con successivo provvedimento n. 8572/657 pf11-12 GT/dl del 28.5.2012:
- Il Signor D’Agostino Dario, “della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, ai sensi e per gli effetti dell’art.1, comma 1, del C.G.S. in relazione all’art. 8, comma 15, Codice Sportiva per aver omesso il pagamento, nei termini di trenta giorni, delle somme poste a carico della Società, con la decisione assunta il 18.11.2011 dal Collegio Arbitrale della Lega Pro, come meglio descritto nella parte motiva;
- la Società Giulianova Calcio Srl: “a titolo di responsabilità diretta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1, del C.G.S. della violazione ascritta al proprio Presidente legale Rappresentante della Società Giulianova Calcio Srl, Sig. Dario D’Agostino”.
I motivi della decisione
I deferiti hanno prodotto agli atti del provvedimento la prova di aver provveduto a pagare quanto disposto dal Collegio Arbitrale nel Lodo promosso da Tambone Giuseppe, mentre nulla hanno osservato in ordine alla contestazione concernente il mancato pagamento di quanto disposto con il Lodo riguardante Dimida Francesco. In merito alle sanzioni, questa Commissione, in considerazione degli orientamenti degli Organi della giustizia sportiva in casi analoghi, ritiene congrue quelle di cui al dispositivo. P.Q.M.
La Commissione disciplinare nazionale commina le seguenti sanzioni:
▪ inibizione di mesi 8 (otto) per D’Agostino Dario;
▪ penalizzazione di punti 2 (due) alla Società Giulianova Calcio Srl, da scontarsi nella Stagione sportiva 2012/13.
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