F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012 (587) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA DE BERNARDI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota n. 8968/1138 pf11-12 AM/ma del 12.6.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 006 del 19 Luglio 2012 (587) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PAOLA DE BERNARDI (all’epoca dei fatti, Presidente e Legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 Srl), Società US ALESSANDRIA CALCIO 1912 Srl • (nota n. 8968/1138 pf11-12 AM/ma del 12.6.2012). Il deferimento Il Procuratore federale ha deferito, dinanzi a questa Commissione, la Signora Paola De Bernardi, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della Società US Alessandria Calcio 1912 SRL, e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, per rispondere, rispettivamente (così testualmente): ▪ la prima “della violazione di cui all’art. 1, comma 1, del C.G.S., concernente i doveri e gli obblighi generali cui sono tenuti i destinatari delle norme federali, in relazione all’art.8, comma 15, Codice Sportiva, cui consegue la sanzione ex art.19, comma 1, Codice Giustizia Sportiva, per aver omesso di eseguire nel termine di giorni 30 dalla comunicazione del 2 marzo 2012 la decisione del Collegio Arbitrale c/o la Lega Pro circa il pagamento in favore del Sig. Samuele Romeo della somma complessivamente dovuta di Euro 16.000,00 al lordo delle ritenute, con interessi dalla domanda al saldo effettivo e con le spese legali dalla domanda al saldo effettivo e con le spese legali del ricorrente liquidate in Euro 800,00 oltre spese generali, cpa ed IVA; ▪ la Società “a titolo di responsabilità diretta, ex art. 4, comma 1, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente legale rapp.te”per responsabilità diretta, ai sensi dell’art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento ascritto al proprio Legale rappresentante”. Alla riunione odierna con l’accordo della Procura federale, i deferiti Paola De Bernardi e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl hanno richiesto l’applicazione della sanzione ex art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento la Signora Paola De Bernardi e la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23, CGS; [“▪ pena base per la Sig.ra Paola De Bernardi, sanzione della inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); ▪ pena base per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, sanzione della ammenda € 3.000,00 (€ tremila/00), diminuita ai sensi dell’art. 23, CGS a € 2.000,00 (€ duemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ per la Sig.ra Paola De Bernardi, inibizione di giorni 40 (quaranta); ▪ per la Società US Alessandria Calcio 1912 Srl, ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.
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