F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico S.S. Scafatese Calcio Srl) E DELLA SS SCAFATESE CALCIO SRL – (nota n. 5223/1737pf09-10/AM/ma del 9.2.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (348) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIUSEPPE CUOZZO (Amministratore Unico S.S. Scafatese Calcio Srl) E DELLA SS SCAFATESE CALCIO SRL - (nota n. 5223/1737pf09-10/AM/ma del 9.2.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, riunitasi in data odierna, rilevato che con atto del 9 febbraio 2012 la Procura Federale ha deferito il sig. Giuseppe Cuozzo, nella sua qualità di Amministratore Unico della SS Scafatese Calcio Srl, per la violazione dell’art. 1, comma 1 CGS, in relazione all’art. 44, comma 2 NOIF e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 CGS; rilevato che in base a tale contestazione i deferiti risultano avere omesso la nomina ed il tesseramento del Medico Sociale Responsabile, Sanitario specialista in medicina dello sport, imposti dalla vigente normativa alle Società appartenenti a Leghe Professionistiche; ascoltato il rappresentante della Procura Federale che in data odierna ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione al sig. Cuozzo della sanzione dell’inibizione per mesi due ed alla Società della sanzione dell’ammenda di € 5.000,00. Considerato che il fatto risulta documentato e che i deferiti nulla hanno eccepito al riguardo, P.Q.M. accoglie il deferimento proposto e per l’effetto infligge la sanzione della inibizione per mesi 2 (due) al sig. Giuseppe Cuozzo e quella dell’ammenda di € 3.000,00 (tremila/00) per la Società SS Scafatese Calcio Srl.
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