F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (327) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. ELDA ROLANDO, MARCO FERRERO, FABIO MARCHESIELLO, NICOLA BOLLINO, DAVIDE BOLLINO E DELLE SOCIETA’ GSD VOLPIANO E AS VECCHIA SAN BENIGNO- (delibera CDT presso il C.R.Piemonte V.A. – CU n.42 del 26.1.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 008 del 26 Luglio 2012 (327) – APPELLO DELLA PROCURA FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. ELDA ROLANDO, MARCO FERRERO, FABIO MARCHESIELLO, NICOLA BOLLINO, DAVIDE BOLLINO E DELLE SOCIETA’ GSD VOLPIANO E AS VECCHIA SAN BENIGNO- (delibera CDT presso il C.R.Piemonte V.A. – CU n.42 del 26.1.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, visto l’atto di appello, letti gli atti; ascoltato, nella riunione odierna: il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso chiedendo l’accoglimento del gravame e la comminazione delle seguenti sanzioni: Elda Rolando, inibizione per anni due; Fabio Marchesiello, squalifica per anni due; Marco Ferrero, inibizione per anni due; Nicola Bollino, squalifica per tre giornate; Davide Bollino, squalifica per tre giornate Soc. AS Vecchia San Benigno, ammenda di € 900,00; GSD Volpiano, ammenda di € 600,00. osserva quanto segue. Il deferimento Ia Procura Federale ha proposto ricorso, dinanzi a questa Commissione, avverso la decisione di proscioglimento dei deferiti: Rolando Elda, Presidente della Società Vecchia San Benigno, Marchesiello Fabio, calciatore della Soc. GSD Volpiano, Ferrero Marco, Direttore Sportivo della Società Vecchia San Benigno, Bollino Nicola, allenatore della Società Vecchia San Benigno, Bollino Davide, calciatore della Società Vecchia San Benigno, Società Vecchia San Benigno, Società GSD Volpiano. pronunciata dalla Commissione Disciplinare Territoriale Piemonte e Valle D’Aosta, indicata in rubrica, per i seguenti testuali motivi: “omessa ed insufficiente motivazione, contraddittorietà della stessa, perplessità, errata valutazione delle risultanze della indagine e degli elementi probatori.” Il fatto Con atto del 22.11.2011 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare Territoriale i citati soggetti e società, riferendo di aver svolto accertamenti in ordine alla denuncia presentata da un ex tesserato della società Vecchia San Benigno, Criniti Carmelo, secondo il quale nel corso della gara del Campionato di 3° categoria, Vecchia San Benigno/San Carlo del 12.12.2010, il calciatore Marchesiello Fabio –tesserato con la società GSD Volpiano- avrebbe giocato nella squadra della Soc. Vecchia San Benigno, sostituendosi al calciatore Bollino Davide. Chiedeva, quindi, di procedere nei loro confronti per la violazione delle norme del CGS. Con la decisione in rubrica, la Commissione Disciplinare Territoriale dichiarava (testualmente) “l’insussistenza degli addebiti in contestazione”, non ritenendo “che l’esistenza del fatto possa essere affermata aldilà di ogni ragionevole dubbio”. I motivi della decisione La Procura Federale, dopo aver posto in evidenza che nella “Giustizia Sportiva” non si applica il principio del superamento del ragionevole dubbio, come nel processo penale, per cui è possibile affermare la responsabilità del soggetto deferito anche in assenza della certezza assoluta del fatto, critica la decisione in tema per non aver tenuto in debito conto la valenza probatoria delle dichiarazioni raccolte: dei soggetti presenti, un giocatore ha ammesso la sostituzione; tre giocatori si sono trincerati dietro “non ricordo”; gli altri hanno escluso la sostituzione. Rileva tener da conto la natura privilegiata che ha il referto arbitrale, in tema di prove, ragion per cui questa Commissione non ritiene che nel caso che occupa sia stata raggiunta la prova del fatto, per cui il ricorso va rigettato. Il dispositivo La Commissione Disciplinare Nazionale respinge il gravame confermando la decisione impugnata.
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